- Export to PDF
- Get the short link of this page
- Share this page onTwitterFacebookLinkedin
Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 1744/2005/IP contro l'Ufficio europeo di selezione del personale
Decision
Case 1744/2005/IP - Opened on Monday | 20 June 2005 - Decision on Wednesday | 13 December 2006
Strasburgo, 13 dicembre 2006
Gentile Signora G.,
in data 4 maggio 2005 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro l'Ufficio europeo di selezione del personale ("EPSO") in merito alla Sua partecipazione al concorso generale EPSO/LA/18/04 volto a costituire una riserva per l'assunzione di traduttori aggiunti di lingua italiana(1).
Il 14 giugno 2005 mi ha inviato copia della corrispondenza intercorsa tra Lei e l'EPSO nel quadro del concorso generale summenzionato. Il 20 giugno 2005 ho trasmesso la Sua denuncia al Direttore dell' EPSO. Il 14 settembre 2005 l'EPSO mi ha inviato la traduzione italiana del suo parere, che Le ho trasmesso il 21 settembre 2005, invitandoLa a formulare osservazioni. Il 18 settembre 2005 mi ha inviato le Sue osservazioni.
Mi rivolgo ora a Lei per comunicarLe i risultati delle indagini svolte.
LA DENUNCIA
In base alle informazioni pervenute con la denuncia, i fatti pertinenti possono essere così riassunti.
La denunciante partecipa al concorso generale EPSO/LA/18/04, volto a costituire una riserva per l'assunzione di traduttori aggiunti di lingua italiana. Supera i test di preselezione e la giuria procede quindi alla correzione delle sue prove scritte. Con lettera del 21 marzo 2005, l' EPSO informa la denunciante che, non avendo superato la prova scritta c), la giuria l'aveva esclusa dal concorso generale. Infatti nella sua prova la denunciante aveva ottenuto 16 punti su 40, mentre il minimo richiesto era 20. Nella sua lettera, l'EPSO informa inoltre la denunciante che la sua prova era stata corretta sulla base delle istruzioni dettagliate previste dalla giuria e che per ogni errore od omissione nella traduzione, in funzione della loro gravità, un certo numero di punti era stato detratto dal punteggio massimo che avrebbe potuto ottenere (40 punti).
Il 22 aprile 2005 la denunciante chiede all'EPSO di avere accesso alla sua prova corretta o di ricevere una o più traduzioni corrette per comprendere i suoi errori.
Nella sua risposta del 2 maggio 2005, l'EPSO sottolinea che, nel suo lavoro, si attiene ai principi dell'accesso ai documenti e della trasparenza, nonché al principio della segretezza dell'attività della giuria. In conformità dell'approccio del Mediatore europeo in materia, l'EPSO consente ai candidati che lo richiedono di accedere alle loro prove originali e alla scheda di valutazione compilata dalla giuria.
L'EPSO si richiama inoltre al fatto che, visto il principio della segretezza dei lavori della giuria, come stabilito all'articolo 6 dello Statuto dei funzionari e definito dalla Corte di giustizia, i documenti inviati alla denunciante sono i soli documenti che la giuria poteva mettere a disposizione dei candidati. Infine, l'EPSO sottolinea che il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione(2) ("regolamento 1049/2001") non è applicabile a queste categorie di documenti.
Nel caso della denunciante, l'EPSO afferma che nel concorso generale EPSO/LA/18/04, la valutazione di ciascuna prova è stata effettuata sulla base di una griglia di correzione ("grille de correction") predisposta dalla giuria. La scheda in questione è riservata, poiché rientra nel processo decisionale della giuria, e quindi non è accessibile ai candidati.
Nella sua denuncia al Mediatore la denunciante sostiene che la decisione dell'EPSO di non farle visionare la copia corretta del proprio elaborato nonché la griglia di correzione elaborata dalla giuria è ingiusta e discriminatoria nei confronti dei candidati del concorso generale EPSO/LA/18/04.
La denunciante chiede all'EPSO una copia della sua prova corretta, una copia della griglia di correzione o della traduzione esatta del testo della prova c).
L'INDAGINE
Il parere dell'EPSONel suo parere l'EPSO ha formulato le osservazioni riportate in appresso.
La denunciante ha partecipato al concorso generale EPSO/LA/18/04, volto a costituire una riserva per l'assunzione di traduttori aggiunti di lingua italiana.
I test di preselezione a) e b) si sono svolti nella "lingua 2" indicata dal candidato sul formulario d'iscrizione. Il test a) era costituito da una serie di domande a scelta multipla intese a valutare le attitudini e le capacità generali dei candidati, in particolare in materia di ragionamento verbale. Il punteggio massimo in questo test era 20 punti, mentre il punteggio minimo richiesto era 10 punti. Il test b) era costituito da una serie di domande a scelta multipla intese a valutare le conoscenze dei candidati in merito ai principali sviluppi del processo di unificazione europeo e alle varie politiche comunitarie. Il punteggio massimo in questo test era 10 punti, mentre il punteggio minimo richiesto era 5 punti.
Per motivi organizzativi, le prove scritte c) e d) si sono svolte lo stesso giorno. La prova c) consisteva in una traduzione nella lingua principale del candidato, con dizionario non elettronico, di un testo a carattere generale di circa 45 righe attinente alle attività dell'Unione europea, redatto nella lingua scelta dal candidato per i test di preselezione. La prova d) consisteva in una traduzione nella lingua principale del candidato, con dizionario non elettronico, di un testo a carattere generale di circa 45 righe attinente alle attività dell'Unione europea, redatto in una delle lingue indicate al titolo A, punto II.3.c) del bando di concorso, ma diversa dalla lingua scelta dal candidato per i test di preselezione e per la prova c). Il punteggio massimo per ciascuna delle prove scritte era 40 punti, mentre il punteggio minimo richiesto era 20 punti.
La denunciante ha ottenuto uno dei 210 migliori punteggi per l'insieme dei test a) e b) e il minimo richiesto per ciascuno di essi. Inoltre, risultava soddisfare le condizioni di ammissione al concorso. La giuria ha dunque proceduto alla correzione della prova scritta c), in conformità con il punto B.2 del bando di concorso. La denunciante ha ottenuto 16 punti su 40 nella prova c). Poiché il minimo necessario per superare la prova era 20, la giuria non ha corretto la prova scritta d) e, di conseguenza, non ha ammesso la denunciante alla prova orale.
Con lettera del 21 marzo 2005, l'EPSO comunica alla denunciante i risultati da lei ottenuti nei test di preselezione e nella prova scritta c). Nella stessa lettera, l'EPSO l'informa, inoltre, a nome della giuria, che la sua prova scritta c) era stata corretta in modo anonimo da almeno due correttori specializzati che avevano come lingua principale la lingua scelta dalla denunciante per sostenere le relative prove e che le correzioni erano state effettuate sulla base delle istruzioni fornite dalla giuria prima delle prove. La lettera segnalava inoltre che, per ogni errore od omissione nella traduzione, era stato detratto un certo numero di punti, in funzione della loro gravità.
Facendo seguito alla richiesta della denunciante del 22 aprile 2005 di avere accesso alle sue prove corrette o di ricevere una o più traduzioni corrette per poter comprendere i suoi errori, l'EPSO comunica il 2 maggio 2005 che i candidati potevano aver accesso alle loro prove d'esame originali nonché alla scheda di valutazione redatta dalla giuria e trasmette alla denunciante una copia di entrambi i documenti. Il 4 maggio 2005 la denunciante invia un ulteriore messaggio all'EPSO chiedendo nuovamente di poter visionare un "modello" della traduzione corretta per poter comprendere i suoi errori e migliorarsi in vista di una partecipazione a un eventuale concorso futuro. Il 10 maggio 2005, l'EPSO informa la denunciante che non esisteva una traduzione modello della prova c).
In ordine alle affermazioni e alle richieste presentate dalla denunciante nella sua denuncia al Mediatore, l'EPSO segnala, nel suo messaggio del 2 maggio 2005, di aver informato la denunciante che i candidati che partecipano a un concorso generale possono ottenere una copia del loro elaborato e della scheda di valutazione predisposta dalla giuria.
L'EPSO ricorda inoltre che, conformemente alla giurisprudenza in materia, e come constatato dal Mediatore nella sua decisione in merito alla denuncia 24/2003/MF(3), nessuna norma obbliga la giuria a riportare le proprie osservazioni sulla copia della prova del candidato e che le correzioni possono non figurare sulla copia della prova del candidato. Inoltre , il punteggio costituisce di per sé una motivazione sufficiente della valutazione delle prove effettuata dalla giuria nell'ambito di un concorso. Inoltre, l'EPSO aggiunge che il metodo di correzione delle prove dovrebbe garantire che le correzioni effettuate dal primo correttore non influenzino la valutazione della prova in questione da parte di un altro correttore(4).
Quanto alla procedura seguita nella correzione delle prove scritte di traduzione, l'EPSO spiega che ciascuna prova è stata corretta in forma anonima da almeno due correttori/assessori. Per poter valutare e confrontare la qualità delle traduzioni svolte dai candidati, la giuria aveva stabilito un certo numero di criteri di correzione e compilato un elenco degli errori possibili: errori di senso, omissioni, errori grammaticali, di vocabolario, di ortografia, di punteggiatura o di sintassi. A ciascuno di questi errori corrispondeva un certo numero di punti di penalità, a seconda della gravità dell'errore. D'altro canto, la giuria poteva però anche valorizzare una traduzione di qualità eccellente, attribuendo punti positivi. Al fine di guidare i correttori nel loro lavoro, prima dello svolgimento delle prove, la giuria ha trasmesso le istruzioni e comunicato i criteri di correzione stabiliti.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dei correttori e verificato la corretta applicazione dei criteri di correzione da parte di questi ultimi, la giuria ha deciso il punteggio finale per ciascuna prova e l'ha indicato sulla corrispondente scheda di valutazione. Sono queste le schede che vengono inviate ai candidati che ne fanno richiesta.
L'EPSO aggiunge che, fissando dei criteri che sono applicati equamente a ciascuna correzione, la giuria è in grado di paragonare in modo equo e omogeneo le prestazioni di tutti i candidati. La giuria è l'unico organo competente a stabilire se un candidato può essere ammesso alla fase successiva del concorso in questione.
Per quanto riguarda più precisamente la prova della denunciante, EPSO afferma che la giuria ha ritenuto la traduzione insufficiente a motivo delle lacune nella conoscenza della lingua di partenza e degli errori di redazione nella lingua principale. In un ambiente di lavoro reale, sarebbero state necessarie correzioni troppo onerose.
Secondo l'EPSO, la scheda di valutazione trasmessa alla denunciante contiene elementi sufficienti per spiegare i motivi che hanno indotto la giuria ad attribuire alla sua prova un punteggio inferiore al minimo richiesto. Inoltre, l'EPSO fa presente che la giuria non è affatto tenuta a spiegare per quale ragione la prestazione di un candidato non è sufficiente, né a motivare in maniera più particolareggiata la sua valutazione, ad esempio precisando in quale punto della prova in questione il candidato ha commesso uno specifico errore.
L'EPSO esprime comunque la speranza che le sue osservazioni sulla denuncia consentano alla denunciante di meglio comprendere il metodo di lavoro seguito dalla giuria per la correzione della sua prova e la determinazione dei risultati.
Quanto alla richiesta della denunciante di ottenere una copia della traduzione corretta della prova c), l'EPSO sottolinea che la giuria non aveva stabilito un "modello di traduzione", in quanto non esiste un'unica traduzione corretta. La giuria si è limitata a fissare dei criteri intesi a guidare i correttori nello svolgimento del compito loro affidato. L'EPSO sottolinea, inoltre, la differenza tra un esame per testare l'attitudine di un candidato in un determinato campo e un concorso come quello al quale la denunciante ha partecipato. In un concorso, la giuria mira a selezionare i traduttori migliori. Tale risultato si può ottenere solo con un raffronto comparativo delle prove sostenute da tutti i candidati.
In ordine all'affermazione della denunciante, secondo cui il fatto di rendersi conto dei propri errori l'avrebbe aiutata a migliorare le sue prestazioni in vista della sua potenziale partecipazione a futuri concorsi, l'EPSO sottolinea che ciascuna giuria è indipendente nel proprio lavoro e dispone di un ampio potere discrezionale in merito all'organizzazione di un concorso, compresi, ad esempio, il contenuto delle prove e i criteri di correzione. Di conseguenza, il lavoro di una giuria non è assolutamente condizionato dal lavoro di giurie precedenti. Oltretutto, la finalità di un concorso generale non è pedagogica, ma è volta a consentire alle istituzioni di assumere funzionari di alto livello, come previsto dalle disposizioni dello statuto dei funzionari.
Le osservazioni della denuncianteNelle sue osservazioni in merito al parere dell'EPSO, la denunciante afferma sostanzialmente che l'EPSO non ha aggiunto alcun nuovo elemento rispetto alle informazioni già comunicate nella corrispondenza intercorsa prima che presentasse la denuncia in oggetto.
Per quanto riguarda la spiegazione dell'EPSO, secondo cui sulla sua prova c) non erano riportate le correzioni per non influenzare i singoli correttori che hanno corretto la prova in questione, la denunciante ritiene tale approccio ragionevole. Prende altresì atto e accetta il fatto che, come affermato dall'EPSO nel suo parere, non era possibile trasmetterle una copia della traduzione corretta della prova scritta c), visto che la giuria non aveva elaborato una traduzione modello.
Il 2 maggio 2005 la denunciante riceve una copia della sua prova scritta originale, senza correzioni, e una copia della scheda di valutazione con quattro caselle, ognuna delle quali contenente quelle che l'intestazione definisce osservazioni generali. In ognuna delle quattro caselle era indicato il punteggio (0-19 punti, 20-27 punti, 28-35 punti e 36-40 punti) e la giuria aveva contrassegnato la casella corrispondente al punteggio ottenuto dalla denunciante nella prova in questione. Tali documenti non corrispondevano tuttavia a quelli che aveva richiesto.
La denunciante infine sostiene che, dopo la conclusione dei lavori della giuria e la pubblicazione dei risultati del concorso generale in questione, i candidati che lo richiedevano non avrebbero dovuto incontrare ostacoli per aver accesso al documento contenente le correzioni apportate dai correttori. Inoltre, poiché l'EPSO afferma che le giurie stabiliscono dei criteri di correzione per guidare i correttori nel loro lavoro, la denunciante chiede se non sia possibile visionare i criteri di correzione nonché i commenti e le osservazioni dei correttori o in alternativa avere accesso a copie anonime di alcune delle traduzioni migliori.
LA DECISIONE
1 Osservazioni preliminari1.1 Nel suo parere sulla denuncia, L'Ufficio europeo di selezione del personale ("EPSO") afferma che non era possibile trasmettere copia della traduzione corretta della prova scritta c) del concorso generale EPSO/LA/18/04 alla denunciante, come da lei richiesto. L'EPSO spiega che la giuria non aveva predisposto un "modello" di traduzione della prova c) in quanto non esiste un'unica traduzione corretta.
1.2 Il Mediatore europeo rileva che, nelle sue osservazioni sul parere espresso dall'EPSO, la denunciante ha preso atto ed accettato le spiegazioni fornite dall'EPSO per giustificare la sua posizione riguardo all'impossibilità di trasmetterle copia della traduzione corretta della prova in questione. La denunciante chiede, tuttavia, di poter esaminare copie anonime di alcune delle traduzioni migliori svolte da altri candidati.
1.3 Il Mediatore rileva che la denuncia è stata presentata per la prima volta nelle osservazioni della denunciante. L'articolo 2, paragrafo 4, dello Statuto del Mediatore stabilisce che "[la] denuncia (...) deve essere preceduta dai passi amministrativi appropriati presso le istituzioni e gli organi interessati"(5).
1.4 Alla luce di quanto sopra esposto, il Mediatore non può trattare il nuovo reclamo della denunciante nell'ambito della presente decisione.
2 La decisione dell'EPSO, definita dalla denunciante "ingiusta e discriminatoria", di non trasmetterle una copia corretta della sua prova scritta e della scheda di valutazione redatta dalla giuria2.1 La denunciante ha partecipato al concorso generale EPSO/LA/18/04 per traduttori aggiunti di lingua italiana. Non ha superato la prova scritta c) ed è stata esclusa dal concorso. Il 22 aprile 2005 la denunciante chiede all'EPSO di poter visionare la sua prova scritta c) corretta o un modello della traduzione per poter comprendere i suoi errori.
Nelle sue risposte del 2 e del 10 maggio 2005, l'EPSO informa la denunciante che i candidati potevano ottenere una copia del loro elaborato e della scheda di valutazione predisposta dalla giuria. L'EPSO invia entrambi i documenti alla denunciante. In relazione alla sua richiesta di poter visionare un esempio di traduzione corretta della prova c), l'EPSO informa la denunciante che non era stato stabilito un modello di traduzione, in quanto non esiste un'unica traduzione corretta.
Nella sua denuncia al Mediatore, la denunciante sostiene che la decisione presa dall'EPSO di non trasmetterle copia della sua prova scritta e della scheda di valutazione predisposta dalla giuria è ingiusta e discriminatoria nei confronti dei candidati del concorso generale EPSO/LA/18/04.
2.2 Nel suo parere l'EPSO illustra in dettaglio la procedura seguita dalla giuria nella correzione delle prove di traduzione. Ogni prova è corretta anonimamente da almeno due correttori/assessori. Per poter valutare e confrontare la qualità delle traduzioni dei candidati, la giuria ha stabilito una serie di criteri di correzione ed elaborato un elenco di possibili errori: errori di senso, omissioni, errori grammaticali, di vocabolario, di ortografia, di punteggiatura o di sintassi. A ciascuno di questi errori corrispondono punti di penalità, a seconda della gravità dell'errore. D'altro canto, la giuria poteva però anche valorizzare una traduzione di qualità eccellente attribuendo punti positivi. Al fine di guidare i correttori nel loro lavoro, prima dello svolgimento delle prove, la giuria ha trasmesso le istruzioni e comunicato i criteri di correzione stabiliti.
Dopo aver verificato la corretta applicazione dei criteri di correzione da parte dei correttori e preso atto delle loro osservazioni, la giuria ha deciso il punteggio finale per ciascuna prova e l'ha indicato sulla scheda di valutazione corrispondente alla prova. È questa la scheda inviata ai candidati che ne fanno richiesta.
In merito alla prova della denunciante, l'EPSO afferma che la giuria ha giudicato la sua traduzione insufficiente a motivo delle molte lacune nella conoscenza della lingua di partenza e degli errori di redazione nella lingua principale. In un ambiente di lavoro reale, sarebbero state necessarie correzioni troppo onerose.
Secondo l'EPSO, la scheda di valutazione trasmessa alla denunciante conteneva elementi sufficienti per spiegare i motivi che hanno indotto la giuria ad attribuire alla sua prova un punteggio inferiore al minimo richiesto. L'EPSO afferma inoltre che la giuria non è affatto tenuta a spiegare per quale ragione la prestazione di un candidato non è sufficiente, né a motivare in maniera più particolareggiata la sua valutazione.
Per quanto riguarda la richiesta della denunciante di ottenere una copia della traduzione corretta della prova c), l'EPSO sottolinea che la giuria non aveva predisposto un modello di traduzione in quanto non esiste un'unica traduzione corretta. La giuria si era limitata a fissare dei criteri per guidare i correttori nel loro lavoro. L'EPSO mette inoltre in evidenza la differenza tra un esame per testare l'attitudine di un candidato in un determinato campo e un concorso come quello al quale ha partecipato la denunciante. In tali concorsi la giuria mira ad individuare i migliori traduttori. Tale risultato si può ottenere solo procedendo a una valutazione comparativa delle prove svolte da tutti i candidati.
Quanto all'affermazione della denunciante, secondo cui il fatto di potersi render conto degli errori commessi l'avrebbe aiutata a migliorare le sue prestazioni in vista di una sua potenziale partecipazione a futuri concorsi, l'EPSO sottolinea che ciascuna giuria è indipendente nel proprio lavoro e dispone di un ampio potere discrezionale nell'organizzazione di un concorso, compresi, ad esempio, il contenuto delle prove e i criteri di valutazione. Di conseguenza, il lavoro di una giuria non è assolutamente legato al lavoro di giurie precedenti. Oltretutto, la finalità di un concorso generale non è di natura pedagogica, ma è quella di consentire alle istituzioni di assumere funzionari di alto livello, come previsto dalle disposizioni statutarie.
2.3 Nelle sue osservazioni, la denunciante considera ragionevole la spiegazione fornita dall'EPSO, secondo cui le correzioni non sono state riportate sulla sua prova c) per non influenzare la successiva valutazione dei correttori. Prende atto, inoltre, ed accetta il fatto che, come afferma l'EPSO nel suo parere, non era possibile trasmetterle copia di una traduzione corretta della prova scritta c), in quanto la giuria non aveva predisposto un modello di traduzione.
Ciononostante, ella sottolinea che i documenti trasmessi dall'EPSO il 2 maggio 2005, vale a dire una copia della sua prova scritta c) senza correzioni e una copia della scheda di valutazione, non corrispondevano a quanto da lei richiesto.
La denunciante sostiene inoltre che, dopo la conclusione dei lavori della giuria e la pubblicazione dei risultati del concorso generale in questione, i candidati non avrebbero dovuto incontrare alcun ostacolo per accedere, su richiesta, al documento contenente le correzioni apportate dai correttori. Inoltre, dato che l'EPSO sottolinea che la giuria ha fissato dei criteri di correzione per guidare i correttori nel loro lavoro, la denunciante chiede anche di poter visionare questi criteri di correzione nonché i commenti e le osservazioni dei correttori.
2.4 Il Mediatore prende atto del fatto che la denunciante considera ragionevoli le spiegazioni fornite dall' EPSO nel suo parere, per quanto riguarda la decisione di non farle pervenire una copia corretta della sua prova scritta. Il Mediatore ritiene quindi che non sia necessario proseguire l'indagine su tale questione . Egli ritiene, tuttavia, utile ricordare che il Tribunale di primo grado ha in effetti stabilito che una giuria non è affatto obbligata a riportare le proprie osservazioni relative alla valutazione di un candidato sulla prova svolta dal candidato stesso(6). Inoltre, in precedenti decisioni(7), il Mediatore si è già richiamato alla giurisprudenza del Tribunale di primo grado e ritenuto che la posizione assunta dall'Istituzione (la Commissione nel caso in questione) appariva ragionevole.
2.5 Per quanto riguarda l'argomentazione della denunciante, secondo cui, dopo la conclusione dei lavori della giuria e la pubblicazione dei risultati del concorso generale in questione, i candidati non avrebbero dovuto incontrare alcun ostacolo per accedere, su richiesta, al documento contenente le correzioni apportate dai correttori e ai criteri di correzione stabiliti dalla giuria, il Mediatore sottolinea che tali sriteri sono stati stabiliti per guidare i correttori nel loro lavoro e la giuria nella valutazione comparativa dei candidati.
Secondo la giurisprudenza delle Corti comunitarie, la segretezza implicita nei lavori delle giurie preclude la comunicazione dei criteri per la correzione delle prove di concorso, che formano parte integrale della valutazione comparativa effettuata dalla giuria del rispettivo merito dei candidati(8). Il Mediatore rileva inoltre che, secondo la giurisprudenza delle Corti comunitarie, il dovere, previsto all'allegato III, articolo 6, dello statuto dei funzionari, di trattare con riservatezza questo tipo d'informazione continua anche dopo il completamento del lavoro della giuria. Come confermato esplicitamente dal Tribunale di primo grado nella causa T-118/99 Bonaiti contro Commissione, il principio della segretezza dei lavori della giuria è giustificato da considerazioni di ordine pubblico, al fine di garantire l'indipendenza delle giurie e l'obiettività delle procedure, proteggendole da tutte le interferenze e le pressioni esterne, sia che provengano dalla stessa amministrazione comunitaria, dai candidati o da terzi. Inoltre, il Tribunale di primo grado ha ribadito che la segretezza delle procedure della giuria dovrebbe essere garantita anche dopo la conclusione dell'attività della giuria(9).
2.6 Ciononostante, il Mediatore ritiene importante analizzare la scheda di valutazione utilizzata dalla giuria e trasmessa alla denunciante, alla luce delle raccomandazioni del Mediatore sulla trasparenza delle procedure di assunzione e la questione dell'accesso dei candidati alle informazioni relative alla loro prestazione, segnatamente per quanto riguarda la gravità e la portata dei vari tipi di errori o lacune individuati dalla giuria nelle prove dei candidati.
A tale proposito, il Mediatore desidera ricordare che il 18 ottobre 1999 ha trasmesso una relazione speciale al Parlamento europeo(10) a seguito di un'indagine effettuata di propria iniziativa (1004/97/( PD)GG) sulla segretezza inerente alle procedure di assunzione della Commissione e che la relazione comprendeva, tra l'altro, una raccomandazione formale in base alla quale, nei suoi futuri concorsi, la Commissione avrebbe dovuto concedere l’accesso ai propri elaborati corretti ai candidati che ne facevano richiesta.
2.7 Più recentemente, nel corso dell'indagine 674/2004/(MF)PB(11), il Mediatore ha ritenuto che l’accesso dei candidati a una copia della scheda di valutazione finale della giuria potrebbe fornire un'indicazione adeguata della valutazione della giuria concernente gli errori e le lacune identificate in una prova. L’utilità delle informazioni fornite nella scheda di valutazione va determinata considerando l’obiettivo auspicato nell'autorizzare l’accesso alle copie delle prove corrette, come enunciato nella relazione speciale summenzionata. Dunque, la scheda di valutazione deve fornire al candidato in questione delle informazioni sufficientemente chiare e precise in vista di questo obiettivo. Tale obbligo implica, quando la scheda di valutazione riguarda una prova di traduzione, che la scheda deve fornire informazioni concernenti non solo il tipo, ma anche la gravità e la portata degli errori o delle lacune identificati dalla giuria, senza per questo aumentare in modo irragionevole il carico di lavoro della giuria. Tali informazioni si dimostrano particolarmente utili per i candidati che, come il denunciante, desiderano sapere come possono migliorare la loro preparazione in vista dei concorsi futuri. A tale riguardo, il Mediatore sottolinea che, alla luce di quanto precede e del vasto margine discrezionale di cui dispone nel quadro delle valutazioni dei candidati, la giuria non è soggetta ad alcun obbligo legale o ad altri obblighi derivanti dai principi della buona amministrazione che le impongano di fornire ai candidati un parere dettagliato sugli errori o le lacune specifiche identificate.
A seguito della sua indagine sulla denuncia in questione, il Mediatore ha trasmesso un progetto di raccomandazione alla Commissione e all'EPSO, nel quale affermava che, quando la scheda di valutazione riguarda una prova di traduzione, la scheda deve fornire informazioni concernenti non solo il tipo, ma anche la gravità e la portata degli errori o delle lacune identificati dalla giuria, senza per questo aumentare in modo irragionevole il carico di lavoro della giuria. La Commissione e l' EPSO hanno risposto fornendo ulteriori informazioni sui tipi di errore commessi dal denunciante. Tuttavia, l'EPSO ha affermato che non rientra nella responsabilità della giuria indicare la gravità e l'importanza dei vari tipi di errori individuati durante la correzione della prova in questione. Di conseguenza, l'EPSO non ha accettato il progetto di raccomandazione del Mediatore. Considerato che l'EPSO non ha fornito ragioni valide per la mancata trasmissione delle pertinenti informazioni al denunciante, il Mediatore ha confermato il suo giudizio di cattiva amministrazione, inserendo un'osservazione critica nella sua decisione di archiviazione del fascicolo.
2.8 Il Mediatore prende atto del fatto che, nel caso in esame, sulla scheda di valutazione predisposta ed utilizzata dalla giuria per valutare la prova c), figuravano semplicemente quattro caselle, ognuna delle quali conteneva, come indicato nell'intestazione delle caselle, dei "commenti generali". I commenti prestampati erano standard. Nel caso della denunciante il contrassegno era posto sulla casella con il punteggio inferiore (0-19)(12). L'informazione contenuta in questa casella corrispondeva ad un testo standard, vale a dire "la traduzione è insufficiente. Lacune per quanto riguarda la conoscenza della lingua di partenza e la redazione nella lingua di traduzione. In condizioni di lavoro reali, sarebbe necessaria una rielaborazione molto esaustiva".
Il Mediatore ritiene che la scheda di valutazione completata dalla giuria e trasmessa alla denunciante sia troppo generica e non rispetti i criteri che, a suo parere, dovrebbero essere soddisfatti per poter fornire ai candidati informazioni sufficienti, in particolare sui tipi, sulla gravità e sulla portata degli errori e delle lacune individuate dalla giuria nella prova della candidata.
2.9 Il Mediatore rileva inoltre che né i messaggi dell'EPSO del 2 e 10 maggio 2005 alla denunciante, né il parere dell'EPSO sulla denuncia in esame contengono informazioni sugli errori o le lacune individuate dalla giuria nella prova c) della denunciante, oppure sui tipi di errore. Oltretutto, il Mediatore ritiene che l'EPSO non ha dimostrato che fornire le suddette informazioni comporterebbe un onere amministrativo irragionevole, né indicato altre valide ragioni per il mancato invio delle informazioni in questione alla denunciante.
Il Mediatore ritiene che la mancata comunicazione alla denunciante, da parte dell'EPSO, di informazioni sufficienti sui tipi, sulla gravità e sulla portata degli errori o delle lacune individuate dalla giuria nella sua prova (senza, tuttavia, imporre un onere amministrativo irragionevole alla giuria), costituisce un caso di cattiva amministrazione.
2.10 Tenendo conto della posizione assunta dall'EPSO in merito alla decisione 674/2004/(MF)PB e del suo parere sulla denuncia in esame, il Mediatore ritiene che non vi sia alcuna ragionevole possibilità che l'EPSO accetti una soluzione amichevole o reagisca positivamente a un progetto di raccomandazione sul caso in esame.
Inoltre, il Mediatore ricorda che il 10 ottobre 2005 ha aperto un'indagine di propria iniziativa (OI/5/2005) sulla questione dell'accesso ai criteri di valutazione stabiliti dalle giurie. Il Mediatore ritiene opportuno attendere l'esito dell'indagine, poiché la questione sarà trattata in dettaglio in tale ambito. Esprime pertanto l'opinione che, attualmente, non vi sia motivo di proseguire l'indagine nel contesto della denuncia in esame.
Ciononostante, il Mediatore formula le osservazioni critiche in appresso.
3 Le richieste della denunciante3.1 Nella sua denuncia al Mediatore, la denunciante chiedeva che l'EPSO le trasmettesse una copia della sua prova scritta corretta e una copia della griglia di correzione o un modello di traduzione della prova c).
3.2 Alla luce delle conclusioni formulate ai punti 2.3, 2.4 e 2.5, entrambe le richieste presentate dalla denunciante devono essere respinte.
4 ConclusioniSulla base dell'indagine del Mediatore sul caso in esame e anche sulla base delle conclusioni del Mediatore nel caso 674/2004/(MF)PB, che è simile a questo, è necessario formulare la seguente osservazione critica:
Come affermato nella sua decisione sulla denuncia 674/2004/(MF)PB, il Mediatore ritiene che "l’accesso dei candidati a una copia della scheda di valutazione finale della giuria può fornire un'indicazione adeguata della valutazione della giuria per quanto riguarda gli errori e le lacune individuate in una prova. L’utilità delle informazioni fornite nella scheda di valutazione va stimata tenendo conto dell'obiettivo auspicato autorizzando l’accesso alle copie delle prove corrette, come enunciato nella relazione speciale del Mediatore del 18 ottobre 1999, destinata al Parlamento europeo e accettato dalla Commissione europea il 7 dicembre 1999. Pertanto, la scheda di valutazione deve fornire al candidato in questione delle informazioni sufficientemente chiare e precise in vista di tale obiettivo. Quest'obbligo impone, quando la scheda di valutazione riguarda una prova di traduzione, di fornire delle informazioni non solo sui tipi di errori, ma anche sulla gravità e la portata degli errori o delle lacune individuati dalla giuria senza, per questo, imporre un onere amministrativo irragionevole alle giurie." Nel caso in esame, la scheda di valutazione relativa alla prova c) della candidata non conteneva alcuna delle informazioni summenzionate. Inoltre, l'EPSO non ha fornito tali informazioni neppure nel suo parere. Si tratta quindi di un caso di cattiva amministrazione.
Per i motivi indicati al punto 2.10, il Mediatore archivia il caso.
Il Direttore dell'EPSO sarà informato di tale decisione.
Distinti saluti,
Prof. P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) GU C 37A dell'11.2.2004, pag. 1.
(2) GU L 145 del 31.5.2001, pag.43.
(3) Il testo della decisione si trova sul sito web del Mediatore (http://www.ombudsman.europa.eu).
(4) Causa T-19/03 Konstantopoulou / Corte di giustizia [2004] ECR-SC I-A-25 e II-107, paragrafo 61.
(5) Decisione del Parlamento europeo concernente lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore, adottata dal Parlamento il 9 marzo 1994 (GU 1994 L 113, pag. 15) e modificata dalla sua decisione del 14 marzo 2002 (GU 2002 L 92, pag. 13).
(6) Cfr. causa T-19/03 Konstantopoulou contro Corte di Giustizia [2004] ECR-SC I-A-25 e II-107, paragrafo 61.
(7) Le decisioni relative alla denuncia 324/2003/MF e alla denuncia 774/2003/ELB sono reperibili sul sito del Mediatore (http://www.ombudsman.europa.eu).
(8) Cfr. causa T-72/01 Pyres contro Ccommissione [2003] ECR-SC I-A-169 e II-861, paragrafi 63-66; causa T-233/02 Alexandratos e Panagiotou contro Consiglio [2003] ECR-SC I-A-20 (?1) e II-989 , paragrafi 30-31 e causa T-19/03 Konstantopoulou contro Corte di Giustizia, già citata, paragrafi 23-26.
(9) Cfr causa T-118/99 Bonaiti contro Commissione [2001] ECR-SC I-A-25 e II-97, paragrafi 46-47.
(10) La relazione speciale è reperibile sul sito del Mediatore (http://www.ombudsman.europa.eu).
(11) Il testo della decisione del Mediatore è reperibile sul sito del Mediatore (http://www.ombudsman.europa.eu).
(12) Le altre caselle indicavano i seguenti punteggi: 20-27 punti, 28-35 punti e 36-40 punti.
- Export to PDF
- Get the short link of this page
- Share this page onTwitterFacebookLinkedin