- Export to PDF
- Get the short link of this page
- Share this page onTwitterFacebookLinkedin
Decisione nel caso 3453/2005/GG - Mancata azione a fronte di una denuncia concernente la direttiva in materia di orario di lavoro
Decision
Case 3453/2005/GG - Opened on Tuesday | 15 November 2005 - Recommendation on Tuesday | 12 September 2006 - Special report on Tuesday | 15 November 2005 - Decision on Friday | 14 September 2007
Nel 2001 un medico tedesco aveva denunciato alla Commissione europea la presunta inosservanza da parte della Germania della normativa comunitaria in materia di orario di lavoro, in particolare per quanto concerneva il tempo trascorso dai medici ospedalieri per il servizio di guardia medica. Le norme pertinenti erano sancite nella direttiva 93/104/CE, e sono rimaste in vigore fino a quando essa non è stata sostituita dalla direttiva 2003/88/CE. In due sentenze pronunciate nel 2000 e nel 2003, la Corte di giustizia europea aveva stabilito che il tempo trascorso per il servizio di guardia medica deve essere considerato orario di lavoro ai sensi di tali norme.
In una denuncia presentata al Mediatore europeo nel dicembre 2003 (denuncia 2333/2003/GG), il denunciante lamentava il mancato trattamento da parte della Commissione della sua denuncia d'infrazione nei confronti della Germania entro un lasso di tempo adeguato. Dopo aver esaminato il caso, il Mediatore aveva ritenuto fondata l'argomentazione della denuncia. Tuttavia, aveva notato che la Germania aveva recentemente introdotto una nuova legislazione in questo campo, che la Commissione doveva ancora esaminare, e che quest'ultima sembrava propensa ad accettare il fatto che le decisioni della Corte di giustizia avevano chiarito i relativi aspetti giuridici. Partendo dal presupposto che la Commissione non avrebbe ritardato ulteriormente il trattamento della denuncia d'infrazione del denunciante, il Mediatore aveva pertanto archiviato l'indagine.
Nel novembre del 2005, il denunciante si rivolgeva nuovamente al Mediatore. Nella nuova denuncia (3453/2005/GG) ripeteva sostanzialmente le argomentazioni già presentate in precedenza, secondo cui la Commissione non aveva trattato la sua denuncia d'infrazione entro un lasso di tempo appropriato. Il Mediatore decideva di avviare una nuova indagine.
Nel suo parere, la Commissione faceva notare che, nel settembre 2004, aveva presentato al legislatore comunitario una proposta di modifica della direttiva 2003/88/CE. La Commissione precisava che avrebbe esaminato la denuncia d'infrazione del denunciante alla luce di tale proposta e delle discussioni in corso con le altre istituzioni comunitarie.
Il Mediatore ha ritenuto che la presentazione di una proposta per modificare una direttiva non autorizzava la Commissione a trascurare il suo dovere di garantire che la direttiva esistente fosse rispettata dagli Stati membri. Ha ritenuto inoltre che l'indubbia discrezionalità della Commissione nelle questioni concernenti le presunte violazioni del diritto comunitario da parte degli Stati membri non le permette tuttavia di posticipare a tempo indeterminato la trattazione di una denuncia invocando il fatto che, in un qualche momento imprecisato in futuro, la legge applicabile potrebbe essere modificata.
Il 12 settembre 2006, il Mediatore inviava pertanto alla Commissione un progetto di raccomandazione, invitandola a trattare la denuncia d'infrazione del denunciante nella maniera più rapida e scrupolosa possibile.
Nel suo parere circostanziato, la Commissione restava ferma sulla sua posizione.
Il 10 settembre 2007, il Mediatore ha pertanto presentato una relazione speciale al Parlamento concernente il caso di specie.
Strasbourg, 14 September 2007
Dear Mr D.,
On 2 November 2005, you complained to me that the European Commission had failed to deal with your infringement complaint, which had been registered under reference 2002/4298, within an appropriate period of time.
On 10 September 2007, following an in-depth inquiry into your complaint, including a draft recommendation to the Commission, I submitted a special report to the European Parliament, in accordance with Article 3(7) of the Statute of the Ombudsman. The special report recommended that the Commission should deal with your infringement complaint as rapidly and as diligently as possible.
The Statute of the Ombudsman provides for the submission of a report to the European Parliament to be the final step in an inquiry by the Ombudsman.
I therefore close the file on the complaint.
The President of the Commission will also be informed of this decision.
Yours sincerely,
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
- Export to PDF
- Get the short link of this page
- Share this page onTwitterFacebookLinkedin