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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 6/99/VK contro la Commissione europea
Decisione
Caso 6/99/VK - Aperto(a) il Giovedì | 28 gennaio 1999 - Decisione del Mercoledì | 17 novembre 1999
Strasburgo, 17 novembre 1999
Egregio signor F.,
il 4 gennaio 1999 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro la Commissione europea. Lei ha affermato che la politica della Commissione in materia di assunzioni nel caso del concorso COM/A/1/1998 al quale ha partecipato costituiva un caso di cattiva amministrazione.
Il 28 gennaio 1999 ho trasmesso la denuncia al presidente della Commissione europea. La Commissione ha trasmesso il suo parere il 12 maggio 1999. Le ho trasmesso il parere con l'invito a formulare osservazioni, se lo desidera. Ho ricevuto le Sue osservazioni il 24 giugno 1999.
Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.
IL RECLAMO
Secondo la denuncia, i fatti rilevanti erano i seguenti:
Il denunciante ha partecipato alla procedura di concorso COM/A/1/1998 per il posto di capo delegazione della Commissione a Bratislava presso la direzione generale "Relazioni esterne: Europa e nuovi Stati indipendenti, politica estera e di sicurezza comune, servizio esterno", pubblicata nella GU C 29 A del 27 gennaio 1998.
Nel maggio 1998 la Commissione ha informato il denunciante che il suo nome era stato iscritto nell'elenco di riserva, valido fino al 31 dicembre 1999.
Nell'ottobre 1998, il denunciante ha ricevuto una lettera dal servizio competente della Commissione che lo informava che la Commissione aveva deciso di nominare un altro candidato il cui profilo "riteneva corrispondesse meglio alle qualifiche richieste per il posto in questione".
Nel suo ricorso contro tale decisione, il denunciante ha sostenuto di aver ricevuto una lettera della Commissione in cui dichiarava di essere iscritto nell'elenco dei candidati selezionati e che tale elenco sarebbe rimasto valido fino al 31 dicembre 1999.
Nella lettera del 3 dicembre 1998 la Commissione ha confermato che il nome del denunciante figurava nell'elenco di riserva per il posto in questione. La Commissione ha inoltre affermato che il fatto che il denunciante sia stato iscritto nell'elenco di riserva non includeva un'offerta automatica di lavoro. Nella lettera si affermava che la Commissione aveva scelto tra i diversi candidati iscritti nell'elenco di riserva e che aveva deciso di nominare un altro candidato.
In tale contesto, il denunciante ha presentato la denuncia al Mediatore europeo. Egli ha sostenuto che vi era una contraddizione nelle informazioni fornite dalla Commissione e che, a causa del fatto che si basava sulle informazioni originali fornite, era stato privato di altre possibilità di carriera presso il ministero degli Affari esteri austriaco.
L'INCHIESTA
Nelle
sue osservazioni, la Commissione ha confermato la sua precedente decisione in merito alla procedura seguita dalla Commissione. Ha sottolineato che, dopo il suo ricorso, il denunciante è stato informato del fatto che un'iscrizione nell'elenco di riserva non comportava una garanzia per ottenere un posto. Inoltre, essa ha precisato che, poiché il posto in questione era stato assegnato a uno dei candidati, l’elenco di riserva era naturalmente chiuso. La Commissione ha dichiarato che non vi era pertanto alcuna contraddizione nelle informazioni fornite al denunciante.
Osservazioni del denunciante Il
denunciante ha sottolineato che il suo nome era il primo dell'elenco di riserva e che, in relazione all'annuncio della validità dell'elenco fino al 31 dicembre 1999, doveva concludere che sarebbe stato lui a essere nominato dalla Commissione per il posto in questione.
LA DECISIONE
1 Diritti di una persona iscritta in un elenco di riserva
1.1 Il denunciante sosteneva che il fatto che la Commissione avesse iscritto il suo nome in un elenco di riserva valido fino al 31 dicembre 1999 gli faceva credere che avrebbe ottenuto un posto adeguato e che, pertanto, non aveva presentato domanda per altri posti presso il ministero degli Affari esteri austriaco. Ha inoltre affermato di essere stato inserito per primo nell'elenco di riserva.
1.2 La Commissione ha confermato che il denunciante è stato informato che il suo nome è stato iscritto in un elenco di riserva con validità fino al 31 dicembre 1999. Ha inoltre affermato che l'iscrizione del denunciante nell'elenco di riserva non comportava una garanzia per ottenere un posto. I servizi del Mediatore hanno contattato oralmente la Commissione e sono stati informati dal funzionario competente che l'elenco era classificato in ordine alfabetico e, pertanto, la posizione nell'elenco non aveva alcuna incidenza sulla selezione come candidato.
1.3 Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia risulta che il fatto che il nome di una persona figuri in un elenco di riserva non conferisce a tale persona il diritto a un posto presso le istituzioni comunitarie.
1.4 Per quanto riguarda la validità dell'elenco di riserva fino alla fine del 1999, la Commissione ha dichiarato nel suo parere che l'elenco di riserva era naturalmente chiuso quando è stato trovato un candidato per il posto in questione.
1.5 Non sembra esservi alcuna prova che la commissione giudicatrice abbia violato una norma o un principio che la vincola, non scegliendo il ricorrente per il posto in questione. Non sembra pertanto esservi stata cattiva amministrazione da parte della Commissione.
2 Conclusione
Sulla base delle indagini del Mediatore europeo su questa denuncia, non sembra esservi stata cattiva amministrazione da parte della Commissione europea. Il Mediatore ha pertanto deciso di archiviare il caso.
Anche il presidente della Commissione europea sarà informato di tale decisione.
Cordiali saluti
Jacob SÖDERMAN