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Decisione nel caso 906/2020/VB, concernente una richiesta rivolta dalla Commissione europea ai membri del gruppo di esperti dell'UE sulle direttive Uccelli e Habitat (NADEG) in merito a una proposta volta a restringere l'uso di munizioni contenenti piombo nelle zone umide
Decision
Case 906/2020/VB - Opened on Tuesday | 04 August 2020 - Decision on Thursday | 17 December 2020 - Institution concerned European Commission ( No further inquiries justified )
Il caso riguarda un documento informativo trasmesso dalla Commissione europea ai membri del gruppo di esperti sulle direttive Uccelli e Habitat (NADEG). Nel documento la Commissione chiedeva ai membri del NADEG di contattare le rispettive autorità nazionali al fine di sensibilizzarle e incoraggiarle a votare a favore di un progetto di regolamento della Commissione che includeva nuove restrizioni in materia di munizioni contenenti piombo nelle zone umide.
Il denunciante, deputato al Parlamento europeo, sostiene che, formulando tale richiesta, la Commissione sia andata oltre il proprio mandato cercando di influenzare il voto su un progetto di atto di esecuzione attraverso i membri del NADEG.
La Mediatrice osserva che la Commissione ha un interesse legittimo a che le sue proposte di regolamentazione siano approvate. Ciò detto, nel caso di specie ella ritiene che la richiesta della Commissione sia andata oltre quanto opportuno per promuovere l'interesse legittimo della Commissione.
La Mediatrice non ha prove del fatto che quella in esame sia una prassi corrente della Commissione. Pertanto, e dal momento che la votazione in questione ha già avuto luogo, la Mediatrice ritiene che sia sufficiente informare la Commissione del suo punto di vista in materia e che non siano giustificate ulteriori indagini.
Antefatti della denuncia
1. Nel 2015 la Commissione europea ha chiesto[1] all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di valutare i rischi posti dall'uso di munizioni contenenti piombo nelle zone umide.[2] Dopo aver esaminato la questione, l'ECHA è giunta alla conclusione che l'uso di tali munizioni nelle zone umide comporta un rischio per gli uccelli acquatici che ingeriscono le munizioni al piombo esauste e per le specie che si cibano delle carcasse di uccelli contaminati da tali munizioni[3].
2. Basandosi sul parere dei comitati scientifici dell'ECHA[4], la Commissione ha elaborato un progetto di regolamento[5] che vieta di utilizzare e portare con sé munizioni contenenti piombo all'interno delle zone umide o entro un raggio di cento metri dalle stesse.
3. Il progetto di regolamento della Commissione è stato presentato ai fini della sua adozione secondo la cosiddetta procedura di comitatologia[6], a norma della quale la Commissione presenta progetti di atti di esecuzione al "comitato di comitatologia" competente, in questo caso il comitato REACH, per ottenerne il parere[7]. Se il parere è positivo, la Commissione presenta il progetto di atto di esecuzione al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione europea. Se il Parlamento o il Consiglio si oppongono al progetto di atto, la Commissione non può adottarlo.
4. Nel maggio 2020 la Commissione ha trasmesso ai membri del gruppo di esperti[8] sulle direttive Uccelli e Habitat (NADEG)[9] un "documento informativo"[10] sulle sue azioni volte ad introdurre una restrizione all'uso delle munizioni contenenti piombo nelle zone umide. Nel documento informativo la Commissione ha invitato i membri del NADEG a “contattare le autorità nazionali responsabili di REACH, e in particolare i rispettivi rappresentanti nazionali in seno al comitato REACH, per sensibilizzarli e incoraggiarli a garantire un voto a favore del progetto di regolamento della Commissione [che conteneva la restrizione proposta]”.[11]
5. Un deputato al Parlamento europeo ha contattato la Commissione sull'argomento sostenendo che, nel formulare la sua richiesta, la Commissione si è spinta oltre il proprio mandato e ha cercato di influenzare il voto su un progetto di atto di esecuzione attraverso i membri del NADEG. Il deputato ha chiesto alla Commissione di spiegare la sua condotta e di informarlo delle misure che essa avrebbe adottato per evitare il ripetersi di situazioni analoghe in futuro.
6. La Commissione ha risposto che l'attuazione delle direttive Uccelli e Habitat e del regolamento REACH dovrebbero sostenersi a vicenda. Ha altresì osservato che i membri del NADEG, che comprende i punti di contatto nazionali per l'attuazione delle direttive Uccelli e Habitat, sono chiaramente interessati dalla procedura in esame, volta a introdurre una restrizione all'uso di munizioni al piombo nelle zone umide. La Commissione ha spiegato che il suo documento informativo mirava a richiamare la loro attenzione sulle imminenti deliberazioni in seno al comitato REACH, per far sì che le autorità nazionali adottassero decisioni coordinate e coerenti.
7. Nel maggio 2020 un secondo deputato al Parlamento europeo ha deciso di presentare una denuncia alla Mediatrice in merito alla questione.
8. Il 3 settembre 2020 il comitato REACH si è pronunciato a favore del progetto di regolamento della Commissione[12]. Il 24 e 25 novembre 2020 il Parlamento europeo ha respinto due proposte di risoluzione che si opponevano alla proposta della Commissione[13]. Il regolamento della Commissione dovrebbe pertanto essere adottato nel prossimo futuro e la restrizione concernente le munizioni contenenti piombo sarà applicabile ventiquattro mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento.
L'indagine
9. La Mediatrice ha avviato un'indagine sulla richiesta rivolta dalla Commissione ai membri del NADEG affinché contattassero i rappresentanti nazionali in seno al comitato REACH per garantire un voto favorevole sul progetto di regolamento della Commissione.
10. Nel corso dell'indagine la Mediatrice ha ricevuto la risposta della Commissione alla denuncia e, successivamente, le osservazioni del denunciante in merito alla risposta della Commissione.
Argomenti presentati alla Mediatrice
11. La Commissione ha reiterato l'argomentazione illustrata nel paragrafo 6 di questa decisione e aggiunto che il NADEG è un sottogruppo di esperti in seno al quale rappresentanti della Commissione, delle autorità degli Stati membri e degli altri portatori di interessi deliberano sull'attuazione delle direttive Uccelli e Habitat. Ha spiegato che i membri del NADEG non devono agire in modo indipendente, poiché rappresentano interessi che sono apertamente dichiarati o esprimono le posizioni delle autorità pubbliche che rappresentano.
12. La Commissione ha affermato che, nel chiedere il sostegno dei membri del NADEG su una proposta della Commissione che è fondamentale per il conseguimento degli obiettivi delle direttive Uccelli e Habitat, essa ha agito conformemente alle norme che disciplinano il funzionamento dei gruppi di esperti.
13. Il denunciante ha osservato che i gruppi di esperti dovrebbero supportare la Commissione nel processo decisionale e dichiarato che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare le riunioni del NADEG per raccogliere i pareri dei portatori di interessi e degli esperti, e non per chiedere ai membri di un organo puramente tecnico di influenzare la votazione su un progetto di atto di esecuzione in seno al comitato REACH. A giudizio del denunciante tale richiesta ha violato le norme che disciplinano il funzionamento dei gruppi di esperti.
14. Il denunciante ha anche affermato che il diritto a una buona amministrazione non esige soltanto che le istituzioni dell'Unione europea adottino decisioni imparziali e obiettive, ma anche che la procedura che porta a tali decisioni sia imparziale e obiettiva.
Valutazione della Mediatrice
15. La Commissione ha un interesse legittimo a che le sue proposte di regolamentazione siano approvate. Pertanto, è comprensibile che la Commissione intenda promuovere la propria posizione in diverse sedi ed esporre i benefici che intende raggiungere con le sue proposte al fine di ottenere sostegno su di esse. La Mediatrice ritiene che la Commissione abbia il diritto di sensibilizzare i membri dei gruppi di esperti su questioni rilevanti per il lavoro dei rispettivi gruppi. La Commissione ha inoltre il diritto di chiedere ai rappresentanti degli Stati membri in seno a un gruppo di esperti di informare i loro omologhi in un comitato di comitatologia su una proposta della Commissione e sui suoi potenziali benefici. Non è possibile affermare che, così facendo, la Commissione agisca in modo inappropriato.
16. Nondimeno, la Mediatrice ritiene che, nel chiedere esplicitamente ai membri del NADEG di contattare le rispettive autorità nazionali per caldeggiare un voto a favore sul progetto di regolamento della Commissione, la Commissione sia andata oltre i limiti di quanto è opportuno per promuovere il suo interesse legittimo. Conformemente alle norme che disciplinano il funzionamento dei gruppi di esperti, il ruolo di tali gruppi consiste nel fornire consulenza e conoscenze specialistiche alla Commissione[14]. Il loro ruolo non sembra estendersi all’influenzare un voto in seno a un comitato di comitatologia.
17. La Mediatrice riconosce che il NADEG è composto da rappresentanti delle autorità degli Stati membri. Ovviamente, ciascun rappresentante degli Stati membri è libero di contattare i propri colleghi di altri ambiti dell'amministrazione nazionale che sono membri di un comitato di comitatologia. Tuttavia, ciò non muta il fatto che un gruppo di esperti non è la sede appropriata dove la Commissione può formulare una richiesta come quella rivolta ai membri del NADEG.
18. Alla luce di quanto precede, la Mediatrice ritiene che nel caso in esame la richiesta rivolta dalla Commissione ai membri del NADEG non fosse appropriata. La Mediatrice non dispone tuttavia di prove atte a suggerire che quanto accaduto nel caso di specie sia una prassi corrente della Commissione. Pertanto, la Mediatrice ritiene che sia sufficiente informare la Commissione del suo punto di vista in materia e che non siano giustificate ulteriori indagini, in particolare in considerazione del fatto che il Parlamento europeo, in quanto organo politico, ha deciso di non invocare il suo diritto di opporsi all'adozione del regolamento della Commissione in questione.
Conclusioni
Alla luce dell'indagine, la Mediatrice archivia il caso con la seguente conclusione[15]:
Non sono giustificate ulteriori indagini sulla base della denuncia.
Il denunciante e la Commissione saranno informati della presente decisione.
Rosita Hickey
Direttrice Indagini
Strasburgo, 17/12/2020
[1] Conformemente alla procedura stabilita nel regolamento REACH: Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:02006R1907-20200824.
[2] Gli articoli da 69 a 73 del regolamento (CE) n. 1907/2006 descrivono la procedura per l'introduzione di restrizioni alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'uso di sostanze, miscele e articoli pericolosi.
[3] Agenzia europea per le sostanze chimiche, relazione di restrizione a norma dell'allegato XV, proposta di restrizione - piombo, pag. 2, in lingua inglese: https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/restrictions_lead_shot_axv_report_en.pdf/6ef877d5-94b7-a8f8-1c49-8c07c894fff7.
[4] A norma degli articoli 70 e 71 del regolamento (CE) n. 1907/2006, il comitato per la valutazione dei rischi e il comitato per l'analisi socioeconomica esprimono un parere sulle restrizioni proposte. Il parere dei comitati sul fascicolo a norma dell'allegato XV che propone restrizioni alla presenza del piombo nelle munizioni è disponibile in lingua inglese al seguente indirizzo: https://echa.europa.eu/documents/10162/07e05943-ee0a-20e1-2946-9c656499c8f8.
[5] Progetto di regolamento della Commissione recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide (D064660/06), https://ec.europa.eu/transparency/comitology-register/screen/documents/064660/6/consult?lang=it
[6] Procedura di regolamentazione con controllo, articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio.
[7] I comitati di comitatologia comprendono un rappresentante di ogni Stato membro dell'UE e sono presieduti da un funzionario della Commissione. Per maggiori informazioni: https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/adopting-eu-law/implementing-and-delegated-acts/comitology_it.
[8] I gruppi di esperti sono organi consultivi istituiti dalla Commissione e dai suoi servizi per ottenere consulenza e conoscenze specialistiche. Per maggiori informazioni: https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=faq.faq&aide=2&Lang=IT.
[9] Il NADEG è un sottogruppo di esperti del gruppo di coordinamento sulla biodiversità e la natura, in seno al quale la Commissione, gli Stati membri e i rappresentanti dei portatori di interesse cooperano per agevolare l'attuazione delle direttive Uccelli e Habitat.
[10] Disponibile in lingua inglese al seguente indirizzo: https://circabc.europa.eu/sd/a/294754e0-cacf-4363-9f71-5eb5e0157ed2/Doc%20NADEG%2020-05-03%20Lead%20in%20ammunition%20-%20ECHA.pdf.
[11] Traduzione dall’originale in lingua inglese qui di seguito: ‘contact the competent national authorities in charge of REACH, in particular their national representatives in the REACH Committee, to raise awareness on the issue and to ensure a positive vote on the draft Commission Regulation’.
[12] Comitato REACH, Scheda di voto esterna - Progetto di regolamento della Commissione recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide, disponibile in lingua inglese al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/transparency/comitology-register/screen/documents/068887/1/consult?lang=it.
[13] Proposte di risoluzione B9-0364/2020 e B9-0365/2020. Al seguente link è possibile consultare i risultati delle votazioni sulle proposte di risoluzione: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/PV-9-2020-11-25-VOT_EN.pdf .
[14] Decisione della Commissione recante norme orizzontali sulla creazione e sul funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione, articolo 3, disponibile in lingua inglese al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/EN/3-2016-3301-EN-F1-1.PDF.
[15] Questa denuncia è stata gestita in via delegata in accordo con l’articolo 11 della Decisione del Mediatore europeo che adotta disposizioni di attuazione.
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