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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 328/2000/IP contro la Commissione europea
Decision
Case 328/2000/IP - Opened on Thursday | 27 April 2000 - Decision on Friday | 08 December 2000
Strasburgo, 8 dicembre 2000
Egregio Signor Z.,
il 1° maggio 2000 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro la Commissione europea nella Sua qualità di Presidente dell'Associazione Industriali di V." a nome della società S. La denuncia, cui copia mi è stata trasmessa dall'MPE on. Carraro, riguardava il modo in cui la Commissione ha gestito il progetto presentato dalla S. nel marzo 1999, nel quadro del programma ECIP (Strumento finanziario "IC International Investments Partners")(1).
Il 13 marzo 2000, su richiesta dei miei servizi, mi ha inviato ulteriori informazioni. Il 27 aprile 2000 ho trasmesso la denuncia al Presidente della Commissione europea. La Commissione ha inviato il suo parere tradotto in italiano il 24 luglio 2000, parere che Le ho trasmesso il 4 agosto 2000 con l'invito a formulare osservazioni qualora lo ritenesse opportuno. Il 28 settembre 2000 ho ricevuto le Sue osservazioni sul parere della Commissione.
Le scrivo ora per comunicarLe i risultati delle indagini che sono state effettuate.
LA DENUNCIA
Nel marzo 1999 la S. ha presentato un progetto di joint venture nel quadro del Programma ECIP. Il programma, a favore dei paesi in via di sviluppo dell'Asia, dell'America latina, del Mediterraneo e del Sudafrica è stato operativo tra il 1988 e il 1999. Promuoveva la cooperazione economica tra l'Unione europea e i paesi in via di sviluppo agevolando gli investimenti diretti da parte di imprese dell'Unione europea in joint venture nei paesi beneficiari.
Con lettera del 14 gennaio 2000 la Direzione generale per le relazioni esterne della Commissione europea informava il denunciante che nessuna azione ECIP sarebbe stata valutata o approvata dopo il 31 dicembre 1999. Nella lettera si specificava che il 22 dicembre 1999 la Commissione aveva deciso di proporre al Consiglio e al Parlamento di prorogare la base giuridica dell'ECIP fino al 31 dicembre 2000 al fine di finanziare solo i costi di gestione per il completamento e la chiusura del portafoglio esistente di progetti e di finanziare la necessaria assistenza tecnica.
Il 1° marzo 2000, il denunciante ha presentato una denuncia al Mediatore europeo in cui lamentava:
1) La mancanza di trasparenza da parte della Commissione nel trattare la richiesta di finanziamento da lui presentata.
2) La mancata risposta della Commissione alle lettere del 24 agosto, 15 ottobre e 22 novembre 1999.
L'INDAGINE
Il parere della Commissione
Nel suo parere sulla denuncia, la Commissione ha precisato che la richiesta del denunciante di finanziamento ECIP era pervenuta il 29 marzo 1999 tramite la banca S. Paolo, intermediario finanziario, e che lo stesso giorno era stata inviata alla banca l'avviso di ricevimento. La proposta è stata esaminata il 7 ottobre 1999 durante una riunione del Comitato di gestione interservizi ECIP che è giunto alla conclusione che la domanda di finanziamento non era ammissibile. La Commissione ha segnalato che l'informazione è stata subito comunicata per telefono alla banca S. Paolo.
Il 22 dicembre 1999 la Commissione ha deciso di proporre al Consiglio e al Parlamento di non prorogare la validità del regolamento ECIP. Pertanto il regolamento del Consiglio (CE) 213/96 del 29 gennaio 1996, che costituiva la base giuridica della gestione dello strumento finanziario ECIP da parte della Commissione è scaduto, come previsto, il 31 dicembre 1999. La Commissione ha segnalato che era stato necessario prendere una tale decisione in considerazione di una rivalutazione a lungo termine degli obiettivi di politica dell'ECIP e della progettazione operativa che la Commissione stava realizzando in quel periodo. Le riforme mirano a rafforzare la sana gestione finanziaria degli stanziamenti di bilancio UE e a ridurre i rischi e la complessità dei programmi finanziati. L'adozione del regolamento proposto dalla Commissione comporta la limitazione dell'uso del bilancio ECIP per le sole azioni operative già avviate prima del 31 dicembre 1999 ovvero per modifiche di contratti già firmati e per l'assistenza tecnica al fine di garantire il completamento e la chiusura delle azioni in corso.
In seguito alla decisione di non rinnovare il programma, nel gennaio 2000 la Commissione ha restituito alla banca S. Paolo la domanda di finanziamento. La banca è stata anche informata del fatto che la sua domanda non sarebbe stata né approvata né finanziata. Inoltre un'ulteriore lettera registrata in data 14 aprile 2000 è stata inviata al S. Paolo e, secondo la Commissione, trasmessa alla S.
Per quanto riguarda le affermazioni del denunciante secondo cui la Commissione non aveva risposto alle sue lettere, l'istituzione ha affermato che le lettere del 24 agosto, 15 ottobre e 22 novembre 1999 non provenivano dal denunciante ma dal suo intermediario finanziario, la banca S. Paolo, e che ad esse è stato debitamente risposto.
La Commissione ha altresì segnalato che nessuna delle domande di finanziamento ricevute nel 1999 è stata approvata. Di fatto nessun contratto è stato firmato nel quadro del programma ECIP dopo il 31 dicembre 1998. La Commissione ha sottolineato che la S. è stata trattata allo stesso modo di tutti gli altri che hanno chiesto un finanziamento ECIP nel 1999.
Le osservazioni del denunziante
Il Mediatore ha trasmesso al denunciante il parere della Commissione invitandolo a formulare le sue osservazioni, che sono state trasmesse al Mediatore il 28 settembre 2000.
Il denunciante ha sottolineato che né egli stesso né la banca San Paolo erano stati informati per iscritto dalla Commissione della sua decisione di non accettare il progetto presentato dalla S., decisione a quanto risulta adottata dal Comitato gestione ECIP il 7 ottobre 2000. Il denunciante sottolineava che così facendo la Commissione non ha rispettato il principio che invece afferma di rispettare, e cioè che una comunicazione orale non ha valore giuridico. Inoltre, in assenza di qualsiasi comunicazione scritta il denunciante non ha potuto contestare la decisione della Commissione entro la scadenza del programma.
Per quanto concerne l'affermazione della Commissione secondo cui dopo il 31 dicembre 1998, nessun progetto sarebbe stato approvato nel quadro del programma ECIP e la S. era stata trattata allo stesso modo di tutti gli altri richiedenti, il denunciante considera tale argomentazione inaccettabile. A suo avviso si è trattato di una cessazione implicitamente anticipata del programma, un anno prima della sua scadenza naturale prevista per il 31 dicembre 1999.
LA DECISIONE
1 Il comportamento della Commissione per quanto concerne la richiesta di finanziamento del denunciante
1.1 La S., rappresentata dal denunciante nella sua qualità di legale rappresentante, ha presentato nel marzo 1999 un progetto di joint venture nel quadro del programma ECIP . Il programma, disciplinato dal regolamento 213/96, è stato operativo tra il 1988 e il 1999 e ha promosso la cooperazione economica tra l'Unione europea e i paesi in via di sviluppo agevolando gli investimenti diretti da parte di imprese dell'Unione europea in joint ventures in America latina, Asia, Mediterraneo e Sudafrica.
1.2 L'intermediario finanziario era la banca San Paolo. Il 14 gennaio 2000 la Commissione ha informato la banca che nessuna azione ECIP sarebbe stata esaminata o approvata dopo il 31 dicembre 1999. L'informazione è stata confermata in un'ulteriore lettera del 14 aprile 2000, copia della quale è allegata per il denunciante che sembra non averla ricevuta.
1.3 Il denunciante lamenta una mancanza di trasparenza da parte della Commissione nel trattare la richiesta di finanziamento del progetto della S.
1.4 La Commissione ha specificato nel suo parere che la proposta del denunciante era stata esaminata il 7 ottobre 1999 dal Comitato di gestione interservizi ECIP, il quale aveva concluso che la domanda di finanziamento non era ammissibile. L'istituzione ha informato la banca San Paolo, intermediario finanziario nel caso di specie, per telefono. Il 22 dicembre 1999 la Commissione ha deciso di non rinnovare il programma ECIP che sarebbe terminato il 31 dicembre 1999, come previsto dall'articolo 11 del regolamento 213/96/CE(2). Il 14 gennaio 2000 ha quindi informato la banca San Paolo al riguardo e ha restituito la domanda. Un'ulteriore lettera registrata è stata inviata alla banca San Paolo il 14 aprile 2000 in cui la Commissione spiegava i motivi a monte della sua decisione di non proporre al Consiglio e al Parlamento la proroga di validità del regolamento 213/96/CE che forniva la base giuridica per la gestione da parte della Commissione dello strumento finanziario ECIP.
1.5 Il denunciante ha sottolineato che né egli stesso né l'intermediario finanziario erano stati informati per iscritto dalla Commissione dell'esito negativo della procedura di selezione e che pertanto non aveva potuto contestare tale decisione entro la fine del programma.
1.6. Come i tribunali comunitari hanno coerentemente asserito, nel valutare i fattori rilevanti per decidere in merito alla concessione di un aiuto in seguito ad un bando di gara l'istituzione comunitaria responsabile gode di un ampio potere discrezionale(3). Nell'uso di tale potere l'Istituzione deve fondare la propria decisione su alcuni criteri oggettivi e la decisione potrebbe essere oggetto di revisione in caso di errori manifesti nella procedura di selezione.
1.7 Nella sua decisione concernente il progetto presentato da S., risulta che la Commissione ha seguito le indicazioni fornite dal Comitato di gestione secondo cui il progetto non era conforme ai criteri stabiliti dal regolamento attinente. Dalle informazioni provenienti dal denunciante e dall'istituzione, il Mediatore ha evinto che non vi è alcuna prova che la Commissione abbia superato i limiti della sua autorità giuridica.
1.8. Tuttavia, va tenuto presente che i principi di buona amministrazione richiedono che la Commissione informati i cittadini sull'evoluzione dei fascicoli che le riguardano. Dalle informazioni in possesso del Mediatore non emerge alcuna prova che la Commissione abbia informato ufficialmente per iscritto l'intermediario finanziario o il denunciante in merito alla decisione negativa presa dal Comitato di gestione il 7 ottobre 1999.
1.9 La Commissione avrebbe dovuto informare il denunciante in merito alla sua decisione per iscritto e a tempo debito. Inoltre la Commissione avrebbe dovuto indicare i motivi su cui ha basato la propria decisione al fine di dare al denunciante la possibilità di reagire prima della scadenza del programma. Il fatto che la Commissione non abbia agito conformemente a tali principi costituisce un caso di cattiva amministrazione.
2 La presunta mancata risposta da parte della Commissione
2.1 Il denunciante afferma che la Commissione non ha risposto alle sue lettere del 24 agosto, 15 ottobre e 22 novembre 1999.
2.2 La Commissione ha sottolineato nel suo parere di aver ricevuto dall'intermediario finanziario le lettere in questione e di aver debitamente risposto.
2.3 Dagli elementi prodotti da entrambe le parti risulta che la banca San Paolo è stata informata solo telefonicamente in merito alla rigetto della proposta della S. La Commissione ha anche inviato due altre lettere, il 14 gennaio e il 14 aprile 2000, illustrando i motivi per cui aveva deciso di non proporre al Consiglio e al Parlamento la proroga del programma ECIP. Tali lettere potrebbero essere considerate come lettere standard inviate a tutti i presentatori di domande per informarli della conclusione del programma. Dalle informazioni in possesso del Mediatore non risulta che la Commissione abbia risposto alla richiesta della banca San Paolo di essere informata in merito al risultato della procedura di selezione concernente la proposta S.
2.4 Per questo aspetto del caso il Mediatore rimanda quindi a quanto sottolineato al punto 1.9 della decisione.
3 Conclusione
Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore europeo sul caso in oggetto risulta necessario formulare la seguente osservazione critica:
- La Commissione avrebbe dovuto informare il denunciante in merito alla sua decisione per iscritto e a tempo debito. Inoltre la Commissione avrebbe dovuto indicare i motivi su cui fondava la decisione al fine di dare al denunciante la possibilità di reagire prima della scadenza del programma.
Il Presidente della Commissione europea verrà informato di tale decisione.
Distinti saluti,
Jacob SÖDERMAN
(1) Regolamento del Consiglio n. 213/96 del 29 gennaio 1996 relativo all'attuazione dello strumento finanziario "EC Investments Partners" destinato ai paesi dell'America latina, dell'Asia, del Mediterraneo e del Sudafrica, Gazzetta Ufficiale L 28 del 6.2.1996, pag. 2-6.
(2) Articolo 11 del regolamento del Consiglio 213/96: "Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e scade il 31 dicembre 1999".
(3) Causa C 19/95, Adia Interim SA contro Commissione, [1996], ECR II - 321.
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