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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 277/98/BB contro la Commissione europea
Decision
Case 277/98/BB - Opened on Thursday | 26 March 1998 - Decision on Tuesday | 09 March 1999
Strasburgo, 9 marso 1999
Egregio signor S.,
In data 26 novembre 1997 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo in merito ai limiti di età applicati dalle Istituzioni comunitarie nonché al ritardo con cui la Commissione europea L'ha informata che la sua candidatura al concorso generale EUR/LA/116 era stata respinta per motivi di età.
In data 26 marzo 1998, ho inoltrato la Sua denuncia al Presidente della Commissione europea. La Commissione mi ha inviato il suo parere il 30 luglio 1998, parere che Le ho trasmesso con un invito a formulare eventuali osservazioni. Il 5 agosto 1998 ho ricevuto le Sue osservazioni sul parere della Commissione.
Il Mediatore europeo ha ricevuto numerose denunce da cittadini dell'Unione insoddisfatti dell'attuale regime sui limiti di età. Pertanto, in data 14 luglio 1997 ho deciso di avviare un'indagine di mia iniziativa (626/97/BB) sulla previsione del requisito dell'età ai fini dell'assunzione nelle Istituzioni europee. L'indagine si è conclusa il 4 novembre 1998.
Le scrivo ora per renderLe noti i risultati dell'inchiesta da me condotta. Mi scuso per i lunghi tempi che l'esame del Suo ricorso ha richiesto, peraltro giustificati dall'indagine d'iniziativa sopra menzionata.
LA DENUNCIA
Nella sua denuncia il ricorrente indica che il bando di concorso EUR/LA/116 era stato pubblicato il 18 novembre 1996 e che, con lettera in data 6 novembre 1997, la commissione giudicatrice lo informava della sua decisione di escluderlo dal concorso in questione avendo constatato il superamento dei limiti di età indicati nel bando.
Il ricorrente fa presente che, dopo essere stato ammesso a partecipare al concorso EUR/LA/116, la commissione giudicatrice ha impiegato quasi un anno prima di comunicargli la sua decisione di escluderlo dal concorso e ritiene che la commissione abbia deciso di ritardare deliberatamente la propria decisione avvalendosi del punto D.IV.6 del relativo bando.
Gli elementi di fatto forniti dal ricorrente sono i seguenti: la commissione giudicatrice ha ignorato la documentazione da lui prodotta relativamente alla data di nascita; Il 17 marzo 1997 lo ha ammesso a partecipare al concorso generale EUR/LA/116 e, il 14 aprile, lo ha invitato a sostenere le prove scritte; il 16 maggio 1997, in occasione delle prove scritte, il ricorrente era in possesso di un certificato con la chiara indicazione della sua data di nascita. Il 29 agosto dello stesso anno ha ricevuto dalla commissione giudicatrice una lettera con cui gli si comunicava che le prove scritte a) e b) avevano avuto esito positivo e che conseguentemente si sarebbe proceduto alla correzione delle prove c) e d), dei cui risultati la commissione lo avrebbe informato al più presto possibile. Il 6 novembre 1997 la commissione giudicatrice ha informato il ricorrente della sua esclusione dal concorso, per aver superato i limiti di età indicati nel bando.
Il ricorrente sostiene che la previsione di limiti di età non trova alcun fondamento e giustificazione e che le Istituzioni comunitarie fissano tali limiti in modo arbitrario; in Italia, i limiti di età sono stati aboliti nei pubblici concorsi con legge del 15 marzo 1997; inoltre, l'articolo 118 del trattato di Maastricht impone alla Commissione di promuovere una stretta collaborazione tra gli Stati membri in campo sociale, ed in particolare in materia di occupazione, diritti e condizioni di lavoro; infine, il trattato di Amsterdam prevede una disposizione generale sulla non discriminazione in cui si menziona anche l'età.
Il ricorrente spiega che scopo del suo ricorso è di ottenere l'abolizione di ogni discriminazione basata sull'età nelle Istituzioni comunitarie e di indurre la Commissione a prendere l'iniziativa di una proposta di direttiva per bandire a livello europeo ogni forma di discriminazione di questo tipo. Ritiene infine che la commissione giudicatrice debba annullare la propria decisione di non ammetterlo al concorso EUR/LA/116.
L'INDAGINE
Il parere della Commissione
In merito al concorso generale EUR/LA/116, il denunciante è stato effettivamente ammesso alle prove e solo dopo che gli erano stati resi noti i risultati delle prove scritte e in seguito all'effettuazione di ulteriori controlli, la sua candidatura era stata respinta con la motivazione che superava i limiti di età previsti dal bando di concorso EUR/LA/116.
La Commissione si rammarica che il ricorrente abbia appreso della non ricevibilità della sua candidatura con tale ritardo. Tuttavia i bandi di concorso prevedono sempre che la commissione giudicatrice possa escludere un candidato allorché scopra che lo stesso non soddisfi i requisiti indicati nel bando, e ciò senza pregiudizio per l'ulteriore svolgimento del concorso stesso.
In merito alla questione generale del requisito dell'età, la Commissione ha fatto rilevare che la previsione di differenti limiti di età costituisce un elemento della politica di assunzione di ciascuna istituzione, in funzione delle esigenze dei vari servizi. Il limite di età fissato per il concorso summenzionato è quello solitamente applicato dalla Commissione per concorsi di questo tipo.
La decisione del 21 gennaio 1998 di elevare il limite di età a 45 anni per i futuri concorsi è al riguardo ininfluente non essendo la stessa ancora in vigore al momento della stesura del bando di concorso in questione.
Anche il fatto che la legislazione italiana abbia rinunciato a ogni limite di età nei concorsi non ha alcuna rilevanza per i concorsi delle Istituzioni comunitarie.
E' inapplicabile al caso anche l'articolo 118 del trattato istitutivo della Comunità europea.
Per quanto riguarda infine il nuovo articolo 6 A del trattato di Amsterdam, va osservato che il trattato non è ancora stato ratificato dagli Stati membri. La Commissione non può pertanto elaborare proposte su testi legislativi non ancora in vigore. Oltretutto, per l'applicazione di tale articolo, il Consiglio dovrebbe avere il supporto unanime degli Stati membri interessati.
Osservazioni del denunciante
Nelle sue osservazioni il denunciante conferma la sua denuncia.
LA DECISIONE
1 Indagine di propria iniziativa 626/97/BB sulla previsione di limiti di età per le assunzioni nelle Istituzioni comunitarie
1.1 La decisione in data 14 luglio 1997 del Mediatore di avviare un'inchiesta d'iniziativa (626/97/BB) sulla previsione di limiti di età per l'assunzione nelle Istituzioni europee, era stata motivata dall'elevato numero di denunce pervenute per casi analoghi. Sulla base dell'articolo 138 E del trattato che istituisce la Comunità europea, il Mediatore ha infatti la facoltà di condurre un'inchiesta relativamente a casi di cattiva amministrazione nell'azione delle Istituzioni o degli organi comunitari.
1.2 Prima di avviare l'inchiesta il Mediatore ha svolto un'indagine comparativa sui limiti di età applicati nei vari Stati membri. E' risultato che attualmente non esistono principi comuni, legali o costituzionali, che autorizzino o vietino la discriminazione basata sull'età presso le pubbliche amministrazioni. Gli Stati membri applicano generalmente un limite superiore ai 35 anni. Tuttavia, in alcuni Stati membri è chiara la tendenza ad abolire i limiti di età, in quanto discriminatori.
1.3 L'indagine del Mediatore come pure l'esame delle varie denunce pervenute, indicano che i limiti di età applicati dalle Istituzioni comunitarie possono essere di 35, 40, 45 o 55 anni, in relazione ad esigenze quali l'equilibrata gestione della struttura delle carriere, l'equilibrio geografico, la corretta proporzione fra dipendenti di sesso maschile e femminile, o a motivi quali la maggiore difficoltà per i meno giovani di adattarsi a un ambiente pluriculturale e plurilinguistico, il rapporto di proporzionalità inversa fra mobilità ed età, la disoccupazione giovanile e la necessità di limitare il numero di candidati.
1.4 Con riferimento ai diritti umani e al principio di non discriminazione, le conclusioni dell'inchiesta indicano che non si può escludere che l'ambito di applicazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo possa estendersi alla discriminazione basata sull'età, laddove non sussistano motivi obiettivi e ragionevoli per applicarla.
1.5 Il Mediatore ha concluso che l'età va considerata come una delle possibili cause di discriminazione. Nell'ambito dell'Unione europea, tale principio è stato chiarito in particolare dal trattato di Amsterdam, per cui occorrerà attenderne l'entrata in vigore.
1.6 Sulla base della sua indagine di propria iniziativa il Mediatore è del parere che ogni cittadino dell'Unione debba avere la possibilità di trovare un impiego nell'amministrazione europea. Qualora sia opportuno stabilire restrizioni, dovranno essere fornite ampie motivazioni evitando che le procedure di assunzione contengano elementi che possono essere giudicati discriminatori o arbitrari.
2 Base giuridica per la previsione di limiti di età
2.1 Il Mediatore prende atto che ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera g) dell'Allegato III dello Statuto dei funzionari, la Commissione europea e le altre Istituzioni comunitarie possono indicare limiti di età nei bandi di concorso. Il Mediatore ritiene tuttavia che la prassi attualmente seguita dalle Istituzioni comunitarie di stabilire limiti di età variabili in funzione delle esigenze, senza sufficienti motivazioni, non può essere considerata un uso corretto di tale facoltà.
2.2 Le indagini condotte dal Mediatore sembrano indicare che le Istituzioni europee potrebbero contemplare la possibilità di introdurre un limite di età unico con adeguate ed opportune motivazioni. Qualora le Istituzioni comunitarie non siano in grado di abbandonare il ricorso al limite di età sarebbe opportuno chiarire le pertinenti disposizioni dello Statuto dei funzionari in modo da garantire che tali limiti non siano applicati in modo discriminatorio o arbitrario.
3 Tendenza ad abbandonare la previsione dei limiti di età
3.1 In data 20 ottobre 1997 il Parlamento europeo ha deciso di elevare a 45 anni il limite di età per i futuri concorsi destinati ai gradi di base, con possibilità di revisione dopo due anni sulla base di una relazione che la Direzione del personale dovrà presentare al Segretario generale del Parlamento.
3.2 Inoltre, in data 21 gennaio 1998, la Commissione europea ha deciso a favore del principio dell'abbandono dei limiti di età ai fini delle assunzioni. Come si desume dal suo parere sull'indagine di propria iniziativa del Mediatore, la Commissione ha ritenuto necessario tradurre in atto tale principio d'intesa con le altre istituzioni ed ha stabilito nel frattempo un limite di età di 45 anni.
3.3 Alla luce degli sviluppi sopra menzionati il Mediatore riconosce che sussiste effettivamente la necessità di un accordo fra le Istituzioni. Visti i risultati delle indagini svolte per iniziativa del Mediatore e l'annuncio della Commissione europea di voler abbandonare il ricorso ai limiti d'età nel quadro di un eventuale accordo interistituzionale, il Mediatore considera che non vi siano motivi per proseguire la sua indagine.
4 Ritardo nell'informare il ricorrente circa la sua esclusione dal concorso generale EUR/LA/116 per raggiunti limiti d'età
4.1 Nel suo parere la Commissione conferma che il denunciante era stato effettivamente ammesso a partecipare al concorso in questione e che, solo dopo che erano stati resi noti i risultati delle prove ed effettuati nuovi controlli, la domanda del ricorrente era stata esclusa per il superamento dei limiti indicati nel bando di concorso EUR/LA/116.
4.2 Il Mediatore europeo constata innanzitutto che il bando di concorso EUR/LA/116 indicava tale requisito in modo chiaro, e il candidato avrebbe dovuto tenerne conto. In secondo luogo, il bando di concorso dava alla commissione giudicatrice la possibilità di escludere il candidato, qualora questi non fosse in possesso dei requisiti previsti, senza pregiudizio per l'ulteriore svolgimento del concorso. Infine, nelle sue osservazioni, la Commissione si rammarica del ritardo con cui ha informato il candidato della sua esclusione.
4.3 In relazione a tale punto del ricorso il Mediatore europeo conclude che non vi è stata cattiva amministrazione.
Conclusione
L'indagine del Mediatore europeo sulla denuncia non ha evidenziato un caso di cattiva amministrazione da parte della Commissione europea, per cui il Mediatore decide di archiviare il caso.
ALTRE OSSERVAZIONI
Il Mediatore ha chiesto alla Commissione europea di mantenerlo informato sulle iniziative prese per pervenire all'accordo interistituzionale sull'abolizione dei limiti di età nei concorsi.
La presente decisione sarà trasmessa per informazione al presidente della Commissione europea.
Voglia gradire i miei migliori saluti,
Jacob SÖDERMAN
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