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Decisione del Mediatore europeo che conclude l'indagine sulla denuncia 814/2008/(IG)IP contro la Commissione europea
Decision
Case 814/2008/(IG)IP - Opened on Tuesday | 22 April 2008 - Decision on Wednesday | 11 November 2009
ANTEFATTI DELLA DENUNCIA
1. La denuncia è stata presentata da un rappresentante dell'agenzia italiana Studio di Consulenza per l'Unione Europea (SCUE). Essa riguarda la decisione della Commissione di chiudere la rete degli Euro Info Centre ("la rete EIC")[1] e di sostituirla con la rete Enterprise Europe ("la rete EEN")[2]. Più specificamente, la denuncia riguarda il fatto che la Commissione avrebbe mancato di informare il denunciante in merito all'invito a presentare proposte[3], pubblicato il 16 dicembre 2006, per la selezione dei membri della rete EEN tempo debito sulla suddetta decisione e non ha consentito all'ACE di aderire alla rete EEN.
2. SCUE era stato membro del Bureau de rapprochement des Enterprises ("la rete BRE")[4] a partire dal 1998. Nel 2003, la commissione ha deciso di chiudere la rete BRE e la relativa banca dati.
3. Il denunciante, così come altri ex membri della rete BRE, aveva la possibilità di richiedere l'accesso alla banca dati della rete EIC, ossia la Business Cooperation Database (BCD). Il denunciante ha usufruito della BCD fino al 1° gennaio 2008 quando fu chiusa e sostituita dalla banca dati della rete EEN.
4. Secondo quanto affermato dalla denunciante, Lei avrebbe ripetutamente chiesto informazioni alla Commissione riguardo la procedura e le condizioni di ammissione alla rete futura[5]. Tuttavia, la Commissione la informava solo nel gennaio 2008 che la selezione dei membri della rete EEN era già stata effettuata mediante l'invito a presentare proposte pubblicato il 15 dicembre 2006.
5. Il 15 marzo 2008, la denunciante si è rivolta al Mediatore.
IL CONTENUTO DELL'INDAGINE
6. Il 22 aprile 2008, il Mediatore ha aperto un'indagine nell'allegazione e richiesta seguenti:
Allegazione
La Commissione ha mancato di informare il denunciante a tempo debito in merito all'invito a presentare proposte per partecipare alla nuova rete, ossia la rete EEN.
La denunciante afferma che nonostante le ripetute richieste di informazioni alla Commissione riguardo la procedura e le condizioni di ammissione alla futura rete, la Commissione la informava solo nel gennaio 2008 che la selezione dei membri della rete EEN era già stata effettuata mediante l'invito a presentare proposte[6].
Richiesta
La Commissione dovrebbe consentire alla denunciante di aderire alla rete EEN per l'anno 2008. In alternativa, la Commissione dovrebbe pubblicare un nuovo invito a presentare proposte a favore di quei membri del BCD che non erano stati informati adeguatamente su come aderire alla rete EEN.
L'INDAGINE
7. Il 22 aprile 2008, il Mediatore ha avviato un'indagine e chiesto il parere della Commissione sull'allegazione e la richiesta della denunciante. Nella sua lettera di avvio dell'indagine, il Mediatore ha chiesto all'istituzione di fornire informazioni per sapere: (i) se e come gli ex membri del BRE che utilizzavano la banca dati BCD fossero stati informati della chiusura della rete EIC; e (ii) se la Commissione avesse pubblicizzato l'invito a presentare proposte ai membri della rete EIC, compresi gli ex membri del BRE. Il parere della Commissione è stato trasmesso alla denunciante, dalla quale il Mediatore ha ricevuto osservazioni il 20 novembre 2008.
ANALISI E CONCLUSIONI DEL MEDIATORE
A. Allegazione che la Commissione ha mancato di informare la denunciante a tempo debito sull'invito a presentare proposte per la selezione dei membri della rete EEN
Argomentazioni presentate al Mediatore
8. La denunciante ha allegato che la Commissione ha mancato di informarla a tempo debito della pubblicazione dell'invito a presentare proposte per partecipare alla nuova rete.
9. Nel suo parere, la Commissione ha anzitutto esposto le seguenti informazioni di base.
10. Dopo la chiusura nel 2003 della rete BRE, gli ex membri di tale rete avevano la possibilità di richiedere l'accesso[7] alla banca dati della rete EIC[8]. La situazione dei membri della rete EIC e quella dei precedenti membri della rete BRE, compresa la denunciante, non era paragonabile. I membri della rete EIC, che diversamente dai membri della rete BRE avevano una relazione contrattuale con la Commissione, erano a conoscenza del fatto che la rete era finanziata unicamente per un periodo limitato di tempo. Essi erano stati informati sulla sua chiusura graduale durante le due riunioni del comitato direttivo EIC tenutesi nel giugno e novembre 2006.
11. Tuttavia, i precedenti membri della rete BRE, compresa la denunciante, erano anche consapevoli degli sviluppi verificatisi in seno alla rete EIC, dal momento che era stato loro accordato un accesso ad hoc ad una sezione del sistema di messaggeria elettronica della rete EIC, la "Conferenza BCD".
12. Per quanto riguarda l'allegazione della denunciante, la Commissione ha spiegato che l'invito a presentare proposte in questione è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 16 dicembre 2006, conformemente all'articolo 167, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ("il regolamento finanziario")[9]. Inoltre, l'invito è stato inserito nel sito web ufficiale dell'Unione europea[10] dal quale i documenti pertinenti potevano essere scaricati. Inoltre, il 12 gennaio 2007, si è altresì svolta a Bruxelles una giornata di informazione sull'invito a presentare proposte. L'evento poteva anche essere seguito dal vivo su Internet. Infine, prima della data di chiusura dell'invito era operativo un servizio online "Domande e Risposte" per rispondere a qualsiasi domanda sui servizi relativi all'invito. Le risposte alle domande venivano inserite nella sezione del sito web relativa all'invito ed erano, pertanto, a disposizione di qualsiasi richiedente potenziale. La Commissione non poteva divulgare nessun'altra informazione più specifica sull'invito a presentare proposte prima della sua pubblicazione perché avrebbe potuto violare tanto la normativa sugli appalti pubblici quanto il principio della parità di trattamento tra tutte le eventuali parti interessate e i futuri partner della nuova rete, ossia la rete EEN.
13. Nelle sue osservazioni, la denunciante ha formito un quadro generale delle attività dello SCUE. Ne ha sottolineato i risultati positivi ottenuti al livello internazionale e fatto presente che, a seguito di numerosi incontri svolti a Bruxelles[11], aveva sperato che la Commissione avrebbe mantenuto il rapporto con gli ex membri della BRE. La denunciante non ha fatto alcun specifico commento sull'opinione della Commissione e ha affermato che voleva semplicemente esprimere le proprie sensazioni sulla situazione.
La valutazione del Mediatore
14. Il 15 dicembre 2006, la Commissione ha pubblicato un invito a presentare proposte per selezionare i partner della rete EEN. Lo scopo di tale rete era quello di sostituire l'esistente rete EIC e la sua banca dati, la BCD. Il Mediatore ritiene che la BCD risulta essere stata chiusa unicamente nel quadro della chiusura della rete per la quale era stata creata. La denunciante non ha contestato la legittimità della decisione della Commissione di chiudere la rete EIC.
15. Il Mediatore comprende che, nell'asserire che la Commissione ha mancato di informarla "a tempo debito", la denunciante intendeva dire che la Commissione ha mancato di informarla direttamente sulla pubblicazione dell'invito a presentare proposte prima che l'invito fosse effettivamente pubblicato.
16. Il Mediatore osserva che le procedure di appalto delle istituzioni comunitarie devono attenersi a due principi fondamentali: (i) il principio di buona gestione finanziaria, previsto all'articolo 274 del trattato CE, e agli articoli 3 e 27 del regolamento finanziario; e (ii) il principio della parità di trattamento e della non discriminazione. Il Mediatore osserva inoltre che il principio della parità di trattamento degli offerenti è un principio generale del diritto comunitario[12]. Conformemente a tale principio, gli offerenti devono trovarsi su un piano di parità nel momento in cui preparano le proprie offerte[13]. Come indicato dalla Commissione, è sostanzialmente incompatibile con tali regole e principi fornire a determinati potenziali offerenti informazioni specifiche e privilegiate su un bando di gara prima della pubblicazione dello stesso.
17. Il Mediatore sottolinea che, anche qualora la Commissione avesse espressamente fornito informazioni previe e privilegiate ai membri della rete EIC, ciò non avrebbe comunque dato alla denunciante il diritto di ricevere tali informazioni. Il verbale della suddetta riunione nel giugno 2006 afferma che: "al fine di rispettare le norme che disciplinano gli appalti pubblici, in questa fase la Commissione non può rivelare alla rete EIC informazioni dettagliate [sull'invito a presentare proposte]". Un'affermazione simile si ritrova nel verbale della riunione tenuta nel novembre 2007: "dato che l'invito a presentare proposte non è stato pubblicato, la Commissione non può rivelare alla rete EIC informazioni specifiche. Ciò violerebbe la normativa sugli appalti pubblici". Alla luce di quanto precede, emerge che, anche se i membri della rete EIC erano informati della chiusura graduale di tale rete, essi non hanno ricevuto alcun tipo d'informazioni specifiche pertinenti sull'invito a presentare proposte in questione.
18. In considerazione di quanto sopra, il Mediatore ritiene che non si è avuto alcun caso di cattiva amministrazione in merito all'allegazione della denunciante.
B. Richiesta della denunciante secondo cui la Commissione dovrebbe consentire alla sua agenzia di aderire alla rete EEN o, in alternativa, pubblicare un nuovo invito a presentare proposte
Argomentazioni presentate al Mediatore
19. Basandosi sull'allegazione di cui sopra, la denunciante ha chiesto che la Commissione dovrebbe consentire alla sua agenzia, ex utilizzatore della banca dati BCD di aderire alla rete EEN o, in alternativa, di pubblicare un nuovo invito a presentare proposte a favore di quei membri del BCD che non erano stati informati adeguatamente su come aderire alla rete EEN.
20. Nel suo parere la Commissione non ha accettato la richiesta della denunciante.
21. La denunciante non ha presentato osservazioni sul parere della Commissione e non ha perseguito ulteriormente la sua richiesta.
22. Poichè il Mediatore non riscontra alcun caso di cattiva amministrazione in merito all'allegazione della denunciante, la richiesta di quest'ultima è priva di fondamento.
C. Conclusione
In base alle indagini condotte in merito alla presente denuncia, il Mediatore archivia il caso con la seguente conclusione:
Non si è avuto alcun caso di cattiva amministrazione in merito all'allegazione della denunciante. La sua richiesta è pertanto priva di fondamento.
La denunciante e la Commissione saranno informate della presente decisione.
Prof. P. Nikiforos DIAMANDOUROS
Fatto a Strasburgo il 11 novembre 2009
[1] Una rete di consulenti per imprese, che assistevano le piccole e medie imprese (PMI) fornendo servizi specifici ai fini della cooperazione transfrontaliera. Secondo il sito web della Commissione, gli EIC sono il risultato di un partenariato tra la Commissione europea e le organizzazioni locali, regionali o nazionali che li ospitano, che possono essere camere di commercio, governi regionali, banche. Esse forniscono un sostegno finanziario e logistico significativo nonché l'accesso alle loro banche dati e fonti di informazioni. Tali organizzazioni sono selezionate per la loro eccellente integrazione nell'ambiente imprenditoriale e locale e per la qualità del loro lavoro. Esse sono legate alla Commissione con un accordo contrattuale (http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm).
[2] Secondo il sito web della Commissione, la rete EEN "mette insieme i precedenti Innovation Relay Centre e gli Euro Info Centre facendo tesoro della loro esperienza. La nuova rete integrata prevede uno "sportello unico" per rispondere a tutte le richieste di informazione delle PMI e delle imprese in Europa (http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/info/about_network_en.htm).
[3] GU C306/07 del 16.12.2006, pagg. 17-23.
[4] Si fa riferimento a un progetto di cooperazione transnazionale lanciato dalla Commissione europea per assistere le PMI nelle loro attività transfrontaliere. Il progetto è andato avanti fino al 2003, anno in cui la Commissione ha deciso di chiudere la rete BRE e la relativa banca dati.
[5] La denunciante non ha fornito alcuna ulteriore informazione riguardo la corrispondenza di cui fa riferimento.
[6] Il Mediatore ha incluso questo punto nella sua lettera di apertura della presente indagine. Nel proprio parere la Commissione ha sostenuto che la denunciante non aveva fornito alcuna prova a sostegno della propria allegazione, come ad esempio copie di lettere o e-mail scritti all'istituzione, Non aveva nemmeno fatto riferimento ad alcuna specifica conversazione o corrispondenza con funzionari della Commissione. L'istituzione non era pertanto in grado di esprimersi su questo aspetto della denuncia. Il Mediatore prende atto del fatto che in effetti la denunciante non ha fornito alcuna prova della summenzionata corrispondenza. Inoltre, la denunciante non ha presentato osservazioni su questo punto del parere della Commissione. Alla luce di ciò, il Mediatore ritiene che non sia giustificato indagare ulteriormente su questo aspetto del caso.
[7] Dal contenuto della denuncia si può desumere che la denunciante ha presentato tale richiesta che è stata successivamente accolta dalla Commissione, consentendole l'accesso alla BCD fino alla fine del dicembre 2007 (vedi paragrafo 3 nel testo)
[8] La rete era basata su un Accordo quadro di partenariato (FPA) atto a definire il quadro di cooperazione tra l'istituzione e ogni singolo membro. Inoltre, uno specifico accordo di sovvenzione (SGA) stabiliva le condizioni finanziarie e contrattuali di detta cooperazione.
[9] GU L 248 del 16.9.2002, pagg. 1-48.
[11] A tale proposito la denunciante ha fatto un generale riferimento ad alcuni incontri che apparentemente avrebbe avuto con i signor M. ed S alla Commissione, Tuttavia, non ha fornito alcuna ulteriore informazione in merito, come ad esempio a che titolo i signori M. e S. avevano partecipato a questi incontri, quando e dove si erano svolti, e se erano disponibili relazioni o altri documenti pertinenti.
[12] Cfr. Causa C-57/01 Makedoniko Metro [2003] Racc. I-1091, paragrafo 69.
[13] Cfr. Causa C-448/01 EVN e Wienstrom [2003] Racc. I-14558, paragrafo 47.
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