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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 687/98/BB contro la Commissione europea


Strasburgo, 21 ottobre 1999

Egregio signor L.,
il 23 giugno 1998 Lei ha presentato al Mediatore europeo una denuncia relativa al concorso interno COM/T/A/98 e al rifiuto della commissione giudicatrice di consentirLe di sostenere nuovamente l'esame orale al quale aveva partecipato nonostante fosse sotto trattamento medico a causa di un incidente.
Il 22 luglio 1998 ho trasmesso la denuncia al presidente della Commissione europea. La Commissione ha inviato il suo parere il 9 novembre 1998 e, se lo desidera, le ho trasmesso un invito a formulare osservazioni. Il 7 dicembre 1998 ho ricevuto le Sue osservazioni sul parere della Commissione.
Vi scrivo ora per farvi sapere il risultato delle indagini che sono state fatte.

IL RECLAMO


Il denunciante aveva partecipato al concorso interno COM/T/A/98. Aveva superato i due esami scritti. Il 27 aprile 1998 ha sostenuto la prova orale.
Il 2 aprile 1998 aveva subito un incidente che, una settimana dopo, gli aveva provocato una grave trombosi alla gamba. Pertanto, il denunciante non è stato in grado di lavorare per più di tre settimane fino al giorno della prova orale. Per poter partecipare all'esame è tornato al lavoro. Non aveva chiesto un rinvio della data dell'esame in quanto la lettera di invito affermava inequivocabilmente che non era possibile. Era sotto farmaci su ordine del medico quando ha preso parte all'esame orale. Il farmaco lo ha reso insolitamente stanco, uno stato che ha cercato di compensare con un consumo corrispondente di caffè. Durante l'esame orale ha sperimentato che questo aveva aumentato il suo nervosismo.
Il 15 maggio 1998 la commissione giudicatrice inviava al denunciante una lettera in cui lo informava dei risultati e spiegava di non aver superato la prova in quanto aveva ottenuto solo 88,33 punti, mentre il minimo richiesto era 90.
Il 25 maggio 1998 il denunciante ha presentato ricorso chiedendo una revisione dei risultati degli esami. Il 10 giugno 1998 la commissione giudicatrice ha confermato che i suoi voti corrispondevano esattamente a quelli attribuiti dalla commissione giudicatrice. La commissione simpatizza con la situazione del denunciante e spiega che avrebbe potuto contattare il segretario del concorso per spiegare il suo problema al suo ritorno al lavoro il 14 aprile 1998 o, in alternativa, avrebbe potuto parlare con i membri della commissione giudicatrice all'inizio della prova orale; ciò avrebbe consentito loro di prendere tutte le misure che ritenevano necessarie, ad esempio avrebbero potuto rinviare la sua prova orale a una data successiva.
Il 23 giugno 1998 il denunciante ha scritto nuovamente al presidente della commissione giudicatrice. Egli ha sottolineato di aver ripreso il lavoro solo il 27 aprile 1998, giorno della sua prova orale, e che solo durante la prova orale è venuto a conoscenza della reazione anormale del suo corpo in condizioni di stress.

L'INCHIESTA


Nel suo parere,
la Commissione ha formulato le seguenti osservazioni:
Il denunciante è apparso all'esame orale in modo normale, senza menzionare eventuali problemi di salute né prima né il giorno dell'esame.
- Solo dopo essere stato informato dei suoi risultati il denunciante ha informato la commissione giudicatrice del suo incidente e dei suoi problemi di salute. Il candidato non aveva né contattato il segretario responsabile dell'organizzazione del concorso, né menzionato la questione ai membri della commissione giudicatrice durante l'esame orale, in modo da poter adottare misure per riorganizzare la data dell'esame.
La Commissione ha sottolineato di non poter offrire a un candidato la possibilità di una seconda prova orale, né di poter riaprire una procedura una volta terminato il concorso.
La Commissione ha sottolineato che, se informata dai candidati, sia l'unità Assunzioni che le commissioni giudicatrici adottano tutte le misure possibili che potrebbero essere necessarie per il corretto svolgimento delle prove orali, qualora circostanze eccezionali impediscano a un candidato di partecipare il giorno indicato nell'invito.
- Per motivi organizzativi, non è possibile inserire negli inviti a partecipare alla prova orale una clausola che consenta ai candidati di modificare la data e l'ora del colloquio a loro piacimento. Se così fosse, i candidati sarebbero incoraggiati a presentare tutti i tipi di motivi (famiglia o altro, incluso, ad esempio, il matrimonio, la nascita, le vacanze, ecc.) come già fanno, per riorganizzare la data e l'ora del loro colloquio.
La Commissione è del parere che ogni volta che si pone un problema reale, tutte le misure possibili sono prese quando i candidati danno il dovuto preavviso o quando viene percepito un problema reale che non era il caso in questo caso.
Osservazioni del denunciante Il
denunciante ha mantenuto la sua denuncia. Sottolinea che nella lettera di invito si afferma che non è possibile modificare la data della prova orale. Se avesse saputo della possibilità di modificare la data della sua prova orale, l'avrebbe richiesta. Inoltre, il consiglio di amministrazione aveva ipotizzato che egli fosse tornato al lavoro due settimane prima della data effettiva. Secondo il denunciante, il problema medico si è presentato per la prima volta durante l'esame orale e, pertanto, non era in grado di informare nessuno in anticipo.

LA DECISIONE


1 Circostanze eccezionali in relazione all'esame orale
1.1 Il denunciante sostiene che durante l'esame orale del concorso interno COM/T/A/98 era in cura su ordine del medico a causa di un recente incidente. Fu solo durante l'esame orale che venne a conoscenza della reazione anormale del suo corpo sotto farmaci. Non aveva chiesto un rinvio della data dell'esame in quanto la lettera di invito affermava inequivocabilmente che non era possibile.
1.2 Nella sua lettera del 10 giugno 1998 la Commissione ha spiegato al denunciante che avrebbe potuto contattare il segretario del concorso o, in alternativa, avrebbe potuto parlare con i membri della commissione giudicatrice all'inizio della prova orale, in quanto ciò avrebbe consentito loro di prendere tutte le misure che ritenevano necessarie, vale a dire rinviare la sua prova orale a una data successiva. Inoltre, nel suo parere, la Commissione ha sottolineato che, se informata dai candidati, sia l'unità Assunzioni che le commissioni giudicatrici adottano tutte le misure possibili che potrebbero essere necessarie per il corretto svolgimento delle prove orali, qualora circostanze eccezionali impediscano a un candidato di partecipare il giorno indicato nell'invito.
1.3 Il Mediatore europeo rileva che la lettera di invito del candidato recita quanto segue: "Je précise par ailleurs que l'organisation des épreuves ne permet pas de changer l'horaire qui vous a été indiqué". Tuttavia, come è stato sottolineato al punto 1.2 della presente decisione, la Commissione ha sia nella sua lettera del 10 giugno 1998 sia nel suo parere espresso la volontà di prendere in considerazione circostanze eccezionali.
1.4 Dall'indagine del Mediatore è emerso che in pratica la Commissione è disposta ad adottare tutte le misure possibili per il corretto svolgimento delle prove orali, qualora circostanze eccezionali impediscano la partecipazione di un candidato nel giorno indicato nell'invito. Il Mediatore ritiene pertanto che, per motivi di buona condotta amministrativa, la Commissione dovrebbe includere una clausola negli inviti alla prova orale che informi i candidati di tale possibilità.
2 Rifiuto di consentire al candidato di sostenere nuovamente l'esame orale
2.1 Il denunciante che aveva preso parte all'esame orale sebbene fosse sotto terapia medica su ordine del medico, ha successivamente chiesto alla commissione giudicatrice di consentirgli di sostenere nuovamente l'esame orale dopo aver appreso di aver fallito il concorso.
2.2 Un concorso deve essere condotto nel rispetto del principio della parità di trattamento dei candidati. La violazione di tale principio può comportare l'annullamento del concorso. Ciò può comportare notevoli costi finanziari e amministrativi per l'amministrazione.
2.3 Dal parere della Commissione risulta che quest'ultima ha ritenuto di non essere in grado di offrire a un candidato la possibilità di una seconda prova orale. Il Mediatore osserva che non vi sono elementi a disposizione che indichino che la decisione della Commissione di rifiutare al candidato di sostenere nuovamente la prova orale sia stata presa in violazione di qualsiasi norma o principio vincolante per la Commissione.
2.4 Pertanto, il Mediatore ritiene che non vi siano casi di cattiva amministrazione in relazione a questo aspetto del caso.
Conclusione
Sulla base delle indagini del Mediatore europeo in merito alla presente denuncia, appare necessario formulare la seguente osservazione critica:
L'indagine del Mediatore ha indicato che in pratica la Commissione è disposta ad adottare tutte le misure possibili per il corretto svolgimento delle prove orali, qualora circostanze eccezionali impediscano a un candidato di partecipare il giorno indicato nell'invito. Il Mediatore ritiene pertanto che, per motivi di buona condotta amministrativa, la Commissione dovrebbe includere una clausola negli inviti alla prova orale che informi i candidati di tale possibilità.

Dato che questo aspetto del caso riguarda procedure relative a eventi specifici del passato, non è opportuno perseguire una composizione amichevole della questione. Il Mediatore ha pertanto deciso di archiviare il caso.
Anche il presidente della Commissione europea sarà informato di tale decisione.
Cordiali saluti
Jacob Söderman
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