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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 346/2001/IP contro la Commissione europea
Decision
Case 346/2001/IP - Opened on Monday | 26 March 2001 - Decision on Wednesday | 24 October 2001
Egregio Signor S.,
Il 9 marzo 2001 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo concernente la decisione della Commissione di selezionare l'IRSSAE Lombardia, nel quadro del programma europeo "Anno Europeo delle Lingue 2001".
Il 26 marzo 2001 ho trasmesso la denuncia al Presidente della Commissione europea. Il 5 giugno 2001 la Commissione ha trasmesso il suo parere, che Le ho inviato con l'invito ad esprimere le Sue eventuali osservazioni. Non risulta che siano pervenute osservazioni da parte Sua.
Con la presente mi pregio di comunicarLe i risultati delle indagini realizzate.
LA DENUNCIA
Con decisione n. 1934/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, l'anno 2001 è stato designato Anno Europeo delle Lingue (in prosieguo AEL).
Per realizzare gli obiettivi esposti nella decisione, la Commissione europea ha lanciato un invito a presentare proposte(1) aperto a organizzazioni dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo. Inoltre, ha creato un Forum di discussione sul sito Web della Commissione in cui ciascuno poteva fornire dei contributi ed avere uno scambio di opinioni con altri utenti.
L'organizzazione italiana IRSSAE Lombardia ha partecipato all'invito a presentare proposte e la Commissione ha deciso di selezionare il progetto.
Il denunciante è intervenuto sul Forum di discussione sollevando alcuni dubbi per quanto riguarda la decisione della Commissione di selezionare il progetto presentato dall'IRSSAE Lombardia. Egli ha ipotizzato un possibile caso di conflitto d'interessi, dato che l'ente beneficiario era tempo stesso uno degli organismi di valutazione.
La Commissione ha ritirato il contributo del denunciante dal Forum di discussione.
Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante ha asserito che la decisione della Commissione di rimuovere il suo contributo dal Forum di discussione, unilateralmente e senza fornire spiegazioni, era contraria principio della libertà di espressione.
Egli ha inoltre richiesto che la Commissione chiarisse il potenziale conflitto d'interessi suscitato dalla selezione dell'IRSSAE Lombardia, che figurava tra gli organismi di valutazione.
L'INDAGINE
Il parere della CommissioneNel suo parere sulla denuncia la Commissione ha espresso in sintesi i seguenti commenti:
Per quanto riguarda il primo motivo di reclamo del denunciante, l'istituzione ha ricordato che le regole concernenti l'uso del Forum di discussione per l'Anno Europeo delle Lingue 2001 (www.eurolang2001.org) erano disponibili nel sito nelle undici lingue ufficiali dell'Unione. Il denunciante doveva pertanto esserne al corrente come pure del fatto che, secondo quanto previsto dai "termini e condizioni", l'utilizzo del sito implicava l'accettazione delle condizioni per l'utilizzo.
Secondo tali regole, la Commissione europea e il Consiglio d'Europa o gli amministratori del sito EurO&M, che operano per loro conto, si riservano il diritto di rifiutare o rimuovere qualsiasi contributo senza preavviso e senza fornire alcuna motivazioni. Con tale disposizione non si intende soffocare il dibattito, tuttavia i contributi non devono essere offensivi per individui, imprese e paesi specifici. I contributi che per contenuto o lessico sono giudicati ingiuriosi, scurrili, diffamatori, oltraggiosi o comunque pregiudizievoli, possono essere rimossi senza giustificazione.
Tuttavia, malgrado tale disposizione, l'istituzione ha fatto presente che nello stesso giorno in cui era stato ritirato il messaggio del denunciante, era stato inviato un messaggio all'indirizzo di posta elettronica fornito da quest'ultimo. Tale messaggio conteneva una spiegazione dei motivi alla base della decisione della Commissione di eliminare il suo contributo, cioè che il messaggio era ritenuto diffamatorio nei confronti della Commissione e di un non meglio specificato ente IRRSAE in Italia. Veniva inoltre inviata al denunciante una copia in italiano delle "Regole della casa".
Per quanto riguarda il secondo motivo di reclamo del denunciante, la Commissione ha sottolineato che la procedura di selezione delle domande ricevute era stata svolta in conformità con la decisione 1934/2000 che ha stabilito l'AEL.
L'articolo 4, paragrafo 2 della decisione prevede che "ogni Stato membro designa un organo o più organi appropriati, incaricandoli di organizzare la sua partecipazione all'Anno Europeo delle lingue e di occuparsi del coordinamento e dell'attuazione, a livello nazionale, delle azioni previste dalla presente decisione, anche coadiuvando la Commissione nella procedura di selezione di cui all'articolo 7".
L'articolo 7, paragrafo 1 stabilisce che "Le domande di cofinanziamento (...) sono presentate alla Commissione tramite l'organo o gli organi designato/i a norma dell'articolo 4, paragrafo 2. Esse includeranno informazioni che consentano di valutare i risultati finali secondo criteri obiettivi. La Commissione tiene in massima considerazione la valutazione fornita degli organi in questione".
La Commissione ha fatto presente che l'IRSSAE Lazio era stata designata dal Ministero della pubblica istruzione italiano quale punto di contatto nazionale per l'Italia, con lettera del 19 luglio 2000. Tale nomina era stata il risultato di due richieste della Commissione, fatte il 10 gennaio e il 10 luglio 2001 al Rappresentante permanente dell'Italia, di nominare due persone che rappresentassero l'Italia nel Comitato degli esperti e un punto di contatto nazionale in Italia per l'attuazione delle misure dell'AEL.
Pertanto l'istituzione non era coinvolta in tale selezione.
Il progetto presentato dall'IRRSAE Lombardia, a nome della rete IRSSAE in Italia, era uno dei 18 progetti ricevuti dall'Italia.
Il 30 ottobre 2000 la Commissione ha ricevuto una notifica dall'IRRSAE Lazio, punto di contatto nazionale per l'Italia, in cui tale ente segnalava un caso di conflitto d'interessi, dato che figurava nei contenuti e nella partnership del progetto. Di conseguenza, l'IRRSAE Lazio non ha preso parte al processo di adozione delle decisioni che aveva portato alla selezione del progetto presentato dall'IRRSAE Lombardia.
Infine, la Commissione ha sottolineato che non vi era conflitto d'interessi poiché la nomina dell'ente nazionale era materia interamente gestita dallo Stato membro interessato. L'ente nazionale responsabile per la selezione ha dichiarato esso stesso un interesse e pertanto non ha preso parte al processo di adozione delle decisioni e il rappresentante dello Stato membro si è astenuto dalla decisione di approvare l'elenco dei progetti.
Le osservazioni del denuncianteIl parere della Commissione è stato trasmesso al denunciante perché esprimesse le sue osservazioni. Al Mediatore non consta di avere ricevuto alcuna osservazione.
LA DECISIONE
1 La decisione della Commissione di rimuovere il contributo del denunciante dal Forum di discussione1.1 Il denunciante ha asserito che la decisione della Commissione di ritirare il suo contributo dal Forum di discussione, unilateralmente e senza fornire spiegazioni, era contrario al principio della libertà di espressione.
1.2 La Commissione ha sottolineato che le regole per l'uso del Forum di discussione per l'AEL 2001 erano disponibili sul sito nelle undici lingue ufficiali dell'Unione. Il denunciante doveva pertanto esserne al corrente. Secondo tali regole, la Commissione europea e il Consiglio d'Europa, o gli amministratori del sito EurO&M, che operano per loro conto, si riservano il diritto di rifiutare o rimuovere qualsiasi contributo senza preavviso e senza fornire alcuna motivazione.
Tuttavia, malgrado tale disposizione, nello stesso giorno in cui il messaggio del denunciante era stato rimosso, era stato inviato un messaggio all'indirizzo di posta elettronica fornito da quest'ultimo. Il messaggio conteneva una spiegazione dei motivi alla base della decisione della Commissione di eliminare il suo contributo, cioè che il messaggio era considerato diffamatorio nei confronti della Commissione e di un non meglio specificato ente IRRSAE in Italia.
1.3 Secondo quanto indicato nei "Termini e condizioni" delle Regole della casa concernenti l'utilizzo del Forum di discussione, tutti i contributi dovevano essere relativi agli obiettivi dell'AEL, cioè dovevano riferirsi alla promozione dell'apprendimento delle lingue e allo sviluppo di competenze plurilinguistiche.
1.4 Il Mediatore ritiene che quando la Commissione ha deciso di sopprimere il contributo del denunciante dal Forum di discussione, essa abbia agito in conformità con le regole stabilite e che la Commissione abbia fornito le ragioni della sua decisione in un messaggio inviato al denunciante.
1.5 Non risulta che la Commissione si sia resa responsabile di cattiva amministrazione per quanto riguarda quest'aspetto del caso.
2. L'asserito conflitto d'interessi2.1 Il denunciante ha chiesto che la Commissione chiarisse il potenziale conflitto d'interessi suscitato dalla selezione della IRSSAE Lombardia, dal momento che si trattava di uno degli organismi incaricati della selezione dei progetti.
2.2 La Commissione ha sottolineato che la procedura di selezione delle domande ricevute era stata svolta in conformità della decisione 1934/2000 che ha stabilito l'AEL, e di non essere coinvolta nella nomina del punto di contatto nazionale per l'Italia, l'IRRSAE Lazio. Tale questione era stata decisa unicamente dallo Stato membro interessato.
2.3 Il progetto presentato dall'IRRSAE Lombardia era uno dei 18 progetti ricevuti dall'Italia.
2.4 Con comunicazione del 10 ottobre 2000 l'ente nazionale responsabile della selezione a livello nazionale ha dichiarato il suo interesse nel progetto presentato dall'IRRSAE Lombardia. Pertanto esso non ha preso parte nel processo di adozione delle decisioni ed il rappresentante dello Stato membro si è astenuto dalla decisione di approvare l'elenco dei progetti.
2.5 Il Mediatore ritiene che in base alle informazioni fornite dalla Commissione e non confutate dal denunciante, non vi siano motivi per mettere in discussione la procedura di selezione svolta dalla Commissione.
2.6 Non risulta che la Commissione si sia resa responsabile di cattiva amministrazione per quanto riguarda quest'aspetto del caso.
3 ConclusioneSulla base delle indagini svolte dal Mediatore relativamente alla presente denuncia, non risulta che la Commissione europea si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.
Della presente decisione verrà informato anche il presidente della Commissione europea.
Distinti saluti,
Jacob SÖDERMAN
(1) Invito a presentare proposte (EAC/66/00), G.U. C 257 dell'8.9.2000, pagg. 06-11.
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