# Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 2591/2010/GG contro la Commissione europea
- Autore: Mediatore Europeo
- Data: 2012-05-22T10:00+02:00[Europe/Paris]
- [URL](https://www.ombudsman.europa.eu/it/decision/it/11560)
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> La presente causa riguarda il modo in cui la Commissione europea ha gestito una denuncia presentatale nel 2006 da 27 iniziative dei cittadini ("i denuncianti") che lottavano contro quelle che percepivano come le conseguenze negative dell'espansione dell'aeroporto di Vienna. La Commissione è giunta alla conclusione che i lavori in questione erano stati eseguiti senza la valutazione obbligatoria dell'impatto ambientale ("VIA") prevista dalla direttiva 85/337/CEE. Al fine di porre rimedio a tale omissione, ha convenuto con le autorità austriache che queste ultime avrebbero effettuato una VIA *ex post,* simulando nel miglior modo possibile una VIA *ex ante* e rendendo possibile una valutazione completa dell'impatto ambientale dei progetti in questione. La relazione finale su tale procedura è stata presentata alla Commissione nel febbraio 2011.
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> I denuncianti non erano soddisfatti del modo in cui è stata effettuata la VIA *ex post.* Tra le altre cose, hanno criticato il fatto che (i) l'autorità responsabile della procedura in questione era la stessa autorità che aveva concesso le autorizzazioni per le opere in questione e si trovava quindi in un manifesto conflitto di interessi e (ii) che non avevano accesso a una procedura di ricorso, come previsto dalla pertinente direttiva dell'UE.
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> Nel 2008 i denuncianti si sono rivolti al Mediatore europeo (denuncia 1532/2008). Dopo aver esaminato la questione, il Mediatore ha ritenuto che le argomentazioni dei denuncianti in merito alle due questioni di cui sopra apparissero fondate a prima vista e che, in quel momento, non fosse quindi in grado di concludere che la Commissione avesse garantito che la VIA *ex post* fosse stata eseguita correttamente. Tuttavia, dato che la procedura era in corso e che la Commissione aveva dichiarato che avrebbe archiviato il caso di infrazione solo quando avesse accertato che le autorità austriache avevano adottato le misure necessarie, il Mediatore ha ritenuto che non fosse necessario un ulteriore intervento da parte sua in quella fase. Ha pertanto chiuso la sua inchiesta nel dicembre 2009, chiarendo che confidava che la Commissione avrebbe tenuto conto delle sue conclusioni.
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> Nel novembre 2010 i denuncianti si sono rivolti nuovamente al Mediatore (denuncia 2591/2010). Il Mediatore ha avviato una seconda indagine, nel corso della quale ha esaminato il fascicolo della Commissione. Dall'ispezione è emerso che il fascicolo non conteneva alcuna altra corrispondenza significativa tra la Commissione e le autorità austriache durante il periodo in cui era in corso la VIA *ex post.* In particolare, nulla indicava che le osservazioni presentate dai denuncianti durante tale periodo fossero state discusse per iscritto con le autorità austriache. Né sembra che la decisione del Mediatore sulla denuncia 1532/2008 abbia dato luogo a tale corrispondenza. Questa situazione ha indotto il Mediatore a concludere che la Commissione non ha tenuto conto dei risultati della prima indagine. Fa pertanto un progetto di raccomandazione in cui esorta la Commissione a riconsiderare la sua posizione. Il progetto di raccomandazione non ha avuto esito positivo.
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> Il Mediatore ha ritenuto che il presente caso costituisse un esempio deplorevole di una situazione in cui la Commissione i) non ha adottato misure correttive adeguate in relazione a una chiara violazione del diritto dell'UE in un caso importante e ii) ha scelto di ignorare il parere del Mediatore. Ritiene pertanto opportuno sottoporre la questione all'attenzione del Parlamento europeo. Il Mediatore ha pertanto chiuso la sua indagine con una relazione speciale al Parlamento.
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Il caso è stato chiuso con una relazione speciale al Parlamento europeo (cfr. link sopra).