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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 198/98/IP contro la Commissione europea
Decision
Case 198/98/IP - Opened on Thursday | 26 March 1998 - Decision on Wednesday | 26 April 2000
Strasburgo, 26 aprile 2000
Egregio Signor P.,
il 5 febbraio 1998 Lei ha presentato, a nome di un gruppo di floricoltori pugliesi, una denuncia al Mediatore contro la Commissione europea. Tale denuncia aveva per oggetto la presunta negligenza e omissione di controllo da parte dell'istituzione nel garantire la corretta attuazione del programma "INTERREG II" tra l'Italia e la Grecia.
Il 26 marzo 1998 ho trasmesso la denuncia al presidente della Commissione europea. Il 9 luglio 1998 quest'ultima ha inviato la traduzione italiana del suo parere che Le ho trasmesso con l'invito ad esprimere le Sue eventuali osservazioni. Il 26 novembre 1998 ho ricevuto le Sue osservazioni sul parere della Commissione. Il 2 marzo 1999 Lei mi ha inviato ulteriori informazioni relativamente alla denuncia.
Con la presente mi pregio di comunicarLe i risultati delle indagini realizzate.
LA DENUNCIA
Il 4 settembre 1994 due gruppi di floricoltori italiani e greci hanno creato un'associazione di produttori del settore florivivaistico.
Il 28 settembre 1994 essi hanno presentato un progetto nel quadro del programma INTERREG II alle autorità regionali della Puglia (Italia) inteso ad ottenere un finanziamento comunitario. Essendo stato informato che il progetto non era stato accolto, il denunciante ha avviato un serrato scambio di opinioni con le autorità regionali e nazionali per chiarire alcuni aspetti del caso.
Ritenendo che l'esame del progetto non fosse stato compiuto correttamente e che le competenti autorità non avessero motivato adeguatamente il proprio operato, il denunciante ha inviato una lettera alla Commissione europea il 23 gennaio 1995. Si chiedeva all'istituzione di intervenire nel quadro dei negoziati del programma INTERREG II affinché si giungesse a una decisione positiva.
Il 6 aprile 1995 il denunciante ha chiesto l'intervento del Parlamentare europeo, on. Tatarella, il quale ha presentato un'interrogazione parlamentare sull'argomento (n. E-1008/95) alla Commissione. Nella sua risposta del 9 giugno 1995 la Commissione garantiva che avrebbe controllato il corretto sviluppo dei negoziati.
Nel maggio 1997 il denunciante apprendeva, in modo informale, che il settore agricolo era stato escluso da quelli finanziati nel quadro del programma INTERREG II. Pertanto, il 13 maggio 1997, egli ha scritto nuovamente una lettera alla Commissione chiedendo il suo intervento. Nella sua risposta l'istituzione ha ricordato che la responsabilità della gestione del programma incombeva unicamente alle autorità nazionali.
Di conseguenza, il denunciante ha chiesto all'on. Tatarella di presentare un'ulteriore interrogazione parlamentare alla Commissione, avente lo stesso oggetto della precedente del 6 aprile 1995. Tale interrogazione scritta è stata presentata il 4 giugno 1997.
Il 13 agosto 1997 il denunciante ha scritto un'ulteriore lettera alla Commissione in cui ribadiva la richiesta di intervento dell'istituzione affinché fosse concesso il finanziamento al progetto.
Il 5 febbraio 1998 il denunciante inviava una denuncia al Mediatore europeo relativa ai seguenti due punti:
1) Negligenza della Commissione europea nel controllare i negoziati nel quadro del programma INTERREG II,
2) Omissione di risposta a un'interrogazione parlamentare presentata dall'on. Tatarella il 4 giugno 1997.
L'INDAGINE
Il parere della Commissione
Il parere della Commissione europea sulla denuncia si può riassumere come segue:
La denuncia verteva sul programma di cooperazione transfrontaliera INTERREG II tra l'Italia e la Grecia e in particolare sull'esclusione di azioni riguardanti la floricoltura dal progetto finale finanziato dall'Unione. Tale programma si inquadrava in un complesso di programmi operativi comunitari per lo sviluppo delle zone di confine e la cooperazione transfrontaliera nel quadro dell'iniziativa INTERREG II(1).
La Commissione ha fatto presente che la questione dell'inclusione dell'azione relativa al settore della floricoltura era già stata oggetto di un'interrogazione parlamentare presentata dall'on. Tatarella il 6 aprile 1995. Nella sua risposta a tale interrogazione l'istituzione aveva spiegato che il programma veniva definito e deciso di comune accordo dai due Stati membri interessati. Ad essi incombeva altresì in egual misura la responsabilità di fissare le priorità di intervento e le misure di attuazione nel quadro del programma.
Inoltre la Commissione ha sottolineato che tale posizione era stata ribadita il 10 giugno 1996 dalla DG VI nella sua risposta a una lettera inviata dal denunciante.
Per quanto riguarda l'asserita omissione da parte della Commissione di rispondere a un'ulteriore interrogazione scritta, anch'essa presentata dall'on. Tatarella il 4 giugno 1997, la Commissione ha sottolineato che la risposta a tale interrogazione, che ribadiva il contenuto della risposta precedente, era stata pubblicata nella GU n. C 76 dell'11 marzo 1998.
La Commissione ha inoltre ricordato che conformemente ai punti 25 e 26 della comunicazione n. 94/C 180/13(2), spetta agli Stati membri interessati proporre le azioni da cofinanziare nel quadro dei programmi operativi adottati ai sensi dell'iniziativa INTERREG II. Sulla base di queste proposte è compito della Commissione valutare la conformità delle azioni proposte con la legislazione comunitaria e con il pertinente programma. Il fatto che il settore agricolo in definitiva non sia stato ripreso nel programma approvato dalla Commissione non può ritenersi, secondo l'istituzione, un argomento valido per sostenere che la Commissione non ha rispettato i propri obblighi di controllare adeguatamente l'attuazione del programma.
Inoltre, la Commissione ha osservato che la prima versione del programma proposto, comprendente alcune misure relative al settore della floricoltura, aveva formato oggetto di un esame approfondito da parte dei vari servizi della Commissione. Durante la riunione di partenariato del 24 ottobre 1996, la DG VI aveva comunicato alle autorità nazionali le proprie osservazioni, indicando anche quali problemi avrebbe sollevato nel settore l'iniziativa e le soluzioni proposte.
La Commissione aveva inoltre fatto presente che alla luce di tali problemi le competenti autorità dei due Stati membri interessati avevano preferito non inserire più misure per l'agricoltura nel programma finale presentato alla Commissione il 20 maggio 1997 e approvato il 20 novembre 1997.
Le osservazioni del denunziante
Il Mediatore ha trasmesso il parere della Commissione al denunciante con l'invito a presentare delle osservazioni. Nelle sue osservazioni il denunciante ha sostanzialmente ribadito la sua denuncia originaria.
Egli ha inoltre sottolineato che allorché aveva presentato la sua denuncia al Mediatore la Commissione non aveva ancora risposto all'interrogazione scritta dell'on. Tatarella del 4 giugno 1997.
LA DECISIONE
1 Presunta mancanza di controllo adeguato da parte della Commissione dello svolgimento dei negoziati relativi al programma INTERREG II
1.1 Il denunciante ha asserito che l'esclusione dell'azione relativa alla floricoltura nella regione italiana della Puglia nel quadro del programma di cooperazione transfrontaliera Interreg II era dovuta alla negligenza della Commissione nel controllare adeguatamente lo sviluppo del programma.
1.2 La Commissione ha dichiarato che la proposta del programma era stata definita e decisa di comune accordo dai due Stati membri interessati, ai quali incombeva altresì la responsabilità di fissare le priorità di intervento e le misure di attuazione nel quadro del programma.
1.3 Uno dei principi basilari della politica comunitaria per la coesione economica e sociale è il cosiddetto "partenariato" tra i diversi attori coinvolti nel processo. Le operazioni comunitarie devono essere attuate in stretta consultazione tra la Commissione, gli Stati membri interessati e le loro autorità competenti. La Comunicazione della Commissione n. 94/C 180/13(3) stabilisce che:
"nell'ambito di INTERREG II, un sostegno comunitario sotto forma di prestiti, sovvenzioni ed assistenza tecnica può essere concesso a favore di misure e in zone che soddisfano le condizioni indicate nella presente comunicazione e che formano oggetto di programmi operativi e di progetti presentati dagli Stati membri e approvati dalla Commissione delle Comunità europee".
1.4 Nella fattispecie risulta che, a seguito della riunione del 24 ottobre 1996 tra i servizi della Commissione e le autorità nazionali dei due Stati membri interessati, le autorità nazionali hanno deciso di non inserire più misure per l'agricoltura nel programma finale successivamente presentato e approvato dalla Commissione. Il Mediatore ritiene che la Commissione, approvando un programma presentato dalle autorità nazionali, abbia adempiuto i suoi obblighi e che non si sia resa responsabile di cattiva amministrazione su tale aspetto del caso.
2 Omissione di risposta a un'interrogazione parlamentare
2.1 Il denunciante asserisce che la Commissione non ha risposto all'interrogazione parlamentare rivoltale dall'on. Salvatore Tatarella, MPE, il 4 giugno 1997.
2.2 Nel suo parere la Commissione ha fatto presente che era stata fornita una risposta, e che era stata pubblicata nella GU n. C 76 dell'11 marzo 1998.
2.3 Il Mediatore prende atto che quando era stata presentata la denuncia la Commissione non aveva risposto all'interrogazione dell'on. Tatarella. Dato che la Commissione ha fornito una risposta l'11 marzo 1998, il Mediatore ritiene che non vi è stata cattiva amministrazione riguardo a tale aspetto del caso.
3 Conclusione
Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore relativamente alla presente denuncia non risulta che la Commissione europea si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.
Il Presidente della Commissione europea verrà informato di tale decisione.
Distinti saluti,
Jacob SÖDERMAN
(1) Comunicazione della Commissione agli Stati membri n. 94/C 180/13, GU C n. 180 dell'1.7.1994, pag. 60.
(2) GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 60.
(3) GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 60.
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