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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 31/2001/IP contro il Parlamento europeo


Strasburgo, 5 settembre 2001

Egregio Signor X,

l'8 gennaio 2001 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo concernente la Sua partecipazione al concorso generale EUR/B/142/98, organizzato dal Parlamento europeo.

Il 13 febbraio 2001 ho trasmesso la denuncia al Presidente del Parlamento. Il Parlamento ha trasmesso il suo parere il 14 giugno 2001. Le ho inviato tale parere con l'invito ad esprimere delle osservazioni, che Lei ha trasmesso il 25 luglio 2001.

Con la presente mi pregio di comunicarLe i risultati delle indagini realizzate.


LA DENUNCIA

Il denunciante ha preso parte alle prove scritte del concorso EUR/B/142/98 organizzato dal Parlamento europeo. Il 2 ottobre 2000, è stato informato che nella prova a) non aveva ottenuto il punteggio necessario per essere ammesso alle prove orali. Il denunciante aveva ottenuto 20,54 punti, mentre il punteggio minimo richiesto era 24.

Il 10 ottobre 2000, il denunciante ha scritto al Parlamento chiedendo di avere accesso a tutti i documenti concernenti la prova che egli non aveva superato oppure, in alternativa, di ricevere informazioni sui criteri fissati dalla Commissione giudicatrice per la correzione delle prove. Inoltre, egli ha chiesto alla Commissione giudicatrice di riesaminare la sua prova ai fini di una eventuale riammissione in concorso.

Con lettera del 20 dicembre 2000, il Parlamento ha trasmesso la sua risposta al denunciante, che l'ha considerata insoddisfacente. Egli ha pertanto presentato una denuncia al Mediatore, in cui formulava i seguenti rilievi:

- il Parlamento avrebbe dovuto concedergli l'accesso ai suoi elaborati corretti relativamente alla prova A

- il Parlamento ha sottolineato che per ragioni tecniche aveva dovuto annullare alcuni quesiti. Tuttavia, l'istituzione non aveva fornito informazioni sulle ragioni e sulle modalità di tale azione.

Il denunciante ha chiesto al Parlamento il rimborso delle spese da lui sostenute per partecipare a tale concorso generale.

L'INDAGINE

Il parere del Parlamento

Nel suo parere il Parlamento ha formulato i seguenti punti:

Per quanto riguarda la richiesta del denunciante di avere una copia delle sue prove corrette, il Parlamento ha fatto presente di stare elaborando una nuova regolamentazione diretta a consentire ai candidati, a certe condizioni, l'accesso alle copie corrette. Tale nuova regolamentazione si applica ai concorsi banditi a partire dal 1° gennaio 2001.

Pertanto essa non è applicabile nel caso del denunciante, dato che il concorso cui aveva partecipato era stato bandito nel 1998. Tuttavia, il Parlamento gli ha inviato una copia dei suoi elaborati d'esame concernenti la prova a). Trattandosi di un questionario a scelta multipla, non esisteva una prova materiale corretta, bensì soltanto la scheda a lettura ottica compilata dal denunciante e sottoposta al vaglio di un lettore ottico programmato con le risposte corrette.

Per quanto riguarda la valutazione della prova a) e il punteggio ottenuto dal denunciante in tale prova, il Parlamento ha spiegato come era stato possibile ottenere tale risultato. In effetti, la Commissione giudicatrice aveva deciso di annullare due quesiti poiché risultava che le risposte proposte davano luogo a un'ambiguità in talune lingue. Pertanto, i 40 punti previsti per tale prova erano stati ripartiti sulle rimanenti domande. Così facendo, la Commissione giudicatrice ha potuto garantire la parità di trattamento tra tutti i candidati.

Successivamente, il Parlamento ha trattato il punto concernente la decisione della Commissione giudicatrice di annullare la prova b) di tale concorso e di attribuire il punteggio massimo a tutti i candidati. I candidati sono stati informati per lettera della decisione di annullare la prova in questione a seguito di un parere del Servizio giuridico del Parlamento europeo. Tale decisione era stata presa poiché il tempo concesso ai candidati per lo svolgimento della prova non aveva la stessa durata in tutte le sedi del concorso, in violazione del principio di parità di trattamento. Tale soluzione era l'unica che garantisse il rispetto del numero di prove fissate dal bando di concorso.

Il Parlamento ha fatto presente che, dato che la prova a) si era svolta senza irregolarità, non sarebbe stato giustificato l'annullamento di tale prova o di tutto il concorso, come ipotizzato dal denunciante.

Il Parlamento ha inoltre commentato la richiesta del denunciante di un rimborso delle spese della sua partecipazione alle prove. Secondo il denunciante, la sede scelta per sostenere le prove non era facilmente accessibile, e dato che le prove iniziavano la mattina presto, i candidati erano stati obbligati a pernottare in loco.

La scelta della sede in cui far sostenere le prove di un concorso generale viene effettuata nell'intento di limitare sia gli spostamenti dei candidati dal loro luogo di residenza che l'entità dei rimborsi corrisposti dal Parlamento per le spese di viaggio. Un'informazione completa concernente le condizioni di rimborso per le spese di viaggio era contenuta nella lettera di convocazione alle prove scritte inviata al denunciante. Egli era pertanto al corrente di tali condizioni, non avendo titolo ad alcun risarcimento. Per quanto riguarda l'orario d'inizio delle prove, il Parlamento ha fatto presente che quando era stato deciso la Commissione giudicatrice doveva tener conto del fatto che le prove si sarebbero svolte simultaneamente in 12 città d'Europa.

Le osservazioni del denunciante

Il 25 luglio 2001 il denunciante ha inviato le sue osservazioni al Parlamento europeo.

Il denunciante ha manifestato il suo disappunto per l'approccio del Parlamento e ha sostenuto che il fatto che il Parlamento si fosse limitato a inviargli una copia delle sue risposte senza ulteriori informazioni concernenti il punteggio ottenuto per ogni quesito doveva essere considerato come un ulteriore rifiuto della sua richiesta da parte dell'istituzione.

Egli ha sostenuto che, decidendo di annullare due quesiti, la Commissione giudicatrice aveva penalizzato i candidati che avevano perso tempo a cercare di risolverli e avevano fornito una risposta corretta.

Inoltre, ha sottolineato che le informazioni fornite dal Parlamento concernenti la sede in cui si erano svolte le prove scritte non erano esatte. La sede in cui era stato invitato a effettuare le prove non era la città di Bologna, come indicato dall'istituzione, bensì una località situata nell'entroterra bolognese e non collegata agevolmente con mezzi pubblici.

LA DECISIONE

1 Accesso agli elaborati d'esame corretti del denunciante

1.1 Il denunciante, che ha partecipato concorso generale EUR/B/142/98, è stato escluso dalla procedura di selezione poiché non ha superato una delle prove scritte. Egli ha pertanto chiesto al Parlamento di avere accesso ai suoi elaborati corretti della prova che non aveva superato, ma l'istituzione ha rifiutato adducendo come motivo la segretezza dei lavori della Commissione giudicatrice. Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante ha asserito che il Parlamento avrebbe dovuto concedergli l'accesso ai suoi elaborati d'esame corretti.

1.2 Nel suo parere, l'istituzione ha sottolineato di stare elaborando una nuova regolamentazione diretta a consentire ai candidati, a certe condizioni, di ottenere una copia dei loro elaborati d'esame corretti. Tale nuova regolamentazione si applica solo per i concorsi banditi a partire dal 1° gennaio 2001.

Pertanto la nuova regolamentazione non è applicabile nel caso del denunciante, dato che il concorso cui aveva partecipato era stato bandito nel 1998. Tuttavia, il Parlamento gli ha inviato una copia dei suoi elaborati d'esame concernenti la prova A. Dato che si trattava di un questionario a scelta multipla, non esisteva una prova materiale corretta, bensì soltanto la scheda a lettura ottica compilata dal denunciante, sottoposta al vaglio di un lettore ottico programmato con le risposte corrette.

1.3 Il denunciante ha manifestato il suo disappunto per l'approccio del Parlamento e ha sostenuto che il fatto che il Parlamento si fosse limitato a inviargli una copia delle sue risposte senza ulteriori informazioni concernenti il punteggio ottenuto per ogni quesito doveva essere considerato come un ulteriore rifiuto della sua richiesta da parte dell'istituzione.

1.4 L'accesso ai propri elaborati d'esame corretti su richiesta dei candidati che hanno preso parte a un concorso è stato oggetto di numerose indagini svolte dal Mediatore nel corso degli ultimi anni. Nel luglio 2000, in conseguenza di quattro indagini avviate sull'argomento contro il Parlamento, il Mediatore ha formulato un progetto di raccomandazione all'istituzione. Il Mediatore ha dichiarato che il rifiuto di consentire ai candidati di avere accesso ai propri elaborati d'esame corretti costituiva un caso di cattiva amministrazione. Nel suo parere dettagliato il Parlamento spiegava che l'istituzione accettava il principio di consentire ai candidati di ottenere copia dei propri elaborati d'esame corretti, in conformità con il rispetto del vincolo di segretezza in base alla giurisprudenza costante dei tribunali comunitari.

Tuttavia, essendo necessaria una fase preparatoria per porre in pratica la nuova linea politica, tale nuova normativa sarebbe entrato in vigore per concorsi banditi a partire dal 1° gennaio 2001.

1.5 Inoltre, il Mediatore rileva che, da una costante giurisprudenza comunitaria risulta che, nel valutare i risultati delle prove, le Commissioni giudicatrici dispongono di una discrezionalità, che può essere sindacata solo per verificare se l'esercizio del potere discrezionale non sia viziato da errore manifesto o da sviamento di potere, o se la Commissione giudicatrice non abbia manifestamente oltrepassato i limiti del potere discrezionale(1). Inoltre la comunicazione ai candidati dei punteggi ottenuti nelle varie prove, che riflettono la valutazione di questi ultimi da parte della Commissione giudicatrice, costituisce una motivazione adeguata delle ragioni sulle quali sono basate le decisioni di quest'ultima(2). Alla luce delle informazioni in suo possesso, il Mediatore ritiene che non sussistano elementi di prova suscettibili di porre in questione il giudizio espresso dalla Commissione giudicatrice o che quest'ultima non abbia agito entro i limiti della sua autorità giuridica.

1.6 Sulla base di quanto suesposto, non risulta esservi stata cattiva amministrazione per quanto riguarda questo aspetto del caso.

2 La decisione di annullare due quesiti della prova di preselezione

2.1 Il denunciante ha fatto presente che, secondo il Parlamento, per ragioni tecniche esso aveva dovuto annullare alcuni quesiti. Tuttavia, l'istituzione non aveva fornito informazioni sulle ragioni e sulle modalità di tale azione.

2.2 Il Parlamento ha spiegato che la Commissione giudicatrice aveva deciso di sopprimere due quesi ti della prova a) poiché risultava che le risposte in questione davano luogo a un'ambiguità in talune lingue. Pertanto, i 40 punti previsti per tale prova erano stati ripartiti sulle rimanenti domande, cosa che spiega la cifra decimale. Così facendo, la Commissione giudicatrice ha potuto garantire la parità di trattamento tra tutti i candidati.

2.3 I principi di buona amministrazione esigono che ai candidati di un concorso generale non vengano rivolte domande ambigue. L'istituzione dovrebbe pertanto controllare accuratamente che i quesiti che verranno proposti ai candidati siano esenti da ambiguità. Nel caso presente la Commissione giudicatrice aveva scoperto dopo che la prova aveva avuto luogo che le risposte proposte per due domande non erano formulate con la stessa chiarezza in tutte le lingue. La Commissione giudicatrice ha pertanto deciso di annullare le due domande in questione ritenendo che si trattasse di una misura opportuna per garantire che il risultato della prova non fosse influenzato da tali quesiti.

2.4 Nelle sue osservazioni il denunciante ha sostenuto che, decidendo di annullare due quesiti, la Commissione giudicatrice aveva penalizzato i candidati che avevano perso tempo a cercare di risolverli e avevano fornito una risposta corretta.

2.5 Il Mediatore ritiene che qualora l'istituzione proceda all'eliminazione di un quesito che si sia rivelato ambiguo, il principio della parità di trattamento richieda che ciò valga per tutti i candidati. E' esatto che l'eliminazione di tale quesito penalizza i candidati che hanno investito del tempo cercando di darvi risposta. Va tuttavia rilevato che l'annullamento delle due domande in questione da parte della Commissione giudicatrice era dovuto all'impossibilità di fornire una risposta corretta in talune lingue.

Il Mediatore ritiene che l'approccio adottato dall'istituzione nel presente caso risulti essere ragionevole e che il Parlamento abbia motivato la sua azione.

2.6 Sulla base di quanto suesposto, non risulta esservi stata cattiva amministrazione per quanto riguarda questo aspetto del caso.

3 La richiesta di risarcimento

3.1 Il denunciante ha fatto presente che la sede scelta per lo svolgimento delle prove non era facilmente accessibile e che queste iniziavano il mattino presto, obbligando i candidati a pernottare in loco. Egli ha chiesto al Parlamento un rimborso a copertura delle spese sostenute per partecipare al concorso generale.

3.2 Nel suo parere il Parlamento ha sottolineato che la scelta della sede in cui far sostenere le prove di un concorso generale viene effettuata nell'intento di limitare sia gli spostamenti dei candidati dal loro luogo di residenza che l'entità dei rimborsi corrisposti dal Parlamento per le spese di viaggio. Un'informazione completa concernente le condizioni di rimborso per le spese di viaggio era contenuta nella lettera di convocazione alle prove scritte inviata al denunciante. Egli era pertanto al corrente di tali condizioni e non ha titolo ad alcun risarcimento.

3.3 Nelle sue osservazioni il denunciante ha fatto presente che le informazioni fornite dal Parlamento al Mediatore su questo punto erano inesatte. La sede nella quale era stato convocato per sostenere le prove non era la città di Bologna, come indicato dall'istituzione, bensì una località, situata nell'entroterra bolognese e praticamente inaccessibile con i mezzi pubblici.

3.4 Il Mediatore rileva che nella lettera di convocazione erano state fornite ai candidati informazioni sulla località e le condizioni di rimborso delle spese di viaggio. La decisione di partecipare alle prove è da considerarsi come accettazione di tutte le regole del concorso, comprese quelle sul rimborso delle spese di viaggio.

3.5 Sulla base di quanto suesposto, non risulta esservi stata cattiva amministrazione per quanto riguarda questo aspetto del caso.

4. Conclusione

Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore relativamente alla presente denuncia, non risulta che il Parlamento europeo si sia reso responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

Della presente decisione verrà informato anche la Presidente del Parlamento europeo.

Distintamente,

 

Jacob SÖDERMAN


(1) Cfr. causa T-46/93, Fotini Michäel-Chiou / Commissione, Racc. 1994, pag. I-A-0297, punto. 48; causa 40/86, Georges Kolivas / Commissione, Racc. 1987, pag. 2643; punto. 11.

(2) Cfr. causa C-254/95 P Parlamento europeo / A. Innamorati, Racc. 1995, pag. I-2707; causa T - 157/96, Affatato / Commissione europea, Racc. 1997, - I -A - 41; II - 97.