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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 603/2000/GG contro la Commissione europea


Strasburgo, 7 giugno 2001

Gentile Signora B.,

Il 26 aprile 2000 Lei ha presentato, a nome dell'APID, una denuncia al Mediatore europeo contro la Commissione europea avente per oggetto il pagamento di una sovvenzione accordata al progetto Itc/89/97.

Il 19 maggio 2000 ho trasmesso la denuncia alla Commissione perché potesse esprimere il proprio parere.

La Commissione ha trasmesso il suo parere sulla denuncia il 18 ottobre 2000, parere che Le ho inviato il 26 ottobre 2000 con l'invito a formulare eventuali osservazioni.

Il 27 novembre Lei mi ha inviato le Sue osservazioni sul parere della Commissione.

Il 6 dicembre 2000 ho inviato alla Commissione una richiesta di ulteriori informazioni. La Commissione ha risposto il 19 marzo 2001, e Le ho trasmesso tale risposta il 20 marzo 2001 con l'invito a esprimere delle osservazioni al più tardi entro il 30 aprile 2001. Non mi sono pervenute osservazioni da parte Sua.

Con la presente mi pregio di comunicarLe i risultati delle indagini realizzate.


LA DENUNCIA

La decisione del Consiglio 95/593/CE del 22 dicembre 1995(1) ha varato un programma d'azione comunitaria a medio termine per le donne e gli uomini (1996 – 2000). L'attuazione di tale programma incombeva alla Commissione europea. Per svolgere tale missione la Commissione si era affidata all'organismo di assistenza tecnica ANIMA, ente giuridico del GEIE (Gruppo europeo di interesse economico) FUTURA.

Nell'ottobre 1997 FUTURA ha concluso un contratto con la Sig.ra Giovanna Rolle dell'APID in cui designava quest'ultima promotrice del progetto Itc/89/97 intitolato W.E.L.L. Women Entrepreneurs Learning for Leaders. Il costo stimato del progetto ammontava a 100 210 €. La Comunità doveva contribuire per un importo massimo di 50 000 €.

La denunciante ha inviato il rendiconto finale sul progetto ad ANIMA/FUTURA il 30 settembre 1998. Altri documenti e una versione corretta del rendiconto sono stati trasmessi ad ANIMA/FUTURA il 12 novembre 1998.

Secondo la denunciante, la Commissione riconosceva nell'aprile 1999 che l'APID avrebbe ancora dovuto ricevere a titolo di saldo un importo di 7 397 €.

Nella denuncia presentata al Mediatore il 26 aprile 2000 la denunciante asseriva che la Commissione non aveva ancora versato il saldo della sovvenzione che era stata accordata all'APID.

Il parere della Commissione

Nel suo parere la Commissione ha espresso i seguenti commenti:

La Commissione aveva affidato a FUTURA una missione di gestione amministrativa e finanziaria delle sovvenzioni concesse nel quadro del programma in questione. I contratti corrispondenti venivano quindi conclusi tra FUTURA, per conto della Commissione, e i promotori dei progetti. La Commissione trasferiva a FUTURA le somme necessarie al pagamento dei promotori. Alla data di scadenza dell'ultimo contratto con FUTURA, il 31 marzo 1999, numerosi progetti del 1997 e 1998 non erano stati ancora chiusi. Per 22 progetti, tra cui quello della denunciante, la Commissione aveva già trasferito le relative somme a FUTURA entro il 31 marzo 1999. Per altri 54 progetti la Commissione non aveva ancora proceduto a tale versamento.

Era sorta una controversia tra la Commissione e FUTURA, la quale era passata alle vie legali a causa della decisione della Commissione di non rinnovarle il contratto, e aveva deciso unilateralmente di sospendere tutti i pagamenti ai promotori i cui progetti non erano stati ancora chiusi. Non appena ne era stata informata, la Commissione aveva sospeso ogni nuovo versamento di fondi a FUTURA. Tuttavia FUTURA aveva già ricevuto i fondi per 22 progetti e aveva pagato soltanto i promotori di tre di questi progetti. Il progetto della denunciante figurava tra gli altri 19 che non erano stati pagati.

La Commissione aveva pertanto adottato la seguente duplice impostazione per tutelare gli interessi dei progetti in questione e salvaguardare la buona esecuzione del programma comunitario.

Riguardo ai 54 progetti per i quali non erano ancora stati trasferiti dei fondi a FUTURA, la Commissione aveva ritenuto di avere la facoltà e l'obbligo di pagare direttamente i promotori, dato che i contratti in questione erano stati conclusi a nome della Commissione. In merito ai 19 progetti per i quali FUTURA aveva ricevuto i fondi, ma non aveva pagato i promotori, la Commissione aveva ritenuto di non poter pagare i promotori direttamente poiché in tal modo si sarebbe esposta al rischio di un doppio pagamento qualora non fosse stata in grado di recuperare i fondi già trasferiti a FUTURA. Essa aveva pertanto ritenuto che l'esecuzione di tali pagamenti andasse trattata in sede di soluzione della controversia che la opponeva a FUTURA.

La Commissione aveva cercato di pervenire a una soluzione amichevole della sua controversia con FUTURA. In seguito al fallimento dei suoi sforzi, la Commissione aveva optato per la ripresa del procedimento giudiziario in corso. I promotori interessati erano stati informati del contenzioso e dei passi compiuti dalla Commissione, e sarebbero stati tenuti al corrente di futuri sviluppi.

La Commissione era consapevole dei problemi dei promotori dei 19 progetti in questione e deplorava di non aver ancora potuto trovare una soluzione soddisfacente. Essa riteneva tuttavia che i principi di buona gestione finanziaria implicassero che non doveva esporsi al rischio di un doppio pagamento. Essa affermava inoltre di aver fatto i passi necessari per difendere gli interessi sia dell'istituzione che dei promotori interessati.

Le osservazioni della denunciante

Nelle sue osservazioni la denunciante ribadiva la sua denuncia. Ella sosteneva che la Commissione doveva essere ritenuta responsabile del pagamento del saldo spettante, e che l'APID aveva diritto anche agli interessi relativi al ritardato pagamento. La denunciante chiedeva inoltre di conoscere i nominativi degli altri 18 promotori che si trovavano in una situazione analoga.

Ulteriori indagini
Richiesta di ulteriori informazioni

Alla luce di quanto precede il Mediatore ha ritenuto necessario chiedere ulteriori informazioni ai fini del trattamento della denuncia. Egli ha pertanto chiesto alla Commissione di spiegare le ragioni in base alle quali riteneva che la posizione relativa ai 19 progetti per i quali erano già stati trasmessi i fondi a FUTURA fosse diversa dalla posizione relativa agli altri 54. Il Mediatore ha inoltre chiesto alla Commissione di fornire informazioni dettagliate in merito al procedimento contro FUTURA in corso dinanzi alle autorità giudiziarie belghe e sullo stadio raggiunto da tale procedimento. Una copia delle osservazioni della denunciante è stata inoltre trasmessa alla Commissione affinché potesse esprimere i suoi commenti.

Nella sua risposta a questa richiesta di ulteriori informazioni la Commissione ha indicato quanto di seguito.

Tutti i contratti in questione erano stati conclusi con FUTURA nel quadro della sua missione di fornire assistenza tecnica. Ciò risultava chiaramente dai contratti stipulati tra FUTURA e i promotori. L'articolo 5.2 di tali contratti prevedeva espressamente che FUTURA non fosse tenuta a procedere a pagamenti a favore dei promotori qualora non avesse ricevuto in via preliminare i fondi necessari da parte della Commissione. La Commissione non aveva proceduto direttamente al pagamento dei 19 promotori interessati poiché aveva già trasferito a FUTURA le risorse necessarie per questi pagamenti. Spettava pertanto a FUTURA effettuarli. Non provvedendo in tal senso, FUTURA aveva violato sia i suoi obblighi contrattuali nei confronti dei promotori che i suoi obblighi nei confronti della Commissione. La Commissione aveva proceduto direttamente al pagamento dei 54 promotori per i cui progetti FUTURA non aveva ancora ricevuto i fondi necessari per garantire la buona esecuzione del programma comunitario. Essa aveva sempre insistito che FUTURA dovesse pagare gli altri 19 promotori.

La controversia tra la Commissione e FUTURA era oggetto di un procedimento in corso dinanzi alla giustizia belga. Erano state avviate discussioni tra le parti per pervenire a una composizione amichevole, che erano state sospese temporaneamente ma dovevano essere riprese prossimamente.

La Commissione faceva presente di aver pubblicato periodicamente l'elenco dei promotori di progetti sovvenzionati. Essa allegava l'elenco di tutti i progetti sovvenzionati nel periodo 1997 - 1998. Tuttavia la Commissione riteneva di non poter divulgare dati concernenti precisi promotori ad altri promotori, segnatamente perché la Commissione era parte terza per quanto riguardava i contratti stipulati tra questi ultimi e FUTURA.

Le osservazioni della denunciante

Non sono pervenute osservazioni da parte della denunciante.

LA DECISIONE

1 Mancato pagamento di una somma dovuta ai termini di un contratto

1.1 La denunciante asserisce che la Commissione dovrebbe pagare il saldo di 7 397 € dovuto a termini di contratto per il progetto Itc/89/97 stipulato tra la denunciante e FUTURA, un organismo di assistenza tecnica cui la Commissione aveva affidato il compito di assisterla nell'attuazione del programma d'azione comunitaria a medio termine per le donne e gli uomini (1996 - 2000) varato con decisione del Consiglio 95/593/EC del 22 dicembre 1995(2).

1.2 La Commissione risponde che il contratto in questione (come tutti gli altri contratti con dei promotori) era stato concluso tra la denunciante e FUTURA. La Commissione aveva affidato a quest'ultima il compito della gestione amministrativa e finanziaria delle sovvenzioni concesse nel quadro del programma. La Commissione trasferiva a FUTURA i fondi necessari a pagare i promotori. Allorché l'ultimo contratto della Commissione era scaduto il 31 marzo 1999, numerosi progetti del 1997 e 1998 non erano ancora stati chiusi. Per 22 di questi progetti, tra cui quello della denunciante, la Commissione aveva già trasferito i relativi fondi a FUTURA. Solo tre di questi promotori erano stati pagati da FUTURA. Per quanto riguarda gli altri 54 progetti, la Commissione non aveva ancora proceduto ai relativi pagamenti a FUTURA.

Era sorta una controversia tra la Commissione e FUTURA ed era stata adita la giustizia belga a causa della decisione della Commissione di non rinnovare il suo contratto con FUTURA, e quest'ultima aveva deciso unilateralmente di sospendere tutti i pagamenti ai promotori i cui progetti non erano stati ancora chiusi. Non appena ne era stata informata, la Commissione aveva sospeso ogni nuovo versamento di fondi a FUTURA.

La Commissione aveva quindi deciso di pagare direttamente i promotori dei 54 progetti per i quali non erano stati trasferiti dei fondi a FUTURA. Per quanto riguarda i 19 progetti (tra cui quello della denunciante) per i quali FUTURA aveva ricevuto dei fondi, ma non aveva pagato i promotori, la Commissione aveva ritenuto di non poter pagare direttamente i promotori altrimenti sarebbe incorsa nel rischio di un doppio pagamento qualora non fosse riuscita a recuperare i fondi già trasferiti a FUTURA.

1.3 Il Mediatore rileva che il contratto sul quale la denunciante basa la sua richiesta risarcitoria era stato concluso tra la denunciante e FUTURA. L'articolo 5.2 di tale contratto prevede espressamente che FUTURA non poteva essere tenuta a procedere a pagamenti ai promotori qualora non avesse ricevuto in via preliminare i fondi necessari dalla Commissione. Risulta tuttavia che la Commissione abbia trasferito a FUTURA i fondi necessari a pagare la denunciante. Il Mediatore conclude pertanto che qualsiasi richiesta di pagamento dovrebbe essere in primo luogo rivolta a FUTURA.

1.4 Il Mediatore ritiene che la motivazione addotta dalla Commissione, secondo la quale pagare la denunciante (e gli altri 18 promotori che si trovano in una situazione analoga) comporterebbe il rischio di un doppio pagamento, sia ragionevole. E' buona prassi amministrativa che le istituzioni e gli organismi comunitari agiscano con prudenza in relazione ai fondi messi a loro disposizione e rendano conto del modo in cui questi fondi sono utilizzati. Dato che risulta che la Commissione abbia trasferito a FUTURA la somma necessaria a saldare la denunciante, e che non é certo che la Commissione possa recuperare tale somma da FUTURA, è ragionevole che la Commissione attenda il risultato della sua azione legale contro FUTURA prima di procedere a pagamenti a favore della denunciante.

1.5 E' certo che la Commissione ha deciso di pagare direttamente 54 su 73 (54 più 19) promotori che non sono stati pagati da FUTURA. Tuttavia la Commissione fa presente che non aveva ancora trasferito a FUTURA i fondi necessari per pagare tali promotori. La decisione della Commissione di pagare questi promotori direttamente rappresenta pertanto un passo positivo, volto a garantire la buona attuazione del programma comunitario, che tutela inoltre gli interessi dei promotori in causa.

1.6 Il Mediatore rileva inoltre che risulta che la Commissione abbia compiuto i passi necessari per fare in modo che FUTURA adempia ai suoi obblighi di pagare i restanti 19 promotori. E' in corso in materia una procedura avviata dinanzi alla giustizia belga. Risulta anche che la Commissione abbia informato i 19 promotori della situazione e dei passi che essa ha compiuto. La Commissione conferma che terrà gli interessati informati sui futuri sviluppi.

1.7 Stando così le cose, la decisione della Commissione di non pagare la somma dovuta alla denunciante prima che sia risolto il suo contenzioso con FUTURA risulta essere conforme ai principi di buona prassi amministrativa. Non è pertanto necessario prendere in considerazione l'ulteriore richiesta di pagamento degli interessi relativi al pagamento tardivo, avanzata dalla denunciante nelle sue osservazioni sul parere della Commissione.

1.8 Pertanto la conclusione del Mediatore è che non risulta esservi stata cattiva amministrazione da parte della Commissione.

2 Conclusione

Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore europeo relativamente alla presente denuncia non risulta che la Commissione europea si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore decide pertanto di chiudere il caso.

Della presente decisione verrà informato anche il Presidente della Commissione europea.

 

Jacob SÖDERMAN


(1) GU L 335, pag. 37.

(2) GU L 335, pag. 37.