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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 1025/98/IP contro la Commissione europea
Decisione
Caso 1025/98/IP - Aperto(a) il Mercoledì | 02 dicembre 1998 - Decisione del Mercoledì | 13 ottobre 1999
Egregio signor R.,
il 7 settembre 1998 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro la Commissione europea, riguardante il trattamento da parte della Commissione della Sua denuncia del 27 ottobre 1997.
Il 2 dicembre 1998 ho trasmesso la denuncia al presidente della Commissione europea. Il 29 marzo 1999 la Commissione ha trasmesso il suo parere al riguardo, che le ho trasmesso il 13 aprile 1999, invitandola, se lo desidera, a formulare osservazioni. Il 12 maggio 1999 ho ricevuto le Sue osservazioni sul parere della Commissione. Il 23 giugno 1999 il Mediatore ha intrapreso ulteriori azioni per ottenere ulteriori informazioni sul caso. Il 12 luglio 1999 ho ricevuto un'altra Sua lettera.
Vi scrivo ora per farvi sapere il risultato delle indagini che sono state fatte.
È importante ricordare che il trattato CE conferisce al Mediatore europeo il potere di indagare su eventuali casi di cattiva amministrazione solo nell'ambito delle attività delle istituzioni e degli organi comunitari. Lo statuto del Mediatore europeo prevede specificamente che nessun'altra autorità o persona possa essere oggetto di una denuncia al Mediatore. Sulla base di tali disposizioni, le indagini del Mediatore sono state pertanto dirette ad esaminare se vi sia stata cattiva amministrazione da parte della Commissione europea.
IL RECLAMO
La denuncia riguarda un'iniziativa quadro sull'occupazione e lo sviluppo delle risorse umane, introdotta dalla Commissione europea sulla base dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio (1).
La Commissione europea ha lanciato il "Programma Orizzonte II" per gli anni 1995-1997 nell'ambito del progetto 95 H GAL Castro Navas in Galizia (Spagna) per migliorare le prospettive occupazionali dei disabili e di altri gruppi svantaggiati. Il beneficiario del progetto, con il quale il denunciante ha stipulato un contratto di lavoro, era la Fondazione Menela. La Fondazione ha ricevuto un contributo finanziario dal Fondo sociale europeo.
Secondo il denunciante, egli ha concluso la sua collaborazione con la Fondazione il 31 ottobre 1996 a causa del mancato pagamento delle fatture da parte della Fondazione e di altre irregolarità che, a suo avviso, avevano avuto luogo durante l'attuazione del progetto.
Nel luglio 1997 ha inviato una denuncia alla Commissione europea in cui denunciava irregolarità e uso improprio di fondi comunitari nella realizzazione del progetto da parte della Fondazione.
Il denunciante ha indicato che l'istituzione ha risposto il 30 luglio 1997 informandolo che, secondo la consueta procedura in casi analoghi, la sua lettera era stata trasmessa all'unità responsabile dell'amministrazione del Fondo sociale europeo in Spagna che avrebbe affrontato la questione.
Il denunciante ha inviato un'ulteriore lettera alla direzione generale V della Commissione il 27 ottobre 1997, alla quale la Commissione non ha risposto. Il denunciante ha pertanto scritto al Mediatore europeo il 7 settembre 1998 in merito alla presunta incapacità della Commissione europea di monitorare adeguatamente l'erogazione dei fondi attraverso il Fondo sociale europeo (FSE) da parte della Fondazione Menela e il trattamento da parte della Commissione della sua denuncia presentata nel 1997.
L'INCHIESTA
Nel suo parere
sulla denuncia, la Commissione ha formulato le seguenti osservazioni:
La Commissione ha confermato di aver ricevuto la lettera del denunciante del luglio 1997. Ha sottolineato che il beneficiario del contributo finanziario era la Fondazione Menela in Spagna, che era pertanto l'unica responsabile del pagamento delle fatture del richiedente. A sostegno di tale posizione, la Commissione ha citato le disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2082/93 (2).
L'istituzione ha inoltre comunicato che, a seguito della consueta procedura, il 30 luglio 1997 ha trasmesso la lettera del denunciante all'unità responsabile dell'amministrazione del Fondo sociale europeo presso il ministero spagnolo dell'Occupazione e degli affari sociali e ha chiesto alle autorità spagnole di essere tenute al corrente dell'esito dell'indagine.
La Commissione ha sottolineato di aver ricevuto una risposta dalle autorità spagnole solo pochi giorni prima di inviare il suo parere sulla denuncia al Mediatore. In base a tale risposta, le fatture del denunciante per un totale di circa 3 milioni di ESP figuravano tra i saldi in sospeso alla fine del 1996. Il pagamento di tale importo è stato trasmesso al governo regionale della Galizia, responsabile del programma, per il successivo pagamento al beneficiario del progetto, vale a dire la Fondazione Menela. Per quanto riguarda le altre fatture del denunciante, le autorità interessate hanno spiegato che esse erano incluse nel saldo residuo del 1997 in corso di elaborazione.
La Commissione ha infine ritenuto che il Mediatore europeo avrebbe potuto ritenere utile contattare direttamente le autorità nazionali, se lo avesse voluto.
Nelle
sue osservazioni, il denunciante ha sostanzialmente mantenuto la sua denuncia iniziale. Inoltre, ha criticato la Commissione per la sua omissione di agire contro l'assenza di risposta da parte dell'unità
competente per l'amministrazione del Fondo sociale europeo in Spagna.
ULTERIORI RICHIESTE
Il 23 giugno 1999 il Mediatore europeo ha contattato telefonicamente l'Unità per l'amministrazione del Fondo sociale europeo in Spagna. Il 25 giugno 1999 ha ricevuto ulteriori informazioni sul caso.
L'Unità per l'amministrazione del Fondo sociale europeo ha informato il Mediatore che il 15 dicembre 1998, a seguito di un sollecito della Commissione europea, ha inviato una lettera al governo regionale della Galizia con una richiesta di informazioni sulla fase dell'indagine. Essa ha inoltre sottolineato che, per quanto riguarda i documenti inviati dalle autorità galiziane, risultava che la Fondazione Menela, beneficiaria del progetto, aveva ricevuto i fondi comunitari e che il denunciante aveva anche ricevuto pagamenti per il 1996. Alla luce di questi fatti, ha ritenuto di archiviare il caso e ha informato la Commissione europea di tale decisione con lettera del 3 febbraio 1999.
Il 12 luglio 1999 il Mediatore ha ricevuto un'ulteriore comunicazione dal denunciante. Esprimò gratitudine al Mediatore per il suo interesse nel caso e lo informò che il 16 giugno 1999, dopo i negoziati con la Fondazione Menela, aveva accettato la somma di 1.700.000 Pts che gli era stata offerta. Alla luce di tale accordo raggiunto con la Fondazione Menela, il denunciante ha dichiarato che non dovrebbero essere effettuate ulteriori indagini.
Il denunciante, tuttavia, ha ribadito la sua insoddisfazione per il modo in cui la Commissione ha trattato la sua denuncia.
LA DECISIONE
Sulla base delle informazioni fornite dal denunciante e delle osservazioni presentate dalla Commissione europea, il Mediatore è giunto alle seguenti conclusioni:
1. Presunta incapacità della Commissione europea di monitorare adeguatamente l'erogazione dei fondi comunitari.
1.1 Il denunciante ha sostenuto che la Commissione non aveva adeguatamente monitorato l'erogazione dei fondi comunitari da parte della Fondazione Menela. Menziona in particolare che la Fondazione non ha pagato alcune delle sue fatture relative al periodo in cui aveva partecipato al progetto.
1.2. Nel suo parere la Commissione ha spiegato che il beneficiario del contributo finanziario era la Fondazione Menela in Spagna, unica responsabile del pagamento delle fatture della ricorrente. A seguito della consueta procedura, la Commissione europea ha trasmesso la lettera del denunciante all'unità responsabile dell'amministrazione del Fondo sociale europeo in Spagna.
1.3. Uno dei principi fondamentali della politica comunitaria di coesione economica e sociale è il cosiddetto "partenariato" tra i diversi attori coinvolti nel processo. Come stabilito dalle norme che disciplinano le attività dei Fondi strutturali CE, le azioni comunitarie devono essere realizzate mediante strette consultazioni tra la Commissione, lo Stato membro interessato e le sue autorità e i suoi organi competenti, a livello nazionale, regionale o locale. Tale partenariato deve essere condotto nel pieno rispetto dei rispettivi poteri istituzionali, giuridici e finanziari di ciascuno dei partner (3).
1.4 Per quanto riguarda il pagamento dei fondi del FSE, i regolamenti pertinenti stabiliscono una chiara ripartizione delle responsabilità tra i diversi attori, in applicazione del principio di partenariato. La Commissione è responsabile dei pagamenti alle autorità nazionali, regionali o locali di cui alla domanda di aiuto presentata dallo Stato membro (4). Tuttavia, la responsabilità del pagamento ai beneficiari finali spetta agli Stati membri che "assicurano che i beneficiari ricevano gli anticipi e i pagamenti quanto prima"(5).
1.5 Alla luce delle norme precedenti, il Mediatore ritiene che la Commissione non abbia omesso di agire nei confronti dei destinatari finali della sua assistenza finanziaria, in quanto si trattava di un potere che spettava allo Stato membro. Nel debito rispetto del principio di partenariato, l'ente non ha l'autorità di sostituirsi alle autorità nazionali responsabili incanalando i propri contributi direttamente ai beneficiari finali. Il Mediatore ritiene pertanto che non vi sia cattiva amministrazione per quanto riguarda questo aspetto del caso.
2. 2.1
Nel luglio 1997, il denunciante ha inviato una denuncia formale alla Commissione, sostenendo che la "Fondazione Menela", beneficiaria del progetto 95 H GAL Castro Navas in Galizia finanziato dall'Unione, aveva commesso irregolarità e fatto un uso improprio dei fondi comunitari. Il denunciante ha affermato di avere un saldo in sospeso con questa Fondazione e ha chiesto alla Commissione di indagare sulla questione.
2.2 La Commissione ha sottolineato che, seguendo la consueta procedura in casi analoghi, ha trasmesso il fascicolo alle autorità nazionali competenti in Spagna con la richiesta di essere tenuta al corrente dell'esito dell'indagine.
2.3 Il denunciante ha sostenuto che la Commissione non aveva intrapreso alcuna azione nei confronti delle autorità spagnole, nonostante la loro mancata risposta alla richiesta dell'istituzione per quasi un anno e mezzo. I servizi della Commissione avevano intrapreso ulteriori azioni nei confronti delle autorità spagnole solo a seguito dell'indagine del Mediatore europeo.
2.4 Il Mediatore osserva tuttavia che, in una lettera ricevuta il 12 luglio 1999, il denunciante lo informava di aver raggiunto, il 16 giugno 1999, un accordo con la "Fondazione Menela". Il denunciante ha sottolineato che, alla luce di tale accordo, non dovrebbero essere effettuate ulteriori indagini. Ha inoltre espresso gratitudine al Mediatore per il suo interesse per il caso. Il Mediatore ritiene pertanto che, alla luce delle risultanze fattuali di cui sopra, in particolare dell'accordo raggiunto tra il denunciante e la Fondazione in modo soddisfacente per il denunciante, non vi siano motivi per proseguire le indagini su questo aspetto del caso.
3. Conclusione
Sulla base delle informazioni fornite dal denunciante e delle osservazioni presentate dalla Commissione europea, non sembra esservi stata cattiva amministrazione da parte della Commissione europea per quanto riguarda il primo aspetto del caso. Per quanto riguarda il secondo aspetto, il Mediatore ritiene che l'istituzione abbia adottato misure per risolvere la questione e abbia quindi soddisfatto il denunciante. In tale contesto, il Mediatore europeo decide pertanto di archiviare il caso.
Anche il presidente della Commissione europea e il difensore civico regionale dell'Andalusia saranno informati di tale decisione.
Cordiali saluti,
Jacob SÖDERMAN
(1) regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 4253/88 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei diversi Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro; GU L 193 del 31.7.1993.
(2) Articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio: "il pagamento dell'aiuto finanziario è effettuato [ ] all'autorità o all'organismo nazionale, regionale o locale designato a tal fine nella domanda presentata dallo Stato membro interessato di norma entro due mesi dal ricevimento di una domanda accettabile".
(3) regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle missioni dei Fondi strutturali, nonché alla loro efficacia e al coordinamento delle loro attività tra di loro e con le operazioni della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 193 del 31.7.1993, pag. 5); Art. 4.
(4) Cfr. supra, regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio, articolo 21, paragrafo 1.
(5) Cfr. supra, regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio, articolo 21, paragrafo 5.