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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 1386/2002/IP contro la Commissione europea
Decision
Case 1386/2002/IP - Opened on Wednesday | 18 September 2002 - Decision on Tuesday | 28 September 2004
Strasburgo, 28 settembre 2004
Egregio Dott. S.,
il 30 luglio 2002 mi è pervenuta la denuncia che ha presentato per conto del Comune di Napoli. La denuncia riguardava la decisione del 30 gennaio 2001 in cui la Commissione chiedeva il rimborso di 9.752.501,87 EUR versati nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale per il progetto "Emissario di Coroglio - Pedemontano di Posillipo - Arena S. Antonio", e revocava il pagamento di 4.131.655,19 EUR originariamente previsti.
Il 18 settembre 2002 ho inoltrato la denuncia al Presidente della Commissione europea. Quest'ultima ha inviato il proprio parere il 19 novembre 2002, parere che Le ho trasmesso con l'invito a formulare osservazioni, cui ha proceduto il 23 gennaio 2003.
La presente per notificarLe l'esito delle indagini da me svolte.
La prego di accettare le mie scuse per il lungo tempo occorso per completare l'esame del Suo caso.
LA DENUNCIA
Secondo l'autore della denuncia, i fatti sostanziali sono i seguenti:
Il 16 febbraio 1988, la Commissione europea ha adottato la decisione C(88)0166041 sulla concessione di un contributo a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale (in appresso FESR) per la costruzione di un sistema fognario (Emissario di Coroglio - Pedemontano di Posillipo - Arena S. Antonio) a Napoli.
Il 29 marzo 1995, il governo italiano ha chiesto una proroga del tempo necessario per realizzare il progetto. Le autorità italiane hanno basato la propria richiesta sull'articolo 12 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2083/93, adottato il 20 luglio 1993, che recita "Le parti delle somme (...) che non hanno formato oggetto di una richiesta di pagamento definitivo alla Commissione entro il 31 marzo 1995, sono da quest'ultima disimpegnate automaticamente entro il 30 settembre 1995, fatti salvi i progetti oggetto di sospensione per motivi giudiziari"(1).
Nel dicembre 1998, la Commissione ha invitato il governo italiano a comprovare i "motivi giudiziari" richiamandosi ai quali aveva chiesto la proroga del tempo necessario per realizzare il progetto in questione. Sulla base del successivo scambio di corrispondenza e delle discussioni tra le autorità italiane e la Commissione, il 30 gennaio 2001 quest'ultima ha deciso di proporre la conclusione del proprio intervento e di annullare l'ultima tranche di 4.131.655,19 EUR. Nel contempo, la Commissione ha chiesto il rimborso di 9.752.501,87 EUR. Con lettera del 22 marzo 2001 alle autorità italiane, la Commissione ha confermato la posizione menzionata nella lettera del 30 gennaio 2001.
Nella sua denuncia al Mediatore, l'autore sostiene: (i) che la decisione della Commissione di recuperare 9.752.501,87 EUR in seguito al rifiuto di rinviare il finanziamento era manifestamente errata. La richiesta fu avanzata sulla base dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2083/93 del 20 luglio 1993; (ii) che vi era stata indebito ritardo da parte della Commissione, la quale ha deciso in merito alla richiesta di rinviare il finanziamento oltre cinque anni dopo la presentazione della stessa; (iii) la Commissione ha violato la procedura di cui all'articolo 3 della decisione della Commissione del 16 febbraio 1988 riguardante il progetto FESR n. 870503006.
L'autore della denuncia sostiene che la Commissione dovrebbe annullare l'ordine di recupero e versare l'importo di 13.884.157,06 EUR corrispondente all'importo originariamente stabilito.
L'INCHIESTA
Il parere della Commissione europeaNel suo parere, la Commissione ha ricordato il quadro fattuale della denuncia fissando i seguenti punti:
Con decisione C(88)0166041 del 16 febbraio 1988 la Commissione ha deciso di cofinanziare la costruzione del sistema fognario Emissario di Coroglio - Pedemontano di Posillipo - Arena S. Antonio, a Napoli. La decisione prevedeva che l'UE concedesse un finanziamento per un massimo di 40 miliardi di ITL(2).
Il 29 marzo 1995 le autorità italiane hanno chiesto alla Commissione di rinviare il termine del 31 marzo 1995 per la richiesta del pagamento definitivo. Esse hanno basato la propria richiesta sull'articolo 12 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2083/93.
L'11 novembre 1998 la Commissione ha notificato alle autorità italiane l'urgenza di procedere alla conclusione del progetto in questione. La Commissione ha invitato le autorità italiane a fornirle le prove a sostegno del fatto che il ritardo nell'esecuzione del progetto era dovuto a motivi giudiziari.
L'11 dicembre 1998 le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione di non essere in grado di presentare le informazioni richieste entro il termine del 31 dicembre 1998 previsto dalla Commissione e che le avrebbero inviate nel gennaio 1999, dopo aver contattato i servizi amministrativi interessati. Il 15 febbraio 2000 le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione una relazione che conteneva le informazioni concernenti il procedimento giudiziario sulla base del quale avevano invitato la Commissione nel 1995 a rinviare il termine della richiesta di pagamento definitivo. Ulteriori informazioni furono inviate alla Commissione il 22 giugno 2000.
Il 30 gennaio 2001, la Commissione ha comunicato alle autorità italiane di non essere in grado di accogliere la loro domanda di rinvio della scadenza del 31 marzo 1995 per la richiesta del pagamento definitivo. La Commissione ritenne che i motivi invocati dalle autorità italiane non potessero essere considerati rientrare nell'ambito dell'articolo 12, del regolamento (CEE) n. 2083/93 del Consiglio. L'istituzione ha quindi proposto di concludere l'intervento finanziario sulla base delle spese certificate dichiarate prima del 31 marzo 1995. Le autorità italiane hanno trasmesso ulteriori informazioni l'8 marzo 2001, chiedendo il pagamento definitivo del finanziamento. Nella loro lettera, le autorità italiane hanno confermato inoltre che il procedimento giudiziario sulla base del quale avevano chiesto il rinvio del pagamento definitivo era successivo alla sospensione del progetto. Sulla base di queste informazioni, la Commissione ha quindi inviato un'ulteriore lettera alle autorità italiane il 22 marzo 2001 in cui confermava la propria decisione del 30 gennaio 2001.
Con lettera del 9 maggio 2001, le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione di non aver osservazioni da formulare sulla posizione della Commissione. La Commissione ha quindi proceduto a concludere il proprio intervento, vale a dire ha cancellato l'ultima tranche di 4.131.655,19 EUR, e ha chiesto il rimborso di 9.752.501,87 EUR.
Il quadro giuridico applicabile al caso in questione è il regolamento (CEE) del Consiglio n. 1787/84 relativo al FESR(3) e l'articolo 12 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2083/93 del 20 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 4254/88 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FESR. In base a questo articolo "Le parti delle somme impegnate a titolo di concessione di contributo per i progetti decisi dalla Commissione anteriormente al 10 gennaio 1989 nel quadro del FESR e che non hanno formato oggetto di una richiesta di pagamento definitivo alla Commissione entro il 31 marzo 1995, sono da quest'ultima disimpegnate automaticamente entro il 30 settembre 1995, fatti salvi i progetti oggetto di sospensione per motivi giudiziari."
Inoltre, l'articolo 3 della decisione della Commissione C(88)0166041 concernente la concessione del contributo a titolo del FESR prevede che "il mancato rispetto di una delle condizioni della presente decisione, comprese quelle riguardanti il termine per la realizzazione del progetto, autorizza la Commissione a ridurre o annullare la sovvenzione concessa a seguito della presente decisione; in tal caso, la Commissione può chiedere la parziale o totale restituzione della somma già versata. Questi ordini di riduzione, annullamento o recupero non possono essere validi senza dare al beneficiario l'opportunità di presentare le proprie osservazioni entro il termine stabilito dalla Commissione".
Per quanto riguarda i motivi della presente denuncia, la Commissione ha sottolineato che, sin dalla creazione delle politiche strutturali, la pianificazione delle misure strutturali rientra nell'ambito della responsabilità congiunta della Commissione e degli Stati membri. La realizzazione delle singole misure rientra invece esclusivamente nell'ambito della responsabilità dello Stato membro interessato. Nel caso in parola, la decisione della Commissione era stata trasmessa alla Repubblica italiana che era l'unico interlocutore della Commissione(4). Tutta la corrispondenza della Commissione relativa a questo caso è stata quindi inviata alla Repubblica italiana.
La Commissione ha ritenuto che la richiesta di annullamento della propria decisione del 29 gennaio 2001, avanzata dall'autore della denuncia, fosse irricevibile in quanto l'autore non era stato direttamente interessato dalla decisione della Commissione. Secondo la giurisprudenza dei tribunali comunitari, perché un richiedente sia direttamente interessato da un provvedimento comunitario rivolto a un'altra persona, il che costituisce una condizione di ricevibilità per un'azione di annullamento avanzata da una persona fisica o giuridica, il provvedimento comunitario contestato deve produrre direttamente effetti sulla sua situazione giuridica e non lasciare alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento stesso incaricati della sua applicazione, applicazione avente carattere meramente automatico e derivante dalla sola normativa comunitaria senza intervento di altre norme intermedie(5). La decisione della Commissione di non considerare ammissibili alcune spese presentate dalle autorità italiane non aveva alcuna incidenza diretta sulla situazione giuridica dell'autore della denuncia ai sensi della giurisprudenza comunitaria. Per analogia con un'azione di annullamento ipoteticamente avanzata dall'autore della denuncia dinanzi al Tribunale di primo grado, che sarebbe stata irricevibile, la Commissione ritenne che la denuncia dell'autore si dovesse considerare irricevibile.
Sulla base delle informazioni in possesso della Commissione, risultava che il progetto era stato sospeso tra il gennaio 1992 e il luglio 1996. La Commissione ritenne che i motivi invocati dalle autorità italiane non potessero essere considerati rientrare nell'ambito dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2083/93 del Consiglio. Sulla base dei documenti giustificativi in suo possesso, risultava che la sospensione dell'esecuzione del progetto era dovuta al rifiuto della regione Campania di accogliere alcune modifiche apportate al piano dal Comune di Napoli. Conseguentemente a questo rifiuto e alla indisponibilità di taluni appezzamenti di terreno interessati dal progetto, l'esecuzione del progetto era stata sospesa. In seguito alla sospensione e all'interruzione dei pagamenti, l'impresa che stava realizzando il progetto trasmise un atto extragiudiziario all'appaltatore. Quest'ultimo ha quindi citato in giudizio il Comune di Napoli. Il procedimento giudiziario invocato dalle autorità italiane era stato quindi la conseguenza della sospensione dei lavori e non la sua origine, come richiesto dal regolamento.
Quanto al presunto indebito ritardo della sua decisione sulla domanda di proroga per la richiesta del pagamento definitivo, la Commissione ha evidenziato di aver adottato la sua decisione sulla base dei documenti che le erano stati trasmessi dalle autorità italiane. La richiesta avanzata dalle autorità italiane il 29 marzo 1995 non conteneva sufficienti documenti giustificativi che consentissero all'istituzione di decidere se la domanda fosse ben fondata. In questa lettera le autorità italiane promisero di presentare una dettagliata relazione alla Commissione a giustificazione della propria richiesta. L'11 novembre 1998, la Commissione ha invitato le autorità italiane a trasmettere tutta la documentazione pertinente riguardante il procedimento giudiziario entro la fine di dicembre. Le autorità italiane non trasmisero però la documentazione richiesta se non rispettivamente il 15 febbraio e il 22 giugno 2000. Il 31 gennaio 2001, la Commissione comunicò alle autorità italiane la propria intenzione di concludere l'intervento finanziario sulla base delle spese certificate dichiarate prima del 31 marzo 1995. Le autorità italiane inviarono ulteriori informazioni l'8 marzo 2001 chiedendo il pagamento definitivo. Dal momento che non esistevano elementi che avrebbero potuto giustificare una posizione diversa da parte della Commissione, l'istituzione ribadì la sua posizione con lettera del 22 marzo 2001.
Quanto alla presunta violazione della procedura prevista dall'articolo 3 della decisione della Commissione C(88)0166041 del 16 febbraio 1988, l'istituzione sottolineò che la decisione di concludere l'intervento finanziario per il progetto in questione non si era basata sull'articolo 3 della decisione di concessione del finanziamento. La base giuridica pertinente in questo caso era costituita dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2083/93 del Consiglio.
Le osservazioni dell'autore della denunciaNelle proprie osservazioni sul parere della Commissione, l'autore della denuncia mantenne sostanzialmente la propria posizione.
A suo parere, l'interpretazione dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2083/93 del Consiglio fornita dalla Commissione era errata. Secondo l'autore della denuncia, la Commissione avrebbe dovuto accettare la domanda di proroga presentata dalle autorità italiane. Egli riteneva inoltre che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2083/93 non dovesse applicarsi in questo caso, in quanto entrato in vigore dopo l'approvazione del progetto in questione.
L'autore sottolineava inoltre che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2083/93 non prevedeva la possibilità di chiedere il totale o parziale rimborso del finanziamento ma unicamente la possibilità che "le parti delle somme impegnate a titolo di concessione di contributo per i progetti decisi dalla Commissione anteriormente al 10 gennaio 1989 nel quadro del FESR e che non hanno formato oggetto di una richiesta di pagamento definitivo alla Commissione entro il 31 marzo 1995 siano da quest'ultima disimpegnate automaticamente".
LA DECISIONE
1 Osservazioni preliminari1.1 Nel suo parere, la Commissione ha sostenuto che la richiesta dell'autore della denuncia di annullare la sua decisione del 29 gennaio 2001 fosse inammissibile in quanto l'autore della denuncia non era stato direttamente interessato dalla decisione della Commissione. La Commissione ha fatto riferimento alla giurisprudenza dei tribunali comunitari secondo la quale una delle condizioni di ricevibilità di un'azione di annullamento avviata da una persona fisica o giuridica è che il provvedimento comunitario contestato produca direttamente effetti sulla sua situazione giuridica e non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento stesso incaricati della sua applicazione, applicazione avente carattere meramente automatico e derivante dalla sola normativa comunitaria senza intervento di altre norme intermedie(6). In analogia con un'azione di annullamento ipoteticamente avviata dall'autore della denuncia dinanzi al Tribunale di primo grado, che sarebbe stata irricevibile, la Commissione ritenne che la denuncia presentata al Mediatore dovesse essere ritenuta irricevibile.
1.2 L'articolo 195 del trattato autorizza il Mediatore europeo a ricevere denuncie di ogni cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, e riguardante casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.
Per quanto riguarda il caso in parola, il Mediatore ha deciso di aprire un'inchiesta in merito alla denuncia in quanto, previo attento esame di quest'ultima, ha ritenuto che fossero soddisfatti tutti i criteri di ricevibilità. L'articolo 195 non richiede che l'autore della denuncia sia direttamente interessato dalla decisione contestata ai fini della presentazione di una denuncia al Mediatore.
1.3 Per quanto riguarda la decisione in appresso, il Mediatore ritiene che sia preferibile esaminare innanzitutto la seconda affermazione dell'autore della denuncia, riguardante il presunto indebito ritardo della Commissione, prima di affrontare l'aspetto sostanziale della decisione della Commissione dallo stesso contestata.
2 Il presunto indebito ritardo della Commissione nell'esame della richiesta del governo italiano di prorogare il tempo necessario per la costruzione di un sistema fognario a Napoli2.1 L'autore della denuncia ha sostenuto che la Commissione ha indebitamente ritardato la propria decisione sulla richiesta avanzata dal governo italiano il 29 marzo 1995 oltre cinque anni dopo la sua presentazione. È indiscutibile che la Commissione ha deciso in merito a tale domanda solo nel 2001.
2.2 Nel suo parere, la Commissione ha spiegato quali azioni aveva adottato dalla data della richiesta avanzata dalle autorità italiane fino alla sua decisione definitiva. Secondo la Commissione, la richiesta avanzata dalle autorità italiane il 29 marzo 1995 non conteneva sufficienti documenti giustificativi che consentissero all'istituzione di decidere se la richiesta fosse ben fondata. Le autorità italiane promisero di presentare una relazione dettagliata alla Commissione per giustificare la propria richiesta. L'11 novembre 1998, la Commissione le ha invitate a trasmettere tutta la documentazione pertinente e riguardante il procedimento giudiziario entro la fine di dicembre. Le autorità italiane non hanno però inviato la documentazione richiesta se non rispettivamente il 15 febbraio e il 22 giugno 2000. Il 31 gennaio 2001, la Commissione ha comunicato alle autorità italiane la sua intenzione di concludere il progetto in quanto, sulla base delle informazioni fornite da queste ultime, l'istituzione non poteva accogliere la richiesta di proroga per la realizzazione del progetto in questione. Le autorità italiane hanno inviato ulteriori informazioni l'8 marzo 2001 e hanno chiesto il pagamento definitivo. Dal momento che non esisteva alcun elemento che avrebbe potuto giustificare una posizione diversa della Commissione, l'istituzione ha ribadito la sua posizione con lettera del 22 marzo 2001.
2.3 In considerazione di quanto precede, il Mediatore ritiene che la Commissione abbia fornito una ragionevole spiegazione per il lungo periodo trascorso tra la richiesta avanzata dalla autorità italiane e la propria decisione definitiva.
2.4 Il Mediatore ritiene quindi che non vi sia cattiva amministrazione in relazione a questo aspetto del caso.
3 L'ordine di recupero della Commissione3.1 L'autore della denuncia sostiene che la decisione della Commissione di recuperare 9.752.501,87 EUR a seguito del suo rifiuto di rinviare il finanziamento fosse manifestamente errata. La richiesta è stata avanzata in base all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2083/93 del 20 luglio 1993.
3.2 Nel suo parere, la Commissione ha sottolineato che i "motivi giudiziari" invocati dalle autorità italiane non potevano essere ritenuti rientrare nell'ambito dell'articolo 12 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2083/93. Sulla base dei documenti giustificativi in possesso della Commissione, risultava che la sospensione dell'esecuzione del progetto fu dovuta al rifiuto della regione Campania di accogliere alcune modifiche apportate al piano dal Comune di Napoli. Conseguentemente a questo rifiuto e alla indisponibilità di taluni appezzamenti di terreno connessi al progetto, ne era stata sospesa l'esecuzione. A seguito di questa sospensione e dell'interruzione dei pagamenti, l'impresa che stava realizzando il progetto ha trasmesso un atto extragiudiziario all'appaltatore. Quest'ultimo ha quindi citato in giudizio il Comune di Napoli. Il procedimento giuridico invocato dalle autorità italiane era stato quindi la conseguenza della sospensione dei lavori e non la sua origine come richiesto dal regolamento.
3.3 L'obiettivo del regolamento (CEE) n. 2083/93, che costituiva la base giuridica della decisione della Commissione nel caso in parola, sembrava essere quello di concludere tutti i progetti decisi dalla Commissione entro il 1° gennaio 1989 nel quadro del FESR e ancora in sospeso entro il 31 marzo 1995, a meno che non si applicasse l'eccezione prevista dall'articolo 12. L'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2083/93 del Consiglio prevede che "Le parti delle somme impegnate a titolo di concessione di contributo per i progetti decisi dalla Commissione anteriormente al 10 gennaio 1989 nel quadro del FESR e che non hanno formato oggetto di una richiesta di pagamento definitivo alla Commissione entro il 31 marzo 1995, sono da quest'ultima disimpegnate automaticamente entro il 30 settembre 1995, fatti salvi i progetti oggetto di sospensione per motivi giudiziari".
3.4 Il Mediatore rileva che la Commissione aveva adottato la sua decisione per questo caso entro il 1° gennaio 1989 ed era ancora in sospeso il 31 marzo 1995. Sembra quindi che la decisione della Commissione di basare la propria decisione sul regolamento (CEE) n. 2083/93 fosse corretta. Inoltre, giova rilevare che le autorità italiane stesse hanno basato sul regolamento (CEE) n. 2083/93 la propria domanda di rinvio del termine per la richiesta del pagamento definitivo.
3.5 Nelle proprie osservazioni, l'autore della denuncia ha ritenuto che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2083/93 non dovesse applicarsi al caso in parola, in quanto entrato in vigore dopo l'approvazione del progetto in questione.
3.6 L'autore della denuncia sembra quindi suggerire che l'approccio della Commissione nel caso in parola si fondi su un'applicazione retroattiva del regolamento 2083/93. L'articolo 12 di questo regolamento fu adottato però proprio per i casi come questo in cui la decisione della Commissione di concedere l'assistenza finanziaria era stata adottata prima del 1989. Giova inoltre rilevare che il regolamento 2083/93 fu adottato il 20 luglio 1993, quasi due anni prima della scadenza del termine del 31 marzo 1995 stabilito al suo articolo 12. Il Mediatore ritiene quindi che l'autore della denuncia non abbia dimostrato perché l'articolo 12 del regolamento 2083/93 non dovrebbe applicarsi nel caso in questione.
3.7 Sulla base delle informazioni acquisite durante la presente indagine, il Mediatore ritiene che la posizione della Commissione secondo la quale l'eccezione prevista dall'articolo 12 del regolamento citato non è applicabile nel caso in questione sembri essere ragionevole.
3.8 In queste circostanze, il Mediatore ritiene che la posizione della Commissione secondo la quale non le era possibile versare ulteriori pagamenti al governo italiano (in particolare per quanto riguarda l'ultima tranche di 4.131.655,19 EUR) fosse ragionevole.
3.9 Quanto all'ordine di recupero, il Mediatore rileva che la Commissione ha chiesto la restituzione di quelle somme per le quali le autorità italiane non avevano provveduto a presentare una fattura entro il 31 marzo 1995. Si trattava di un importo di 9.752.501,87 EUR. L'importo sembra sia stato ottenuto detraendo 13,3 miliardi di ITL, corrispondenti al 50% dei costi che erano stati debitamente dichiarati, dalla somma che era già stata versata dalla Commissione (32 miliardi di ITL).
Il Mediatore rileva che la decisione C(88)0166041 prevede che l'UE debba sostenere il 50% dei costi del progetto fino a un massimo di 40 miliardi di ITL. La richiesta dell'autore della denuncia che la Commissione annulli il suo ordine di recupero significherebbe in effetti che l'UE dovrebbe sostenere più del 50% dei costi che erano stati dichiarati entro il 31 marzo 1995. Il Mediatore ritiene che l'autore della denuncia non abbia presentato prove sufficienti dalle quali risulti che ciò costituisce in effetti l'interpretazione più ragionevole dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2083/93.
Occorre inoltre rilevare in tale contesto che il governo italiano, che rappresentava la controparte della Commissione in questo caso, non ha avanzato obiezioni all'interpretazione della Commissione.
3.10 Il Mediatore ritiene che l'interpretazione del regolamento (CEE) n. 2083/93 fornita dalla Commissione risulti ragionevole e che l'istituzione non sia andata al di là della propria legittima potestà quando ha deciso di chiedere la restituzione di 9.752.501,87 EUR.
3.11 Il Mediatore ritiene pertanto che non vi sia cattiva amministrazione in relazione a questo aspetto del caso.
4 La presunta violazione da parte della Commissione della decisione C(88)01660414.1 Nella propria denuncia, l'autore ha sostenuto che la Commissione avrebbe violato la procedura prevista dall'articolo 3 della decisione della Commissione del 16 febbraio 1998 per quanto riguarda il progetto FESR n. 870503006.
4.2 La Commissione ha sottolineato che la decisione pertinente si era basata unicamente sull'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2083/93 e non sull'articolo 3 della decisione della Commissione C(88)0166041 del 16 febbraio 1988.
4.3 Alla luce della conclusione raggiunta al punto 3.5 della presente decisione secondo la quale la decisione della Commissione di basare la propria decisione sul regolamento (CEE) n. 2083/93 non era stata scorretta, il Mediatore ritiene che non vi sia cattiva amministrazione in relazione a questo aspetto del caso.
5 Le richieste dell'autore della denuncia5.1 L'autore della denuncia ha chiesto che la Commissione annulli l'ordine di recupero e versi l'importo di 13.884.157,06 EUR, vale a dire l'importo di 9.752.501,87 EUR di cui la Commissione aveva chiesto il rimborso, e l'importo di 4.131.655,19 EUR corrispondente all'ultima tranche cancellata dall'istituzione.
5.2 Alla luce dei risultati cui è pervenuto il Mediatore per quanto riguarda le asserzioni dell'autore della denuncia (cfr. punti 3.7 e 3.10), il Mediatore ritiene che non se ne possano accogliere le richieste.
5.3 Giova rilevare tuttavia che la presente decisione affronta unicamente gli aspetti del caso relativi al finanziamento concesso dalla Commissione al governo italiano per quanto riguarda il progetto in parola. Essa non affronta quindi eventuali rivendicazioni che l'autore della denuncia potrebbe avanzare in capo al governo italiano in base al diritto nazionale.
6 ConclusioneSulla base delle indagini effettuate dal Mediatore in merito a questa denuncia, non sembra esservi cattiva amministrazione da parte della Commissione europea. Il Mediatore decide quindi di archiviare il caso.
Distinti saluti,
Prof. P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) Regolamento (CEE) n. 2083/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, GU L 193, del 31 luglio 1993, pag. 13.
(2) La decisione C(88)0166041 prevedeva inoltre che l'UE dovesse sostenere il 50% dei costi del progetto.
(3) Regolamento (CEE) n. 1787/84 del Consiglio del 19 giugno 1984 sul Fondo europeo di sviluppo regionale, GU L 169 del 28 giugno 1984, pag. 1.
(4) Causa C-291/89 Interhotel/Commission Racc. I [1991] , pag. 2257.
(5) Causa C-386/96 Dreyfus/Commission Racc. I [1998], pag. 2309.
(6) Causa C-386/96 Dreyfus/Commission, Racc. I [1998], pag. 2309.
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