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Decisione del Mediatore europeo che conclude l'indagine sulla denuncia 277/2008/(IG)IP contro la Commissione europea

ANTEFATTI DELLA DENUNCIA

1. Il denunciante rappresenta una società di consulenza. La denuncia riguarda la decisione della Commissione di chiudere la rete degli Euro Info Centre ("la rete EIC")[1] e di sostituirla con la rete Enterprise Europe ("la rete EEN")[2]. Più specificamente, la denuncia riguarda il fatto che la Commissione avrebbe mancato di informare il denunciante a tempo debito sulla suddetta decisione e non ha consentito alla sua società di aderire alla rete EEN.

2. La società rappresentata dal denunciante era membro del Bureau de rapprochement des Enterprises ("la rete BRE")[3]. Nel 2003, la commissione ha deciso di chiudere la rete BRE e la relativa banca dati.

3. Il denunciante, così come altri ex membri della rete BRE, aveva la possibilità di richiedere l'accesso alla banca dati della rete EIC, ossia la Business Cooperation Database (BCD). Con lettera del 30 settembre 2004, la Commissione ha invitato il denunciante a firmare una dichiarazione sull'uso della banca dati. Il 13 ottobre 2004 il denunciante ha firmato la dichiarazione ed ha ottenuto l'accesso alla BCD.

4. Il 15 dicembre 2006, la Commissione ha pubblicato un invito a presentare proposte[4] al fine di selezionare i partner per la nuova rete EEN.

5. In base a quanto affermato dal denunciante, alla fine di novembre 2007 la Commissione Lo informava tramite posta elettronica che la banca dati BCD sarebbe stata chiusa a partire da gennaio 2008 e sostituita dalla banca dati della rete EEN. L'accesso alla banca dati della rete EEN sarebbe stato concesso unicamente ai partner selezionati nel quadro del succitato invito a presentare proposte.

6. Il 29 gennaio 2008, il denunciante si è rivolto al Mediatore.

IL CONTENUTO DELL'INDAGINE

7. Il 28 marzo 2008 il Mediatore ha aperto un'indagine in merito alle seguenti allegazioni e richieste:

Allegazioni

  1. La Commissione ha mancato di contattare gli ex membri[5] del BRE unilateralmente al momento della decisione di chiudere la rete EIC e la relativa banca dati.
  2. La Commissione ha mancato di informare il denunciante a tempo debito in merito all'invito a presentare proposte per partecipare alla nuova rete, ossia la rete EEN.

Richiesta

La Commissione dovrebbe consentire al denunciante di aderire alla rete EEN.

L'INDAGINE

8. Il 28 March 2008, il Mediatore ha avviato un'indagine e chiesto il parere della Commissione sulle allegazioni e la richiesta del denunciante. Nella sua lettera di avvio dell'indagine, il Mediatore ha chiesto all'istituzione di fornire informazioni per sapere: (i) se e come gli ex membri del BRE che utilizzavano la banca dati BCD fossero stati informati della chiusura della rete EIC; e (ii) se la Commissione avesse pubblicizzato l'invito a presentare proposte ai membri della rete EIC, compresi gli ex membri del BRE. Il parere della Commissione è stato trasmesso al denunciante, dal quale il Mediatore ha ricevuto osservazioni il 22ottobre 2008.

ANALISI E CONCLUSIONI DEL MEDIATORE

A. Osservazioni preliminari

9. Alla luce dell'indagine svolta il Mediatore ritiene che le due allegazioni summenzionate possano riassumersi come segue: la Commissione ha mancato di contattare il denunciante individualmente e di informarlo a tempo debito dell'invito a presentare proposte per partecipare alla nuova rete.

B. L'allegazione del denunciante

Argomentazioni presentate al Mediatore

10. Il denunciante allega che la Commissione ha mancato di contattarlo individualmente e di informarlo a tempo debito dell'invito a presentare proposte per partecipare alla nuova rete EEN.

11. Nel suo parere, la Commissione ha inizialmente fornito le seguenti informazioni sugli antecedenti del caso.

12. La Commissione ha sottolineato che non aveva firmato alcun "accordo", in senso contrattuale, con il denunciante. Ha semplicemente chiesto al denunciante di firmare una dichiarazione per ottenere il riconoscimento scritto di quest'ultimo delle regole applicabili all'utilizzazione della banca dati BCD. Firmando la dichiarazione, il denunciante ha accettato che l'ACE non fosse legata contrattualmente alla Commissione. La condizione dei membri della rete EIC e quella degli ex membri della rete BRE, incluso il denunciante, non era pertanto assimilabile. I membri della rete EIC che a differenza di quelli della rete BRE erano vincolati da una relazione contrattuale con la Commissione, erano a conoscenza del fatto che la rete sarebbe stata finanziata solo per un tempo determinato. Infatti, essi erano informati della chiusura graduale della rete EIC discussa durante due riunioni del Comitato Direttivo del giugno e novembre del 2006.

13. Per quanto riguarda l'allegazione del denunciante, la Commissione ha spiegato che l'invito a presentare proposte in questione è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 16 dicembre 2006, conformemente all'articolo 167, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ("il regolamento finanziario")[6]. Inoltre, l'invito è stato inserito nel sito web ufficiale dell'Unione europea[7] dal quale i documenti pertinenti potevano essere scaricati. Inoltre, il 12 gennaio 2007, si è altresì svolta a Bruxelles una giornata d'nformazione sull'invito a presentare proposte. L'evento poteva anche essere seguito dal vivo su Internet. Infine, prima della data di chiusura dell'invito era operativo un servizio online "Domande e Risposte" per rispondere a qualsiasi domanda sui servizi relativi all'invito. Le risposte alle domande venivano inserite nella sezione del sito web relativa all'invito ed erano, pertanto, a disposizione di qualsiasi richiedente potenziale. La Commissione non poteva divulgare nessun'altra informazione più specifica sull'invito a presentare proposte prima della sua pubblicazione perché avrebbe potuto violare tanto la normativa sugli appalti pubblici quanto il principio della parità di trattamento tra tutte le eventuali parti interessate e i futuri partner della nuova rete, ossia la rete EEN.

14. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha mantenuto nella sostanza la sua allegazione. Ha inoltre aggiunto che, da quanto aveva potuto comprendere, la Commissione aveva mantenuto una relazione privilegiata con i membri della rete EIC dal momento che nel corso delle due riunioni del comitato direttivo del giugno e novembre 2006 questi erano stati informati della chiusura graduale della rete. Ha poi sottolineato che i membri della ex rete BRE ignoravano che la rete EIC sarebbe stata gradualmente chiusa. Essi non avevano infatti accesso alle relazioni di queste riunioni e sono stati informati della chiusura della rete solo nel dicembre 2007.

La valutazione del Mediatore

15. Il 15 dicembre 2006, la Commissione ha pubblicato un invito a presentare proposte per selezionare i partner della rete EEN. Lo scopo di tale rete era quello di sostituire l'esistente rete EIC e la sua banca dati, la BCD, alla quale il denunciante (che era membro della precedente rete BRE, chiusa dalla Commissione nel 2003) aveva avuto accesso dall'ottobre 2004. Il denunciante ha sostenuto che la Commissione ha mancato di informarlo a tempo debito della pubblicazione dell'invito a presentare proposte.

16. Il Mediatore constata che, nell'asserire che la Commissione ha mancato di informarlo "a tempo debito", il denunciante intendeva dire che la Commissione non lo aveva informato direttamente della pubblicazione dell'invito a presentare proposte prima che l'invito fosse effettivamente pubblicato. La sua affermazione si baserebbe sull'assunto che i membri della rete EIC hanno di fatto ricevuto tali informazioni prima della pubblicazione dell'invito. Il denunciante ha fatto riferimento alle due riunioni menzionate in precedenza, tenutesi nel giugno e nel novembre 2006, durante le quali i membri della rete EIC sono stati informati della chiusura graduale della rete.

17. Il Mediatore osserva che le procedure di appalto delle istituzioni comunitarie devono attenersi a due principi fondamentali: (i) il principio di buona gestione finanziaria, previsto all'articolo 274 del trattato CE, e agli articoli 3 e 27 del regolamento finanziario; e (ii) il principio della parità di trattamento e della non discriminazione. Il Mediatore osserva inoltre che il principio della parità di trattamento degli offerenti è un principio generale del diritto comunitario[8]. Conformemente a tale principio, gli offerenti devono trovarsi su un piano di parità nel momento in cui preparano le proprie offerte[9]. Come indicato dalla Commissione, è sostanzialmente incompatibile con tali regole e principi fornire a determinati potenziali offerenti informazioni specifiche e privilegiate su un bando di gara prima della pubblicazione dello stesso.

18. Secondo il denunciante, la Commissione avrebbe fornito tali informazioni specifiche e privilegiate ai membri della rete EIC. Di conseguenza, egli ritiene che avrebbe dovuto esserne informato a sua volta.

19. Il Mediatore sottolinea che, anche qualora la Commissione avesse espressamente fornito informazioni previe e privilegiate ai membri della rete EIC, ciò non avrebbe comunque dato al denunciante il diritto di ricevere tali informazioni. Inoltre, il Mediatore non può accettare la visione dei fatti apparentemente adottata dal denunciante. Il verbale della suddetta riunione del giugno 2006 afferma che: "al fine di rispettare le norme che disciplinano gli appalti pubblici, in questa fase la Commissione non può rivelare alla rete EIC informazioni dettagliate [sull'invito a presentare proposte]". Un'affermazione simile si ritrova nel verbale della riunione tenuta nel novembre 2007: "dato che l'invito a presentare proposte non è stato pubblicato, la Commissione non può rivelare alla rete EIC informazioni specifiche. Ciò violerebbe la normativa sugli appalti pubblici". Alla luce di quanto precede, emerge che, anche se i membri della rete EIC erano informati della sua chiusura graduale, essi non hanno ricevuto alcun tipo d'informazioni specifiche pertinenti sull'invito a presentare proposte in questione.

20. In considerazione di quanto sopra, il Mediatore ritiene che non si è avuto alcun caso di cattiva amministrazione in merito all'allegazione del denunciante.

C. Richiesta del denunciante secondo cui la Commissione dovrebbe consentirgli di aderire alla rete EEN

21. Basandosi sull'allegazione di cui sopra, il denunciante ha sostenuto che la Commissione dovrebbe consentirgli di aderire alla rete EEN.

22. Dal momento che il Mediatore non riscontra alcun caso di cattiva amministrazione in merito all'allegazione del denunciante, la richiesta di quest'ultimo è priva di fondamento.

D. Conclusione

In base alle indagini condotte in merito alla presente denuncia, il Mediatore archivia il caso con la seguente conclusione:

Non si è avuto alcun caso di cattiva amministrazione in merito all'allegazione del denunciante. La sua richiesta è pertanto priva di fondamento.

Il denunciante e la Commissione saranno informati della presente decisione.

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS

Fatto a Strasburgo il 11 novembre 2009


[1] La EIC era una rete di consulenti per imprese, che assistevano le piccole e medie imprese (PMI) fornendo servizi specifici ai fini della cooperazione transfrontaliera. Secondo il sito web della Commissione, gli EIC sono il risultato di un partenariato tra la Commissione europea e le organizzazioni locali, regionali o nazionali che li ospitano, che possono essere camere di commercio, governi regionali, banche. Esse forniscono un sostegno finanziario e logistico significativo nonché l'accesso alle loro banche dati e fonti di informazioni. Tali organizzazioni sono selezionate per la loro eccellente integrazione nell'ambiente imprenditoriale e locale e per la qualità del loro lavoro. Esse sono legate alla Commissione con un accordo contrattuale (http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm).

[2] Secondo il sito web della Commissione, la rete EEN "mette insieme i precedenti Innovation Relay Centre e gli Euro Info Centre facendo tesoro della loro esperienza. La nuova rete integrata prevede uno "sportello unico" per rispondere a tutte le richieste di informazione delle PMI e delle imprese in Europa (http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/info/about_network_en.htm).

[3] Si fa riferimento a un progetto di cooperazione transnazionale lanciato dalla Commissione europea per assistere le PMI nelle loro attività transfrontaliere. Il progetto è andato avanti fino al 2003, anno in cui la Commissione ha deciso di chiudere la rete BRE e la relativa banca dati.

[4] GU C 306 del 15.12.2006, pagg. 17-23.

[5] Nella lettera di avvio dell'indagine il Mediatore ha interpretato l'allegazione del denunciante nel senso che la Commissione avesse mancato di contattare i membri della rete EIC (sottolineatura aggiunta). In realtà il riferimento dovrebbe essere stato fatto ai membri del BRE, così come in effetti è stato fatto dalla Commissione nel proprio parere.

[6] GU L 248 del 16.9.2002, pagg. 1-48.

[7] http://europa.eu

[8] Cfr. Causa C-57/01 Makedoniko Metro [2003] Racc. I-1091, paragrafo 69.

[9] Cfr. Causa C-448/01 EVN e Wienstrom [2003] Racc. I-14558, paragrafo 47.