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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 903/99/ADB contro la Commissione europea
Decision
Case 903/99/ADB - Opened on Thursday | 16 September 1999 - Decision on Wednesday | 08 November 2000
Strasburgo, 8 novembre 2000
Gentile Dott.ssa M.,
l'8 luglio 1999 Lei ha presentato una denuncia presso il Mediatore europeo in merito al trattamento riservato dalla Commissione a due ricorsi inviati da suo marito signor C.. In base alle sue asserzioni, la Commissione non avrebbe trasmesso alcun avviso di ricevimento, né avrebbe preso alcuna decisione nel merito.
Il 16 settembre 1999 ho trasmesso la denuncia al Presidente della Commissione europea. Il 7 gennaio 2000 la Commissione europea ha inviato il suo parere che Le ho inviato invitandoLa a formulare osservazioni in merito. Le sue considerazioni mi sono pervenute il 4 febbraio 2000.
Con la presente mi pregio di comunicarLe i risultati delle indagini realizzate.
LA DENUNCIA
Il coniuge della denunciante è un imprenditore che ha effettuato opere pubbliche per un ente comunale italiano. Essendo sorta una controversia, l'interessato ha chiesto che fosse esperita una procedura di arbitrato come previsto dalla legge italiana applicabile. Dato che né l'autorità amministrativa, né quella giudiziaria hanno convocato un collegio arbitrale, il coniuge della denunciante ha pertanto promosso un'azione contro l'Italia dinanzi alla Commissione europea dei diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa. Il 17 novembre 1995 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha condannato l'Italia per violazione dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Tuttavia lo Stato italiano non ha dato esecuzione alla decisione in parola e, in particolare, non ha proceduto al pagamento delle somme dovute al coniuge della denunciante. Il 15 novembre 1998 egli ha pertanto presentato ricorso presso la Commissione europea chiedendo il pignoramento di fondi dell'Unione europea destinati allo Stato italiano.
La denunciante sostiene che la Commissione non ha registrato il ricorso, né vi ha dato risposta. Il 16 febbraio 1999 la denunciante si è recata a Bruxelles per comprovare la situazione. Ella è stata informata che il ricorso era stato registrato a nome del procuratore legale che lo aveva presentato e non a nome del denunciante. Inoltre, il ricorso era stato deferito alla Direzione generale XXIV (politica dei consumatori e tutela della salute dei consumatori), non competente in materia. Infine il Segretario generale aveva trasmesso il fascicolo alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sebbene tale istituzione si fosse già pronunciata in via definitiva sul caso.
La denunciante sostiene che, in base a quanto le è stato riferito da un funzionario del Servizio giuridico della Commissione, il caso avrebbe dovuto essere deferito alla Direzione generale responsabile degli appalti pubblici (DG Markt). L'8 marzo 1999 il coniuge della denunciante ha inviato un nuovo ricorso che si riferiva al primo ricorso presentato. Tale secondo ricorso non è stato registrato e il denunciante non ha ricevuto alcuna risposta nel merito.
L'8 luglio 1999 la denunciante ha chiesto al Mediatore europeo di indagare sulla questione contestando i seguenti fatti:
1. La Commissione ha omesso di registrare i ricorsi inviati il 15 novembre 1998 e l'8 marzo 1999 dal signor C.. All'interno dei servizi della Commissione tali ricorsi sono andati perduti o non sono stati trasmessi al corretto destinatario.
2. La Commissione ha omesso di avviare un'azione contro l'Italia, sebbene ciò rientrasse nel suo mandato.
3. La Commissione ha omesso di pignorare fondi dell'Unione europea destinati all'Italia e di trasferirli al denunciante.
L'INDAGINE
Il parere della Commissione
In sintesi, il parere della Commissione europea in merito alla denuncia è il seguente: 1. Il ricorso del 16 novembre 1998 inviato dall'avvocato T., difensore del signor C., è stato deferito alla DG XXIV. Dall'esame della lettera risultava che essa si riferiva a una violazione dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e che era presentata da un avvocato professionista. Essa è stata pertanto trasmessa alla Corte europea dei diritti dell'uomo.
Il 16 febbraio 1999 la denunciante ha incontrato un funzionario della Direzione generale Markt B2. In base a un'analisi sommaria del fascicolo, il funzionario ha informato la denunciante che esso non evidenziava alcuna violazione del diritto comunitario sugli appalti pubblici o di qualsiasi altra normativa di competenza della DG Markt. Ne sono stati informati anche altri dipartimenti della Commissione.
Il 16 marzo 1999 il servizio corrispondenza della Commissione ha registrato la seconda lettera della denunciante. Dato che il servizio corrispondenza era stato informato che la questione non era di competenza della Commissione, esso non ha dato seguito alla lettera che è stata archiviata assieme alla prima lettera.
La Commissione si è scusata per aver omesso di rispondere alle lettere dei signori T. e C. a causa di una manchevolezza nel coordinamento interno. Tuttavia, essa fa osservare che la denunciante era stata informata di persona dell'avvenuta trasmissione della denuncia alla Corte europea dei diritti dell'uomo, in quanto non era di competenza della Commissione.
2. L'esame del fascicolo non ha evidenziato alcuna violazione del diritto comunitario, né, in particolare, delle direttive sugli appalti pubblici, come sostenuto invece dalla denunciante. Dette direttive riguardano unicamente le procedure che portano alla firma di un contratto relativo ad opere pubbliche. Il problema del signor C. trae invece origine dal pagamento dei lavori dopo la firma e l'esecuzione del contratto, un aspetto non disciplinato dalle disposizioni del diritto comunitario.
3. Infine, non esistono procedure internazionali che consentano a privati cittadini di pignorare beni di uno Stato membro. La sola possibilità per la denunciante è quella di adire le vie legali presso il tribunale nazionale competente.
Le osservazioni della denunciante
Il Mediatore europeo ha trasmesso il parere della Commissione europea alla denunciante invitandola a formulare osservazioni. Nella sua risposta, la denunciante fa, in sintesi, le seguenti considerazioni.
La denunciante conferma i fatti contestati.
Ella dissente dal parere della Commissione che giudica costellato di omissioni e affermazioni non veritiere e di tono canzonatorio. I documenti trasmessi alla Commissione non erano semplici lettere, bensì ricorsi formali nei quali l'istituzione era invitata con insistenza ad agire contro lo Stato italiano. Il ricorso formale del signor C. si basava sulla violazione di diritti dell'uomo, accertata da una decisione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. A norma dell'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, la Commissione era pertanto competente ad indagare sulla questione. La denunciante ha in effetti incontrato un funzionario della DG Markt che l'ha invitataa inviare nuovamente il primo ricorso. Non disponendo della versione originale del ricorso, egli non era ovviamente in grado di esprimere un giudizio autorevole sulla competenza della Commissione in merito alla questione.
La denunciante sostiene che la Commissione ha nuovamente equivocato l'oggetto dei ricorsi inviati dal coniuge e ritiene che tali ricorsi non siano mai stati esaminati attentamente.
Infine, la denunciante considera che, in virtù del principio di sussidiarietà (articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea) e del principio del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (articolo 6 del trattato sull'Unione europea), la Commissione avrebbe dovuto agire contro l'Italia.
LA DECISIONE
1 L'omessa registrazione dei ricorsi da parte della Commissione
1.1 La denunciante ha affermato che il coniuge ha presentato ben due ricorsi alla Commissione europea, ma che nessuno di essi è stato registrato, né è stato oggetto di avviso di ricevimento.
1.2 La Commissione si è scusata per aver omesso di rispondere alle lettere dei signori T. e C. a causa di una manchevolezza nel coordinamento interno. Tuttavia, essa fa osservare che la denunciante era stata informata di persona che la denuncia non era di competenza della Commissione e che era stata trasmessa alla Corte europea dei diritti dell'uomo.
1.3 Stando alle informazioni contenute nel parere della Commissione quanto alle sue procedure per il trattamento delle denunce (trasmesse al Mediatore nel contesto della sua indagine d'ufficio rif. 303/97/PD):
- "Tutte le denunce ricevute dalla Commissione sono registrate presso il Segretariato generale. Non sono previste eccezioni. (…)
- Quando la Commissione riceve una denuncia, innanzitutto ne accusa ricevuta. La lettera di riscontro di ricezione è accompagnata da un allegato che illustra lo scopo della procedura d'infrazione e fornisce particolari in merito."
1.4 Il Mediatore prende atto che i ricorsi inviati dal coniuge della denunciante non sono mai stati registrati a titolo di denunce formali, né sono stati oggetto di una risposta formale. L'aver ricevuto oralmente informazioni da un funzionario della Commissione sul caso in esame non poteva garantire alla denunciante che il ricorso del coniuge fosse stato letto ed esaminato attentamente.
1.5 Secondo il parere formulato dalla Commissione nell'ambito dell'indagine di propria iniziativa del Mediatore, indagine 303/97/PD, non sono previste eccezioni alla norma secondo cui tutte le denunce ricevute dalla Commissione siano registrate e accompagnate da un avviso di ricevimento. Il non conformarsi a ciò, si configura pertanto come un caso di cattiva amministrazione.
2 L'omessa azione contro l'Italia da parte della Commissione
2.1 La denunciante sostiene che il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha accertato che l'Italia ha violato i diritti umani del coniuge e che la Commissione avrebbe dovuto pertanto agire contro l'Italia per dare esecuzione alla decisione del Comitato.
2.2 La Commissione ha dichiarato che il caso presentato dal coniuge della denunciante non è disciplinato da alcuna disposizione del diritto comunitario che l'autorizzi ad intervenire. La denunciante ne era stata informata personalmente.
2.3 Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa o la Commissione/Corte europea dei diritti dell'uomo sono organi internazionali indipendenti istituiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il quale è un accordo internazionale concluso dagli Stati membri del Consiglio d'Europa nel 1950. Tali organi non sono stati creati in virtù del trattato che istituisce la Comunità europea (modificato dal trattato sull'Unione europea), ma fanno parte del Consiglio d'Europa. Il Consiglio d'Europa e l'Unione europea sono due organizzazioni distinte.
2.4 La Commissione europea, che fa parte dell'Unione europea, non ha alcuna responsabilità in merito all'esecuzione di decisioni o sentenze formulate nel contesto del Consiglio d'Europa. Inoltre, le spiegazioni fornite dalla Commissione quanto ai motivi per cui non poteva esaminare il caso in conformità del diritto comunitario paiono ragionevoli. In merito a questo aspetto del caso, non sia da riscontrare un caso di cattiva amministrazione.
3 L'omesso pignoramento di fondi destinati all'Italia da parte della Commissione
3.1 Il coniuge della denunciante ha chiesto che i fondi dell'Unione europea destinati all'Italia fossero pignorati e trasferiti a suo favore.
3.2 La Commissione ha indicato che non è prevista alcuna procedura del genere.
3.3 Il Mediatore conclude che, per quanto riguarda questo aspetto del caso, non sia da riscontrare un caso di cattiva amministrazione.
4 Conclusione
Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore sul caso in oggetto, pare necessario formulare la seguente osservazione critica:
- Secondo il parere formulato dalla Commissione nell'ambito dell'indagine di propria iniziativa del Mediatore, indagine 303/97/PD, non sono previste eccezioni alla norma secondo cui tutte le denunce ricevute dalla Commissione siano registrate e accompagnate da un avviso di ricevimento. Il non conformarsi a ciò, si configura pertanto come un caso di cattiva amministrazione.
Dato che questo aspetto del caso riguarda procedure concernenti precisi eventi passati, non è opportuno ricercare una soluzione amichevole della questione. Il Mediatore ha pertanto deciso di chiudere il caso.
Il Presidente della Commissione europea verrà informato di tale decisione.
Distinti saluti,
Jacob SÖDERMAN
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