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Decisione sul modo in cui la Commissione europea ha trattato una denuncia relativa ad una discarica abusiva in Italia (denuncia 1234/2022/LM)

Egregio signor X,

Nel mese di giugno 2022 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo sul modo in cui la Commissione europea ha trattato la Sua denuncia di infrazione [CHAP (2021)03429] contro l’Italia.

Nella Sua denuncia alla Commissione Lei sosteneva che l’esistenza di una discarica non autorizzata nel comune di Reggio Calabria, Italia, costituisse una violazione del diritto ambientale dell'UE. Lei ha sostenuto che tale discarica è stata utilizzata per disperdere nell'ambiente rifiuti pericolosi, come olio esausto per motori, toner per fotocopiatrici e batterie. Lei ha inoltre informato la Commissione di aver presentato numerose denunce alle autorità italiane in merito a tale discarica ma che tutte sono rimaste senza risposta. In conclusione, Lei ritiene che le autorità italiane stiano violando la Direttiva 2004/35/CE[1] e la Direttiva 2008/99/CE[2].

Nella Sua denuncia alla Mediatrice Lei sostiene che, nel valutare la Sua denuncia di infrazione, la Commissione non ha intrapreso azioni efficaci e si è basata su informazioni false fornite dalle autorità italiane. A Suo parere, la Commissione ha erroneamente archiviato la Sua denuncia sostenendo che non vi fossero prove sufficienti di una sistematica inosservanza del diritto UE.

Dopo un'attenta analisi di tutte le informazioni che ci sono state fornite, abbiamo deciso di chiudere l’indagine con la seguente conclusione:

Non vi è stata cattiva amministrazione da parte della Commissione europea[3].

La Commissione dispone di un ampio potere discrezionale nel decidere se e quando avviare una procedura di infrazione[4]. La sua politica in materia di violazioni del diritto dell'UE è illustrata nella comunicazione "Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione"[5]. La Mediatrice può valutare se la Commissione abbia chiaramente spiegato la sua posizione e se abbia dato al denunciante la possibilità di presentare osservazioni prima di archiviare un caso. Per quanto concerne il merito di una denuncia di infrazione, tuttavia, la Mediatrice può intervenire (chiedendo alla Commissione di esaminare nuovamente la denuncia) soltanto qualora vi sia un elemento che suggerisca che la Commissione abbia commesso un errore manifesto nella presentazione degli elementi di fatto o di diritto.

Prendiamo atto del fatto che la Commissione Le ha dato la possibilità di presentare dei commenti in merito alla sua posizione prima di archiviare il caso. Riteniamo inoltre che la Commissione Le abbia fornito informazioni chiare sulla sua posizione. La Commissione ha constatato che la questione in esame non fosse connessa alla mancanza di legislazione ambientale o di sanzioni pertinenti in caso di inosservanza, dal momento che la legge italiana n. 68/2015 ha istituito una serie di reati ambientali, tra cui quello di inquinamento ambientale e disastro ambientale. La questione era piuttosto garantire il rispetto del diritto UE. La Commissione ha affermato che l'obbligo di garantire il rispetto del diritto UE incombe in primo luogo alle autorità amministrative e giudiziarie degli Stati membri, le quali devono effettuare controlli adeguati ed intervenire in caso di violazione della legge. La Commissione ha inoltre illustrato la sua prassi consolidata di concentrarsi, in via prioritaria, sulle violazioni più significative del diritto UE che rivelano una inosservanza generale, persistente e sistematica della legislazione UE. La Commissione ha affermato che non avvierà una procedura d'infrazione sulla questione oggetto della Sua denuncia in quanto sembra che si tratti di un caso isolato, in assenza di prove che lo stesso problema si sia verificato in altri luoghi. La Commissione ha tuttavia contattato le autorità italiane in merito alla questione. Queste ultime hanno informato la Commissione che i rifiuti presenti sul sito sono stati rimossi, come confermato da un rapporto di ispezione, e che è in corso un'indagine preliminare per valutare il livello di contaminazione ambientale.

Riteniamo che le spiegazioni fornite dalla Commissione siano ragionevoli. Non abbiamo riscontrato nessun elemento che suggerisca che la Commissione abbia interpretato in modo manifestamente erroneo gli elementi di fatto o di diritto. La scelta di concentrarsi su casi di inosservanza generale, persistente e sistematica del diritto UE rientra nella discrezionalità della Commissione. La Commissione ha sufficientemente spiegato perché ritiene che la Sua denuncia non rientri tra tali casi.

Comprendiamo che questo non sia l’esito da Lei desiderato, ma speriamo che queste spiegazioni Le siano utili.

Distinti saluti.

 

Tina Nilsson

Capo dell’unità Gestione dei casi

Strasburgo, 25/07/2022

 

 

[1] Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

[2] Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente.

[3] Informazioni complete sulla procedura e i diritti relativi alle denunce sono pubblicati su https://www.ombudsman.europa.eu/it/document/70707.

[4] Si veda la sentenza della Corte del 14 febbraio 1989, Starfruit contro Commissione, 247/87: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A61987CJ0247.

[5] Si veda https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0119(01)&from=EN