# Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 1346/98/OV contro la Commissione europea
- Autore: Mediatore Europeo
- Data: null
- [URL](https://www.ombudsman.europa.eu/it/decision/it/1135)
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Strasburgo, 18 maggio 2000

Egregio signor G.,   
il 1° dicembre 1998 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo in merito a una presunta mancata risposta da parte della DG VII della Commissione e al negato accesso ai verbali di un gruppo di esperti.   
In precedenza, il 14 ottobre 1998 (1090/98/OV), Lei ha denunciato al Mediatore la mancata risposta della Commissione alle Sue lettere del 6 agosto e del 2 settembre 1998. A seguito di tale denuncia, l'ufficio del Mediatore ha contattato i servizi della Commissione che hanno risposto alla Sua corrispondenza il 27 ottobre 1998. Considerando che la Commissione aveva preso provvedimenti per risolvere la questione, ho deciso di archiviare il fascicolo (cfr. la mia lettera del 29 ottobre 1998). Successivamente, il 3 novembre (1165/98/OV) e il 14 dicembre 1998 (1244/98/OV) Lei ha nuovamente denunciato la stessa questione, ma le Sue denunce sono state considerate irricevibili sulla base dell'articolo 2.3 dello statuto del Mediatore, in quanto l'oggetto delle Sue denunce non era chiaramente identificato.   
Il 20 gennaio 1999 ho trasmesso la Sua denuncia del 1° dicembre 1998 al Presidente della Commissione europea. Il 19 gennaio, il 6 febbraio e il 26 marzo 1999 mi avete inviato ulteriori informazioni. La Commissione ha inviato il suo parere il 27 aprile 1999 e, se lo desidera, le ho trasmesso un invito a formulare osservazioni. Il 27 maggio 1999 ho ricevuto le Sue osservazioni sul parere della Commissione. Il 17 luglio 1999 Lei mi ha trasmesso ulteriori informazioni in merito alla Sua denuncia.   
Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.   

IL RECLAMO
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Secondo il denunciante, i fatti pertinenti erano i seguenti:   
Il denunciante ha sostenuto che dal 1997 la Commissione (DG VII - Trasporti) non ha risposto alla sua corrispondenza in cui ha posto varie domande tecniche sull'interpretazione del regolamento (CE) n. 2812/94 della Commissione, del 18 novembre 1994, relativo al trasporto per vie navigabili interne [(1)](#(1)){#Footnote1}. Il denunciante ha scritto alla Commissione il 30 luglio e l'8 settembre 1997 in merito alla posizione assunta dalla Commissione in merito all'interpretazione del regolamento. Facendo riferimento alle lettere inviate dalla Commissione al ministero olandese dei Trasporti e delle comunicazioni, il denunciante ha nuovamente contattato la Commissione il 2 settembre 1998 chiedendo chiarimenti in merito alla posizione della Commissione sull'interpretazione del regolamento.   
In seguito all'intervento del Mediatore europeo, il 27 ottobre 1998 la Commissione ha inviato una risposta alla lettera del denunciante del 2 settembre 1998. Tuttavia, il denunciante non era soddisfatto della risposta, in quanto la Commissione ha fatto riferimento ai verbali di un gruppo di esperti (sulla riorganizzazione strutturale del trasporto per vie navigabili interne), il cui accesso è stato negato al denunciante a causa della riservatezza. Il denunciante afferma che tali verbali, che erano alla base dell'interpretazione del regolamento da parte della Commissione, dovrebbero essere pubblici. Il 6 novembre 1998 il denunciante è stato ricevuto presso la DG VII della Commissione, dove gli sono stati consegnati documenti (testi di regolamenti), ma non i verbali del gruppo di esperti in materia.   
Il denunciante ha pertanto denunciato al Mediatore il fatto che 1) la Commissione non ha risposto alla sua corrispondenza sull'interpretazione del regolamento (CE) n. 2812/94 del 18 novembre 1994 e 2) gli è stato negato l'accesso ai verbali del gruppo di esperti, a causa della riservatezza di tali verbali.   

L'INCHIESTA
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**Per
quanto riguarda** la presunta mancata risposta alla corrispondenza del denunciante relativa all'interpretazione del regolamento (CE) n. 2812/94 del 18 novembre 1994, la Commissione ha ricordato i fatti alla base della denuncia e ha formulato le seguenti osservazioni:   
A seguito di una visita a Bruxelles il 10 marzo 1997 da parte del Fondo olandese per la rottura, che informava la DG VII che il denunciante aveva inviato una denuncia al difensore civico nazionale olandese a causa del cattivo trattamento del suo caso da parte di detto Fondo nel 1994, il ministero olandese dei Trasporti ha interrogato la Commissione con lettera del 13 marzo 1997 sull'importanza e l'obiettivo del periodo transitorio di sei mesi previsto dall'articolo 2 del regolamento.   
Con nota del 24 marzo 1997, la DG VII ha consultato il Servizio giuridico della Commissione in merito all'interpretazione del regolamento e al progetto di risposta alle autorità olandesi. Il Servizio giuridico ha risposto con nota del 10 aprile 1997 e la DG VII ha inviato la risposta al direttore del fondo olandese Breaker's Fund il 6 maggio 1997.   
Tre mesi dopo, il denunciante ha inviato un fax alla DG VII il 30 luglio 1997 e due solleciti il 3 agosto e l'8 settembre 1997. Tuttavia, la DG VII aveva concordato con le autorità olandesi di attendere di rispondere al denunciante fino a quando non avesse ricevuto la richiesta ufficiale di informazioni dal Mediatore olandese al fine di fornire risposte complete e motivate al fascicolo.   
La DG VII ha risposto il 5 dicembre 1997 alla lettera del 24 ottobre 1997 del Mediatore olandese. La DG VII ha ritenuto di aver risposto in quel momento a tutte le domande del denunciante sull'interpretazione del regolamento. La DG VII ha tuttavia ricevuto una nuova lettera del denunciante del 30 luglio 1998 in cui quest'ultimo ha posto domande sull'interpretazione che la DG VII aveva dato al regolamento nella sua lettera al Mediatore olandese. Il 13 agosto 1998 la DG VII ha risposto alle 5 domande del denunciante.   
Il 2 settembre 1998 il denunciante ha inviato una nuova lettera alla DG VII in cui ha nuovamente posto domande analoghe. Il denunciante ha inoltre inviato un fax il 26 ottobre 1998. Con lettera 27 ottobre 1998, la DG VII rispondeva a tutte le domande di interpretazione.   
Dopo la presentazione della denuncia al Mediatore, la DG VII ha continuato a ricevere lettere da parte sua e ha risposto con lettere del 9 dicembre 1998 e del 29 gennaio 1999. La Commissione ha pertanto concluso che non vi erano dubbi sul fatto che la DG VII non avesse risposto in merito all'interpretazione del regolamento.   
Per quanto riguarda il rifiuto di accesso ai verbali del gruppo di esperti sulla riorganizzazione strutturale del trasporto per vie navigabili interne, la Commissione ha formulato le seguenti osservazioni:   
Con fax del 28 ottobre 1998, il denunciante ha chiesto alla DG VII di ottenere tutti i verbali delle riunioni del gruppo di esperti dal dicembre 1994 e di tenere una riunione negli uffici della DG VII.   
Il 6 novembre 1998 il denunciante è stato ricevuto dalla DG VII a Bruxelles e ha ottenuto un fascicolo completo contenente tutte le note sull'applicazione uniforme del regolamento 1101/89, nonché due verbali del gruppo di esperti contenenti le conclusioni del gruppo sulla preparazione del regolamento (CE) n. 2812/94. La DG VII lo informava inoltre che, per motivi di riservatezza, ma anche dopo aver effettuato un bilanciamento tra, da un lato, l'interesse del denunciante a ottenere i documenti e, dall'altro, l'interesse dell'istituzione a preservare la riservatezza delle sue deliberazioni, non era possibile fornirgli la totalità dei verbali del gruppo di esperti, poiché nessuna delle riunioni aveva studiato il suo caso che era stato trattato direttamente con il Fondo olandese per la rottura.   
Con fax del 9 novembre 1998, il denunciante ha chiesto una copia della lettera del 31 ottobre 1989 alle autorità olandesi, nonché il verbale della riunione del 10 marzo 1997 tra la DG VII e il Fondo olandese per la rottura. Con fax del 12 novembre 1998 la DG VII rispondeva di essere già in possesso di tali informazioni e che non vi era alcun verbale della riunione informale del 10 marzo 1997.   
Successivamente, in una serie di e-mail tra il denunciante e la DG VII, la Commissione ha ricordato che, in applicazione del codice sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione adottato dalla Commissione l'8 febbraio 1994, la Commissione dà accesso solo ai propri documenti. Se la richiesta riguarda un documento di un terzo, come una lettera di uno Stato membro, il richiedente dovrebbe rivolgersi all'autore del documento. Per quanto riguarda il verbale del gruppo di esperti, la DG VII, in un messaggio di posta elettronica del 13 novembre 1998, richiama l'attenzione del denunciante sui principi e sui riferimenti del codice sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione (GU L 46/58 del 18 febbraio 1994 e L 247/45 del 28 settembre 1996).   
Sulla base delle osservazioni di cui sopra, la Commissione ha concluso di non poter dare accesso a tutti i verbali del gruppo di esperti costituito da organizzazioni professionali. Il motivo risiedeva nel bilanciamento tra, da un lato, l'interesse del denunciante ad ottenere i documenti e, dall'altro, l'interesse dell'istituzione a preservare la riservatezza delle sue deliberazioni, tenendo conto anche della riservatezza di determinate informazioni (navi specializzate, elaborazione di rapporti o regolamenti futuri) e il fatto che il caso del denunciante riguardante una decisione presa dalle autorità olandesi non è mai stato esaminato durante tali riunioni.   
La Commissione ha allegato copie di tutte le lettere, fax ed e-mail che aveva inviato al denunciante.   
**Osservazioni del denunciante Il**   
denunciante non era soddisfatto delle osservazioni della Commissione, in quanto non contenevano risposte concrete alle varie domande poste nella sua corrispondenza alla Commissione. Secondo il denunciante, la Commissione sosteneva un'interpretazione del regolamento favorevole alle autorità olandesi, ma non al denunciante. Il denunciante ha inoltre osservato che l'interpretazione della Commissione non poteva essere sostenuta da argomentazioni giuridiche e che i funzionari della Commissione erano stati erroneamente informati dai funzionari del Fondo olandese per la rottura.   

LA DECISIONE
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**1 La presunta mancata risposta della DG VII della Commissione ai vari quesiti del denunciante**   
1.1 Il denunciante sosteneva che la Commissione non aveva risposto alla sua corrispondenza in cui egli poneva domande sull'interpretazione del regolamento (CE) n. 2812/94 della Commissione, del 18 novembre 1994. Facendo riferimento alle diverse lettere inviate al denunciante e allegate al suo parere, la Commissione ha concluso che non vi erano dubbi sul fatto che la DG VII non avesse risposto in merito all'interpretazione del regolamento.   
1.2 Il Mediatore osserva che, dalle diverse lettere allegate dalla Commissione al suo parere, risulta che la DG VII ha più volte risposto ai vari interrogatori del denunciante. Più in particolare, la DG VII ha inviato risposte al denunciante il 13 agosto e il 27 ottobre 1998, nonché dopo la presentazione della denuncia al Mediatore, il 9 dicembre 1998 e il 29 gennaio 1999.   
1.3 Nella sua risposta del 13 agosto 1998, la DG VII ha risposto a 5 domande del denunciante riguardanti l'interpretazione che la DG VII aveva dato al regolamento n. 1101/89, modificato dal regolamento n. 2812/94, nella sua lettera del 5 dicembre 1997 alla sig.ra L. De Bruin, vicedifensore civico olandese. La DG VII ha sottolineato al denunciante che il punto di vista comunicato al vicedifensore civico olandese si basava sulle disposizioni del regolamento n. 1101/89 modificato dal regolamento n. 2812/94, in particolare l'articolo 8 del regolamento, e sull'obiettivo perseguito dal regolamento.   
1.4 Il regolamento n. 2812/94 prevede una misura transitoria relativa alla cosiddetta regola "vecchio per nuovo" e stabilisce tre condizioni[(2).](#(2)){#Footnote2} Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento, il rapporto 1:1 tra il nuovo tonnellaggio e il vecchio tonnellaggio (invece del rapporto 1,5:1) continua ad applicarsi alle navi la cui costruzione ha raggiunto una certa fase e che sono messe in servizio entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento (ossia il 9 giugno 1995). Nella sua lettera del 13 agosto 1998 al denunciante, la DG VII ha risposto che l'obiettivo del legislatore, introducendo la misura transitoria, non era quello di pregiudicare gli spedizionieri che avevano investito nella costruzione di una nave e prevedevano un rapporto "vecchio per nuovo" dei costi di costruzione di 1:1 imponendo immediatamente il rapporto 1,5:1 quando la costruzione della nave era ancora in corso. La DG VII ha informato il denunciante che il fondo Breaker's poteva valutare la situazione della costruzione e della messa in servizio solo prima della data del 9 giugno 1995. La DG VII ha inoltre risposto al denunciante che, quando la nave rimaneva nel cantiere navale, non era stata messa in servizio prima del 9 giugno 1995 e che pertanto una delle condizioni per la misura transitoria non era soddisfatta.   
1.5 A seguito di una nuova lettera del denunciante del 2 settembre 1998, la DG VII ha risposto il 27 ottobre 1998 e ha confermato il proprio punto di vista, come comunicato nella lettera del 5 dicembre al vicedifensore civico olandese e nella lettera del 13 agosto 1998 al denunciante. Nella sua risposta, la DG VII ha fornito al denunciante anche altre informazioni relative al regolamento, quali le condizioni che si applicano alla nozione di "messa in servizio" di una nuova nave. La DG VII ha inoltre informato il denunciante che le interpretazioni del regolamento erano il risultato di varie riunioni tenutesi sull'applicazione uniforme dei regolamenti comunitari negli Stati membri. Tali riunioni si svolgono nell'ambito del gruppo di esperti sulla riorganizzazione strutturale del trasporto per vie navigabili interne. Questo gruppo di esperti è composto da rappresentanti degli Stati membri e della professione e si occupa dei problemi dell'azione comunitaria di riorganizzazione del trasporto per vie navigabili nonché dei problemi di interpretazione dei testi.   
1.6 Il 9 dicembre 1998 e il 29 gennaio 1999 la DG VII ha inviato altre due lettere al denunciante in merito alle nozioni di "nave in costruzione" e di "proprietario" della nave. La DG VII ha informato il denunciante di aver compiuto molti sforzi per rispondere alle varie domande del denunciante e che le informazioni fornite al denunciante costituivano una vera interpretazione del regolamento.   
1.7 Alla luce di quanto precede, il Mediatore conclude che la Commissione ha risposto in modo sufficiente alle richieste del denunciante relative all'interpretazione del regolamento fornendogli le informazioni necessarie che sono alla base dell'interpretazione. Per quanto riguarda questo aspetto del caso, il Mediatore non ha pertanto riscontrato casi di cattiva amministrazione.   
1.8 Per quanto riguarda l'interpretazione fornita dalla Commissione, il denunciante ha affermato che essa non poteva essere sostenuta da argomentazioni giuridiche e che era favorevole alle autorità olandesi, ma non al denunciante. Il Mediatore osserva che la DG VII, prima di rispondere al fondo olandese Breaker's Fund il 6 maggio 1997, aveva precedentemente consultato il Servizio giuridico in merito all'interpretazione del regolamento chiedendo il suo parere sul progetto di risposta alla lettera da inviare al fondo olandese Breaker's Fund. Il Mediatore desidera tuttavia ricordare che la Corte di giustizia è la massima autorità in materia di applicazione e interpretazione del diritto comunitario.   
**2 Il presunto rifiuto di accesso ai verbali del gruppo di esperti**   
2.1 Il denunciante sosteneva che gli era stato negato l'accesso ai verbali del gruppo di esperti sulla riorganizzazione strutturale del trasporto per vie navigabili interne. La Commissione ha osservato che il denunciante, che aveva chiesto l'accesso a tutti i verbali del gruppo di esperti dal dicembre 1994, era stato ricevuto dalla DG VII il 6 novembre 1998 e aveva ottenuto un fascicolo completo contenente tutte le note sull'applicazione uniforme del regolamento n. 1101/89, nonché due verbali del gruppo di esperti contenenti le conclusioni del gruppo sulla preparazione del regolamento n. 2812/94.   
2.2 Per quanto riguarda gli altri verbali, la Commissione ha in primo luogo invocato il fatto che, per motivi di riservatezza, ma anche dopo aver effettuato l'equilibrio tra, da un lato, l'interesse del denunciante a ottenere i documenti e, dall'altro, l'interesse dell'istituzione a preservare la riservatezza delle sue deliberazioni, non era possibile fornirgli tutti i verbali del gruppo di esperti, poiché nessuna delle riunioni aveva esaminato il caso del denunciante che era stato trattato direttamente dal Dutch Breaker's Fund. In seguito la Commissione ha ricordato al denunciante che, in applicazione del codice sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione, quest'ultima dà accesso solo ai propri documenti. Se la domanda riguarda un documento di un terzo, il richiedente dovrebbe rivolgersi all'autore del documento.   
2.3 Dalle informazioni supplementari che il denunciante ha inviato al Mediatore il 19 gennaio 1999, risulta che il denunciante ha finalmente avuto accesso ai verbali del gruppo di esperti. Nella sua lettera del 13 gennaio 1999 alla Commissione, il denunciante informa la DG VII che, sulla base della legge olandese sulla trasparenza dell'amministrazione, ha ottenuto l'accesso a tutti i verbali dal 1994 presso il ministero dei Trasporti olandese. Il Mediatore ritiene pertanto che non siano necessarie ulteriori indagini su questo aspetto del caso.   
2.4 Il Mediatore desidera tuttavia formulare le seguenti osservazioni in merito ai motivi invocati dalla Commissione per negare al denunciante l'accesso a detto verbale. I principi di buona amministrazione esigono che una decisione che arreca pregiudizio indichi i motivi su cui si basa, *indicando chiaramente i fatti pertinenti e la base giuridica della decisione* [(3).](#(3)){#Footnote3} Il Mediatore osserva tuttavia che la Commissione ha di fatto fornito in diverse occasioni diversi motivi per rifiutare l'accesso al denunciante.   
2.5 In primo luogo, la Commissione ha osservato che l'accesso non poteva essere concesso per motivi di riservatezza e dopo aver trovato un equilibrio tra, da un lato, l'interesse del denunciante ad ottenere i documenti e, dall'altro, l'interesse dell'istituzione a preservare la riservatezza delle sue deliberazioni, e perché nessuna delle riunioni aveva trattato il caso del denunciante. Tuttavia, in seguito, nel messaggio di posta elettronica del 14 novembre 1998, la Commissione ha addotto un altro argomento per negare l'accesso, vale a dire che essa poteva soltanto dare accesso ai propri documenti e che, per i documenti provenienti da un terzo, il ricorrente doveva rivolgersi all'autore del documento.   
2.6 Il Mediatore conclude pertanto che, nel loro insieme, i motivi erano inadeguati a spiegare il rigetto della richiesta del denunciante di accedere ai verbali del gruppo di esperti. Il Mediatore formula pertanto la seguente osservazione critica.   
**3 Conclusione**   
Sulla base delle indagini del Mediatore europeo sulla parte 2 della presente denuncia, appare necessario formulare la seguente osservazione critica:   
:
    I principi di buona amministrazione esigono che una decisione che arreca pregiudizio indichi i motivi su cui si basa, *indicando chiaramente i fatti pertinenti e la base giuridica della decisione* .[(4)](#(4)){#Footnote4} Il Mediatore osserva tuttavia che la Commissione ha in realtà fornito motivazioni diverse in diverse occasioni per rifiutare l'accesso al denunciante.
:   In primo luogo, la Commissione ha osservato che l'accesso non poteva essere concesso per motivi di riservatezza e dopo aver effettuato l'equilibrio tra, da un lato, l'interesse del denunciante a ottenere i documenti e, dall'altro, l'interesse dell'istituzione a preservare la riservatezza delle sue deliberazioni, e perché nessuna delle riunioni aveva trattato il caso del denunciante. Tuttavia, in seguito, nel messaggio di posta elettronica del 14 novembre 1998, la Commissione ha addotto un altro argomento per negare l'accesso, vale a dire che essa poteva soltanto dare accesso ai propri documenti e che, per i documenti provenienti da un terzo, il ricorrente doveva rivolgersi all'autore del documento.
:   Il Mediatore conclude pertanto che fornire motivazioni diverse per una decisione in diverse occasioni è una pratica che può confondere un cittadino e non indica i motivi della decisione. Così si stabilisce un caso di cattiva amministrazione.

Dato tuttavia che il denunciante ha finalmente ottenuto l'accesso alle informazioni richieste, non sono state necessarie ulteriori indagini su questo aspetto della denuncia. Il Mediatore ha pertanto deciso di archiviare il caso.   
Anche il presidente della Commissione europea sarà informato in merito a tale decisione.   
Cordiali saluti   
Jacob SÖDERMAN   

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[(1)](#Footnote1){#(1)} Regolamento (CE) n. 2812/94 della Commissione, del 18 novembre 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio per quanto riguarda le condizioni applicabili alla messa in servizio di nuove capacità nel settore della navigazione interna.

[(2)](#Footnote2){#(2)} L'art. 2 del regolamento n. 2812/94 dispone quanto segue: *"Per le navi per le quali l'armatore dimostra che: - la costruzione era in corso alla data di pubblicazione del presente regolamento e che - i lavori già effettuati alla data di pubblicazione del presente regolamento rappresentano almeno il 20 % del peso dell'acciaio o 50 tonnellate e che - la consegna e la messa in servizio devono avvenire entro i sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1101/89, come applicate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad applicarsi, su richiesta alle autorità del Fondo che copre la nave".*

[(3)](#Footnote3){#(3)} Cfr. articolo 18 del codice di buona condotta amministrativa del Mediatore europeo.

[(4)](#Footnote4){#(4)} Cfr. articolo 18 del codice di buona condotta amministrativa del Mediatore europeo.