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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 1440/2000/IP contro la Commissione europea
Decision
Case 1440/2000/IP - Opened on Thursday | 07 December 2000 - Decision on Wednesday | 30 May 2001
Gentile Signora M.,
Il 30 ottobre 2000 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo nella sua veste di Presidente dell'associazione culturale italiana "Kalón". La denuncia, presentata contro la Commissione europea aveva per oggetto la presunta ingiusta esclusione da parte dell'istituzione del progetto presentato dalla Sua associazione a seguito dell'invito a presentare candidature n. 2000/C 101/08 dell'8 aprile 2000 nel quadro del programma "Cultura 2000".
Il 7 dicembre 2000 ho trasmesso la denuncia al Presidente della Commissione europea. L'8 marzo 2000 la Commissione europea ha inviato il suo parere che Le ho inviato il 12 marzo 2000 con l'invito a esprimere le Sue osservazioni. Queste mi sono state inviate il 12 aprile 2000.
Con la presente mi pregio di comunicarLe i risultati delle indagini realizzate.
Onde evitare malintesi è importante ricordare che il trattato CE autorizza il Mediatore europeo a indagare su possibili casi di cattiva amministrazione solo nelle attività delle istituzioni e degli organi comunitari. Lo Statuto del Mediatore europeo prevede specificamente che l'azione di qualsiasi altra autorità o persona non può costituire oggetto di denunce presentate al Mediatore.
Pertanto le indagini del Mediatore nella presente denuncia sono state volte a esaminare se vi fosse stata cattiva amministrazione nelle attività della Commissione europea.
LA DENUNCIA
Facendo seguito all'invito a presentare candidature, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'8 aprile 2000 nell'ambito del programma "Cultura 2000", l'associazione italiana "Kalón", ha presentato il progetto "9 artisti per 90 giorni - potere e sogno".
Con lettera dell'8 agosto 2000, la Commissione ha informato la denunciante che la candidatura presentata dalla sua associazione non era stata accettata. Secondo la Commissione, il progetto (i) non implicava il numero minimo richiesto di tre coorganizzatori (assenza della firma obbligatoria sul formulario di candidatura) e (ii) non era stato presentato alla Commissione dalle autorità competenti dello Stato capofila del progetto tramite la sua Rappresentanza permanente presso l'Unione europea.
Il 18 settembre 2000, la denunciante ha chiesto all'istituzione di riconsiderare la sua decisione. Essa contestava la prima ragione addotta dalla Commissione per giustificare l'esclusione asserendo che, secondo quanto consentito dal Vademecum sulla gestione delle sovvenzioni, essa aveva accluso una dichiarazione firmata dai coorganizzatori concernente la loro partecipazione al progetto. Per quanto riguarda la seconda motivazione dell'esclusione, essa riconosceva che l'associazione aveva commesso un errore allorché aveva inviato la candidatura. Essa se ne scusava e rilevava che ciò era dovuto al gran numero di documenti da compilare e alla complessità delle informazioni contenute nel Vademecum sulla gestione delle sovvenzioni.
Alla luce di quanto sopra, la denunciante ha presentato una denuncia al Mediatore in cui formulava i seguenti rilievi:
- la Commissione non aveva esaminato accuratamente il progetto presentato dalla associazione "Kalón", benché quest'ultimo rispondesse ai criteri specificati nell'invito a presentare candidature;
- la Commissione non aveva risposto alla sua lettera del 18 settembre 2000.
L'INDAGINE
Il parere della Commissione europeaNel suo parere sulla denuncia la Commissione ha dichiarato in sintesi quanto segue:
Per quanto riguarda il primo rilievo della denunciante, l'istituzione ha ricordato che "Kalón" aveva presentato un progetto nella categoria "Azioni specifiche, innovative e/o sperimentali" prevista a titolo di misura d'attuazione del programma Cultura 2000. Secondo il punto III d) dell'Attuazione del programma per l'anno 2000 e invito a presentare candidature, avrebbe dovuto trattarsi di un progetto " (...) che promuova il dialogo interculturale e uno scambio reciproco fra le culture europee e le altre culture e si svolga nei paesi terzi in collaborazione con gli Istituti di cultura e/o con gli altri operatori culturali degli Stati membri e dei paesi terzi interessati su temi culturali europei di interesse comune. Le azioni devono coinvolgere tre istituzioni culturali e/o altri operatori culturali pubblici stabiliti nei paesi in questione. Le proposte relative a tali azioni vengono comunicate alla Commissione dalle autorità competenti dello Stato capofila del progetto tramite le rispettive rappresentanze permanenti presso l'Unione europea".
La procedura di selezione del progetto, articolata in tre fasi, è stata svolta dai servizi della Commissione. Dopo la prima fase, concernente il controllo di conformità e la ricevibilità delle candidature, il progetto presentato da "Kalón" è stato respinto in quanto non rispettava i criteri specificati nell'invito a presentare candidature(1).
Per quanto riguarda la mancanza della firma obbligatoria di tutti gli organizzatori sul modulo di candidatura, la Commissione ha riconosciuto che - come aveva affermato la denunciante - avrebbe potuto accogliere attestati firmati dagli organizzatori. Tuttavia la Commissione ha fatto presente che gli unici documenti in suo possesso erano delle lettere in cui l'Ambasciata di Norvegia e l'Ambasciata di Danimarca indicavano la concessione del loro patrocinio. Non vi erano indicazioni sul coinvolgimento di tali paesi nell'attuazione del progetto. Inoltre il progetto non era stato comunicato alla Commissione dalle autorità competenti dello Stato capofila del progetto tramite la sua rappresentanza permanente presso l'Unione europea.
Per quanto riguarda il secondo rilievo della denunciante, la Commissione ha deplorato il suo ritardo nel fornire una risposta e se ne è scusata. L'istituzione ha dichiarato che benché la denunciante non avesse prodotto alcun nuovo elemento con la sua lettera del 18 settembre 2000, essa aveva proceduto a una verifica del progetto presentato da "Kalón".
In conseguenza di questo esame approfondito era risultato che oltre alle ragioni per l'esclusione del progetto indicate nella lettera dell'8 agosto 2000, altri criteri non erano stati rispettati. Dalle informazioni fornite nel formulario di candidatura risultava che il progetto si sarebbe svolto esclusivamente in Italia, invece di essere organizzato in paesi terzi (punto III. d) dell'invito a presentare candidature) e il bilancio non era in equilibrio e non era espresso in euro. Secondo il Vademecum sulla gestione delle sovvenzioni, la domanda di finanziamento va corredata di un bilancio di previsione in cui figurino tutte le spese e le entrate che il beneficiario ritiene necessarie per attuare il progetto. Il bilancio di previsione dev'essere sufficientemente dettagliato da consentire l'identificazione, il monitoraggio e il controllo delle azioni proposte, essere in equilibrio, ovvero il totale delle entrate deve corrispondere al totale delle spese, e di regola dev'essere espresso in euro.
La Commissione ha informato il Mediatore europeo che una lettera contenente le informazioni che precedono era stata inviata alla denunciante in data 8 febbraio 2001.
Le osservazioni della denuncianteLa denunciante, che in generale ribadiva la sua denuncia originaria, ha criticato il fatto che la Commissione, dopo aver riesaminato il progetto presentato da "Kalón", avesse messo in evidenza nuovi elementi per la sua esclusione. A suo avviso, ciò dimostrava che durante la prima procedura di selezione la valutazione del progetto non era stata svolta in maniera accurata.
È stato sottolineato inoltre che la Commissione non poteva contestare il fatto che il bilancio non fosse espresso in euro, dato che tale valuta avrà corso legale solo a partire dal 1° gennaio 2002.
A titolo di commento generale, la denunciante ribadiva che l'associazione aveva rispettato i criteri formulati nell'invito a presentare candidature.
LA DECISIONE
1 Il trattamento del progetto da parte della Commissione1.1 La denunciante ha asserito che la Commissione non aveva esaminato attentamente il progetto presentato dall'associazione "Kalón" nell'ambito del programma Cultura 2000, benché esso fosse rispondente ai criteri elencati nell'invito a presentare candidature.
1.2 Nel suo parere la Commissione ha sottolineato che il progetto non era stato presentato alla Commissione dalle autorità competenti dello Stato capofila del progetto tramite la sua rappresentanza permanente presso l'Unione europea. Inoltre la Commissione ha fatto presente che nel formulario di candidatura non erano fornite indicazioni riguardo al coinvolgimento di paesi terzi nell'attuazione del progetto. Gli unici documenti inviati dalla denunciante erano delle lettere di patrocinio dell'Ambasciata di Norvegia e dell'Ambasciata di Danimarca.
1.3 Dopo un riesame del progetto in questione, effettuato su richiesta della denunciante, era chiaro alla Commissione che, oltre a ciò, altri criteri non erano stati soddisfatti. Risultava che il progetto si sarebbe svolto solo in Italia, invece di essere organizzato in paesi terzi (punto III d) dell'invito a presentare candidature) e che il bilancio non era in equilibrio e non era espresso in euro, come era stato espressamente richiesto.
1.4 Dalle informazioni fornite sia dalla denunciante sia dalla Commissione europea risulta che l'istituzione ha fornito le ragioni della sua decisione di escludere il progetto della denunciante e che tali ragioni erano basate sui criteri enunciati nella Gazzetta ufficiale e nel Vademecum sulla gestione delle sovvenzioni, pubblicato in tutte le lingue ufficiali dell'Unione nel sito Web www.europa.eu. Il Mediatore ritiene che la denunciante non abbia fornito alcun elemento di prova che consenta di affermare che la Commissione non abbia agito in un'ottica di buona prassi amministrativa.
1.5 Il Mediatore ritiene pertanto che non si sia trattato di cattiva amministrazione per quanto riguarda tale aspetto del caso.
2 Mancata risposta alla lettera della denunciante2.1 La denunciante ha asserito che la Commissione non aveva risposto alla sua lettera del 18 settembre 2000.
2.2 La Commissione ha deplorato il ritardo nel fornire una risposta e se ne è scusata. Essa ha inoltre fatto presente che una risposta era stata inviata alla denunciante l'8 febbraio 2001, di cui allegava copia al suo parere.
2.3 E' buona prassi amministrativa che un'amministrazione risponda alle lettere che riceve dai cittadini entro un tempo ragionevole. Dal momento che la Commissione ha espresso il suo rincrescimento per il ritardo intercorso e ha infine risposto alla denunciante, il Mediatore non ritiene necessario proseguire le sue indagini sulla questione.
3 ConclusioneSulla base delle indagini svolte dal Mediatore relativamente alla presente denuncia non risulta che la Commissione europea si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.
Della presente decisione verrà informato anche il Presidente della Commissione europea.
Distintamente,
Jacob SÖDERMAN
(1) GU C 101 dell'8 aprile 2000.
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