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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 432/2004/(IP)PB contro l’Ufficio europeo per la selezione del personale
Decision
Case 432/2004/(IP)PB - Opened on Wednesday | 31 March 2004 - Decision on Wednesday | 23 March 2005
Strasburgo, 23 marzo 2005
Egregio avvocato M.,
in data 2 febbraio 2004, Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo in merito all’esclusione del suo cliente, il sig. S., dal concorso EPSO/B/4/03.
Il 31 marzo 2004 ho trasmesso la denuncia al Direttore dell’Ufficio europeo per la selezione del personale (EPSO). A causa di una svista da parte dell’EPSO, ho ricevuto la traduzione del parere dell’EPSO solamente il 7 settembre 2004, parere che Le ho trasmesso invitandoLa a presentare le Sue osservazioni. Tali osservazioni sono state da Lei inviate in data 22 ottobre 2004.
Con la presente, mi pregio di comunicarLe i risultati delle indagini condotte.
LA DENUNCIA
Il denunciante è un avvocato italiano che sporge denuncia a nome del sig. S., suo cliente. Il sig. S. ha preso parte al concorso EPSO/B/4/03, organizzato dall’Ufficio europeo per la selezione del personale (EPSO) allo scopo di costituire una lista di riserva per l’assunzione di assistenti di lingua italiana. Dal momento che il sig. S. non ha superato il test c), avendo ottenuto 9 punti su 20 mentre il minimo richiesto era 10, egli è stato escluso dal concorso. Il sig. S. ha chiesto all’EPSO di riesaminare la sua candidatura e di poter visionare una copia del proprio elaborato e del test che non ha superato.
Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante afferma che la sua richiesta di riesame non è stata accolta dalla commissione di esame. Egli afferma, altresì, che la richiesta di ottenere una copia del test c) è stata accolta solo in parte, in quanto il sig. S. ha semplicemente ricevuto una copia del formulario ottico contenente le sue risposte e non il test vero e proprio. Il denunciante afferma quanto segue:
(1) I test di preselezione non hanno alcuna attinenza con i profili professionali per i quali la prova è stata bandita ma sono finalizzati esclusivamente a ridurre il numero dei candidati, indipendentemente dalle loro capacità professionali.
(2) Non esistono garanzie relative alla parità di trattamento dei candidati, in particolare per quanto riguarda le conoscenze di cui ciascun candidato è in possesso prima dell’inizio del concorso.
Il denunciante chiede:
(1) che si riesamini la candidatura del sig. S.
(2) che in futuro si proceda ad una migliore organizzazione dei concorsi, affinché la valutazione dei candidati possa avvenire in considerazione dei loro reali requisiti professionali, evitando che i concorsi vengano organizzati sulla base di test generici finalizzati semplicemente a ridurre il numero dei candidati.
Il Mediatore ha ritenuto, tuttavia, che la denuncia si basasse sui seguenti punti: (i) l’EPSO non ha concesso al cliente del denunciante di accedere per intero ai documenti richiesti; (ii) i contenuti dei test di preselezione non hanno alcuna attinenza con i profili professionali per i quali la prova è stata bandita.
Per quanto riguarda le richieste del denunciante, il Mediatore le ha identificate come segue: (i) l’EPSO dovrebbe riconsiderare la candidatura del sig. S.; (ii) l’EPSO dovrebbe consentire al sig. S. di accedere a tutti i documenti da lui richiesti; (iii) nei concorsi futuri il contenuto dei test dovrebbe avere attinenza con i profili professionali per i quali la prova è stata bandita.
L’INCHIESTA
L’approccio del MediatoreIn base all’interpretazione della denuncia data dal Mediatore, l’inchiesta è stata avviata come segue:
Il primo punto identificato dal Mediatore, nonché la prima e la seconda richiesta sono stati giudicati ricevibili. Pertanto, è stato chiesto all’EPSO di esprimere il proprio parere in merito a tali aspetti della denuncia.
Riguardo al secondo punto e alla terza richiesta identificati dal Mediatore, risulta che il denunciante non abbia compiuto i passi amministrativi necessari prima della presentazione della denuncia. Pertanto il Mediatore dichiara che la denuncia è irricevibile in merito a tali aspetti, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4 dello Statuto del Mediatore europeo.
Il parere dell’EPSOLa denuncia è stata trasmessa all’EPSO, che in sintesi ha presentato le seguenti osservazioni:
Il 2 dicembre 2003 il denunciante ha chiesto alla giuria di procedere al riesame della sua prova c). Il 9 gennaio 2004 la giuria ha informato l’interessato di aver riesaminato il test c) e di aver riconfermato la precedente valutazione. Pertanto l’EPSO ritiene di aver già provveduto al riesame della candidatura del sig. S.
Nella sua lettera del 9 gennaio 2004, l’EPSO ha anche inviato al denunciante una copia del formulario ottico contenente le risposte del sig. S. nonché la griglia con le risposte esatte.
Al proprio parere l’EPSO allega una copia del questionario, da trasmettere al denunciante. L’EPSO dichiara di non aver in precedenza rilasciato copie del questionario poiché tale questionario è stato utilizzato in altri diciannove concorsi “paralleli”, diversi per alcuni aspetti solamente riguardo alla lingua in cui erano redatti i test. Sarebbe quindi risultato contro gli interessi dei partecipanti ai primi concorsi diffondere copie del questionario, il cui contenuto era destinato ad essere utilizzato nei concorsi successivi.
Le osservazioni del denuncianteIl parere dell’EPSO è stato inviato al denunciante per consentire all’interessato di presentare le sue osservazioni.
Nelle sue osservazioni, il denunciante ribadisce che i test di preselezione non hanno nessuna attinenza con i profili professionali per i quali la prova è stata bandita, ma sono finalizzati esclusivamente a ridurre il numero dei candidati, indipendentemente dalle loro capacità professionali. Egli sembra anche ribadire e precisare la sua affermazione che non esistono garanzie sulla parità di trattamento dei candidati, in particolare per quanto riguarda le conoscenze di cui ciascun candidato è in possesso prima dell’inizio del concorso. Riguardo a tale questione, il denunciante sembra suggerire che non sia stata adottata alcuna misura atta a garantire che i candidati non conoscessero anticipatamente il contenuto dei test.
LA DECISIONE
1 Osservazioni introduttive1.1 La denuncia è presentata da un avvocato a nome di un cittadino italiano, il sig. S., escluso dal concorso EPSO/B/4/03 per assistenti di lingua italiana, per non aver superato il test c). Il sig. S. ha chiesto all’EPSO di riconsiderare il suo test e di poter visionare una copia del proprio elaborato e del test c). Nella denuncia al Mediatore vengono sollevati i seguenti punti: (1) i test di preselezione non hanno alcuna attinenza con i profili professionali per i quali la prova è stata bandita, ma sono finalizzati esclusivamente a ridurre il numero dei candidati, indipendentemente dalle loro capacità professionali. (2) Non esistono garanzie relative alla parità di trattamento dei candidati, in particolare per quanto riguarda le conoscenze di cui ciascun candidato è in possesso prima dell’inizio del concorso. Il denunciante chiede: (1) che si riesamini la candidatura del sig. S. (2) che in futuro si proceda ad una migliore organizzazione dei concorsi, affinché la valutazione dei candidati possa avvenire in considerazione dei loro reali requisiti professionali, evitando che i concorsi vengano organizzati sulla base di test generici finalizzati semplicemente a ridurre il numero dei candidati. Il Mediatore ha ritenuto, tuttavia, che la denuncia si basasse sui seguenti punti: (i) l’EPSO non ha concesso al cliente del denunciante di accedere per intero ai documenti richiesti; (ii) i contenuti dei test di preselezione non hanno alcuna attinenza con i profili professionali per i quali la prova è stata bandita. Per quanto riguarda le richieste del denunciante, il Mediatore le ha identificate come segue: (i) l’EPSO dovrebbe riconsiderare la candidatura del sig. S.; (ii) l’ EPSO dovrebbe consentire al sig. S. di accedere a tutti i documenti da lui richiesti; (iii) nei concorsi futuri il contenuto dei test dovrebbe avere attinenza con i profili professionali per i quali la prova è stata bandita. In base ai suddetti elementi e alle relative richieste che il Mediatore ha identificato, le indagini in questione sono state avviate come segue:
Il primo punto identificato dal Mediatore, nonché la prima e la seconda richiesta sono stati giudicati ricevibili. Pertanto è stato chiesto all’EPSO di esprime il proprio parere in merito a tali aspetti della denuncia.
Riguardo al secondo punto e alla terza richiesta identificati dal Mediatore, risulta che il denunciante non abbia compiuto i passi amministrativi necessari prima della presentazione della denuncia. Pertanto il Mediatore dichiara che la denuncia è irricevibile in merito a tali aspetti, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4 dello Statuto del Mediatore europeo.
1.2 Il Mediatore si rammarica profondamente per il fatto che il secondo punto sollevato dal denunciante – vale a dire la mancanza di garanzie relative alla parità di trattamento dei candidati, in particolare per quanto riguarda le conoscenze di cui ciascun candidato è in possesso prima dell’inizio del concorso – non sia stato identificato e affrontato all’invio delle indagini in questione. Avendo preso coscienza dell’errore che è stato commesso, il Mediatore ha verificato l’ipotesi di richiedere all’EPSO un supplemento di parere su tale aspetto del caso in esame. Tuttavia, poiché le affermazioni del denunciante a tale proposito sono risultate molto generiche e non suffragate da prove o argomentazioni dettagliate, il Mediatore è giunto alla conclusione che non sussistono motivi sufficienti per ampliare le indagini in questione fino a include tale aspetto. Nondimeno, il denunciante rimane libero di presentare la questione nell’ambito di una nuova denuncia, accludendo prove o argomentazioni attinenti. Occorre rilevare che, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 4 dello Statuto del Mediatore europeo, tale nuova denuncia deve essere preceduta dai passi amministrativi appropriati presso l’EPSO.
2 Accesso ai documenti2.1 In base a quanto affermato dal denunciante, il sig. S. ha solamente ottenuto una copia del formulario ottico contenente le sue risposte e non il documento comprendente il test vero e proprio (nel caso in esame il formulario).
2.2 Al proprio parere l’EPSO allega una copia del questionario ed illustra le motivazioni per cui inizialmente non ha trasmesso tale documento al denunciante. L’EPSO dichiara di non aver in precedenza rilasciato copie del questionario poiché tale documento è stato utilizzato in altri diciannove concorsi “paralleli”, diversi per alcuni aspetti solamente riguardo alla lingua in cui erano redatti i test. L’EPSO ritiene che fosse quindi contrario agli interessi dei partecipanti ai primi concorsi diffondere copie del questionario, il cui contenuto era destinato ad essere utilizzato nei concorsi successivi.
2.3 Nell’ambito delle sue osservazioni sul parere dell’EPSO, il denunciante non presenta ulteriori commenti in merito a tale aspetto della denuncia.
2.4 Alla luce di ciò, risulta che il sig. S. abbia ottenuto accesso al documento che aveva richiesto e che l’EPSO abbia fornito una spiegazione plausibile delle motivazioni per le quali inizialmente non aveva dato accesso al documento in questione. Pertanto il Mediatore ritiene che non si configuri cattiva amministrazione da parte dell’EPSO.
3 Richiesta di riesame3.1 Il denunciante chiede che si proceda al riesame della candidatura del sig. S.
3.2 Nel proprio parere, l’EPSO afferma che il 9 gennaio 2004 (vale a dire prima della presentazione della denuncia in esame), la giuria ha informato il denunciante di aver riesaminato il test c) e di aver riconfermato la precedente valutazione. Pertanto l’EPSO ritiene di aver già provveduto al riesame della candidatura del sig. S.
3.3 In base all’esame della denuncia, al parere dell’EPSO e alle osservazioni del denunciante, il Mediatore ritiene di non disporre di prove o argomentazioni che dimostrino l’ipotesi di cattiva amministrazione nella valutazione espressa dall’EPSO riguardo alla candidatura del sig. S. Pertanto il Mediatore ritiene che non vi siano motivi sufficienti per chiedere all’EPSO di procedere ad una nuova valutazione.
4 ConclusioneIn base alle indagini svolte dal Mediatore in merito alla denuncia in esame, non risulta esservi stata cattiva amministrazione da parte dell’EPSO. Pertanto, il Mediatore archivia il caso.
Il direttore dell'EPSO verrà informato della presente decisione.
Distinti saluti,
Prof. P. Nikiforos DIAMANDOUROS
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