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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 285/2001/IP contro la Commissione europea
Decision
Case 285/2001/IP - Opened on Wednesday | 28 March 2001 - Decision on Wednesday | 05 September 2001
Egregio Signor F.,
il 26 febbraio 2001 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo concernente il trattamento da parte della Commissione di una richiesta di informazione da Lei formulata nel gennaio 2001.
Il 28 marzo 2001 ho trasmesso la denuncia al Presidente della Commissione. La Commissione ha trasmesso il suo parere il 15 giugno 2001. Le ho inviato tale parere con l'invito ad esprimere le Sue osservazioni. Il 21 luglio 2001 Lei ha fatto sapere ai miei servizi mediante posta elettronica di non voler inviare ulteriori osservazioni.
Con la presente mi pregio di comunicarLe i risultati delle indagini realizzate.
LA DENUNCIA
Il 7 gennaio 2001 il denunciante, un consulente free-lance in materia di pianificazione del paesaggio, ripristini e riqualificazioni ambientali, ricerca e gestione ambientale, ha scritto alla Commissione per ottenere delle informazioni sui risultati del progetto NICOLAS Research Project 1997-2000 - Project Number ENV4 - CT97 - 0395, finanziato dall'Unione europea.
Il denunciante ha chiesto alla Commissione (1) se i dati delle prove sarebbero stati pubblici o riservati; (2) nel caso in cui fossero pubblici, se sarebbero stati interamente o parzialmente disponibili; (3) quando sarebbero stati pubblicati tutti i dati e i risultati concernenti il progetto; (4) in che formato sarebbero stati disponibili; (5) se sarebbe stato possibile ottenerli dai partner diretti e se tutti i partner elencati nel sito Web fossero in tale data coinvolti nel progetto.
L'8, 9, 20, 30 gennaio e il 7, 12,13 e 19 febbraio 2001 si sono svolti scambi di e-mail tra vari funzionari della Commissione e il denunciante. Quest'ultimo, che non era soddisfatto delle risposte della Commissione, ha successivamente sporto denuncia al Mediatore.
Nella sua denuncia egli ha contestato quanto segue:
- l'istituzione avrebbe dovuto rispondere ai punti sollevati nella sua lettera del 7 gennaio 2001, e consentirgli di accedere alle informazioni richieste oppure fornirgli una motivazione del suo eventuale rifiuto.
L'INDAGINE
Il parere della CommissioneNel suo parere la Commissione ha dichiarato che il progetto in questione si concludeva il 31 dicembre 2000 e che aveva ricevuto una copia su carta e una su CD-ROM della Relazione finale il 12 febbraio 2001. Tuttavia, a causa di alcuni problemi tecnici, il Piano di Attuazione Tecnologica (PAT) che conteneva informazioni sui risultati ottenuti dal progetto non era stato trasmesso. Con lettera del 22 febbraio 2001, la Commissione ha concesso un periodo supplementare di due mesi al gruppo del progetto NICOLAS per fornire il PAT.
Stando così le cose, era impossibile per i servizi della Commissione decidere quali dati potessero essere divulgati senza violare i diritti di proprietà intellettuale. I servizi della Commissione hanno trasmesso la richiesta del denunciante al funzionario scientifico della Commissione responsabile del coordinamento del progetto, chiedendogli di occuparsi della richiesta del denunciante, essendo egli meglio in grado di fornire una risposta. Purtroppo questi non ha reagito immediatamente. Egli ha tuttavia trasmesso la richiesta al coordinatore del progetto NICOLAS, sia perché le informazioni non erano ancora disponibili, sia perché era al corrente dell'esistenza di alcuni problemi tra il denunciante e alcuni membri del consorzio NICOLAS.
La Commissione ha riconosciuto che il responsabile scientifico aveva omesso di fornire al denunciante le ragioni del suo approccio alla questione e se n'è scusata.
Inoltre, la Commissione ha sottolineato di aver ricevuto il 26 aprile 2001 il PAT del progetto NICOLAS. Tutti i dati e le informazioni richiesti dal denunciante sono stati dichiarati di pubblico dominio. Nel frattempo, il 18 aprile 2001, il coordinatore del progetto NICOLAS ne ha dato comunicazione al denunciante, fornendo una risposta a quanto chiesto dal denunciante nella precedente corrispondenza. La Commissione ha trasmesso al Mediatore copia del messaggio inviato al denunciante. Il coordinatore del progetto NICOLAS si è inoltre scusato per il fatto che, per motivi tecnici, l'aggiornamento della pagina Web del progetto fosse avvenuto con un certo ritardo.
La Commissione ha infine dichiarato che una copia su carta della Relazione finale del progetto NICOLAS era stata inviata al denunciante.
Le osservazioni del denuncianteIl parere della Commissione è stato trasmesso al denunciante con l'invito ad esprimere le sue eventuali osservazioni. Il 21 luglio 2001 il denunciante ha informato i servizi del Mediatore che riteneva inutile inviare ulteriori osservazioni dal momento che, a suo avviso, non sarebbero stati raggiunti risultati costruttivi.
LA DECISIONE
1 Il trattamento da parte della Commissione della richiesta del denunciante1.1 Il 7 gennaio 2001 il denunciante ha scritto alla Commissione per ottenere delle informazioni sui risultati del progetto NICOLAS Research Project 1997-2000 - Project Number ENV4 - CT97 - 0395, finanziato dall'Unione europea. Non avendo ricevuto le informazioni richieste, egli ha presentato una denuncia al Mediatore, in cui contestava che l'istituzione avrebbe dovuto rispondere ai punti sollevati nella sua lettera del 7 gennaio 2001, e consentirgli l'accesso alle informazioni richieste oppure, in caso di rifiuto, fornirne una motivazione.
1.2 Nel suo parere, la Commissione ha fatto presente che allorché il denunciante aveva presentato la sua richiesta, il Piano di Attuazione Tecnologica (PAT) del progetto NICOLAS, che conteneva le informazioni sui risultati ottenuti dal progetto, non era disponibile. Era pertanto impossibile per la Commissione decidere quali dati potessero essere divulgati.
L'istituzione ha inoltre deplorato che il funzionario scientifico responsabile del coordinamento del progetto, cui era stato chiesto di occuparsi della richiesta del denunciante, non avesse reagito immediatamente e non avesse fornito al denunciante le ragioni del suo approccio alla questione.
1.3 I principi di buona condotta amministrativa esigono che le pubbliche amministrazioni rispondano alle domande dei cittadini entro un termine ragionevole e forniscano le informazioni richieste senza indebiti ritardi.
1.4 Nel caso presente, si era svolto un fitto scambio di corrispondenza tra il denunciante e i servizi della Commissione a seguito della richiesta di informazioni del denunciante.
1.5 La Commissione ha riconosciuto la spiacevole circostanza che allorché era stato chiesto al funzionario scientifico responsabile del coordinamento di occuparsi della richiesta del denunciante, quest'ultimo non aveva reagito immediatamente. Inoltre, quando aveva deciso di trasmettere la richiesta del denunciante al coordinatore del progetto NICOLAS, aveva omesso di fornire al denunciante una motivazione chiara delle ragioni del suo approccio. Di ciò la Commissione si è scusata.
1.6 Inoltre, allorché la Commissione ha ricevuto la Relazione finale del progetto NICOLAS, nonché il PAT contenente le informazioni sui risultati ottenuti dal progetto, essa ne ha dato comunicazione al denunciante a tempo debito e gli ha trasmesso le informazioni richieste.
1.7 Sulla base di quanto sopra, non risulta che nel caso di specie vi sia stata cattiva amministrazione da parte della Commissione.
2 ConclusioneSulla base delle indagini svolte dal Mediatore relativamente alla presente denuncia, non risulta che la Commissione europea si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.
Della presente decisione verrà informato anche il Presidente della Commissione europea.
Distintamente,
Jacob SÖDERMAN
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