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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 1305/99/IP contro la Commissione europea


Strasburgo, 26 aprile 2000

Egregio X,
il 19 novembre 1999 Lei ha presentato al Mediatore europeo una denuncia contro la Commissione europea, relativa alla sua esclusione dal concorso EUR/B/136 poiché il suo diploma non soddisfaceva le condizioni di ammissione al concorso.
Il 24 novembre 1999 ho trasmesso la denuncia al Presidente della Commissione europea affinché l'istituzione potesse esprimere il proprio parere. Il 21 febbraio 2000 la Commissione ha inviato la traduzione italiana del suo parere che Le ho trasmesso con l'invito ad esprimere le Sue eventuali osservazioni. Il 7 marzo 2000 ho ricevuto le Sue osservazioni sul parere della Commissione.
Con la presente mi pregio di comunicarLe i risultati delle indagini realizzate.

LA DENUNCIA


Il denunciante ha presentato la sua candidatura al concorso EUR/B/136 (GU C 146 A, del 1998 pag. 1) organizzato dalla Commissione europea per costituire un elenco di riserva per assistenti aggiunti (B5/B4) nel settore informatica/telecomunicazioni.
Il 14 giugno 1999 la commissione giudicatrice ha notificato al denunciante di avere respinto, dopo verifica, la sua candidatura poiché i suoi titoli non soddisfacevano le condizioni del bando di concorso, vale a dire "aver seguito corsi di formazione complementare in informatica e/o telecomunicazioni della durata minima di due anni" secondo quanto stabilito al punto III.B.2 dello stesso.
Il 1° luglio 1999 il denunciante, che riteneva la sua esclusione ingiusta e discriminante, ha chiesto alla commissione giudicatrice di riesaminare la sua candidatura. Egli ha argomentato di avere frequentato un corso di istruzione secondaria della durata di cinque anni e di avere quindi conseguito un Diploma di ragioniere perito commerciale e programmatore, che richiedeva uno studio approfondito dell'informatica. Egli ha chiesto pertanto alla Commissione di tener conto del fatto che il suo diploma poteva essere considerato comprensivo sia di un diploma generico di istruzione secondaria che di una formazione supplementare della durata di due anni.
Con lettera del 3 settembre 1999 la commissione giudicatrice ha informato il denunciante che dopo aver riesaminato la sua candidatura non aveva trovato motivi per revocare la sua decisione originaria.
Non essendo soddisfatto del verdetto della commissione giudicatrice, il 14 settembre 1999 il denunciante ha scritto un'altra lettera alla Commissione in cui chiedeva di essere informato su come inoltrare ricorso formale contro tale decisione. La commissione giudicatrice ha risposto al denunciante con lettera del 20 settembre 1999 in cui ribadiva il contenuto della sua precedente corrispondenza, ma non forniva alcuna indicazione riguardo alla richiesta del denunciante in merito agli eventuali mezzi di ricorso contro la decisione della commissione giudicatrice.
Il denunciante ha scritto altre due lettere alla Commissione, rispettivamente in data 8 e 28 ottobre 1999, in cui sottolineava l'urgenza dell'informazione richiesta, ma senza ottenere alcuna risposta. Pertanto egli ha presentato al Mediatore europeo una denuncia in cui contestava quanto segue:
1 L'ingiustizia della sua esclusione dal concorso EUR/B/136 organizzato dalla Commissione europea.
2 L'omissione da parte della Commissione di informarlo su eventuali mezzi di ricorso contro la decisione definitiva della commissione giudicatrice, nonostante le sue reiterate richieste, gli ha impedito di esercitare i suoi diritti.

L'INDAGINE


Il parere della Commissione
Il parere della Commissione europea sulla denuncia si può riassumere come segue:
La Commissione ha fornito un'esposizione dei fatti con riferimento allo scambio epistolare tra i suoi servizi e il denunciante.
Essa ha fatto presente che il denunciante non era stato ammesso al concorso poiché non possedeva il diploma richiesto nel bando di concorso.
Tale bando stipulava al suo punto III.B.2:
"2. Titoli di studio o diplomi e esperienza professionale
I candidati devono aver frequentato un istituto di insegnamento secondario di secondo grado ed essere in possesso del relativo diploma; essi devono inoltre aver seguito corsi di formazione complementare in informatica e/o telecomunicazioni della durata minima di due anni ed essere in possesso del relativo diploma riconosciuto da un'autorità competente. I candidati devono avere altresì maturato un'esperienza professionale della durata di almeno due anni nei settori del concorso."

Per quanto riguarda l'asserita impossibilità di frequentare tali corsi in Italia, la Commissione ha indicato che ciò era in realtà possibile, fornendo vari esempi. L'istituzione aveva inoltre allegato al suo parere delle informazioni riguardanti il numero totale di candidature ricevute per il concorso EURO/B/136 e il numero di candidati ammessi alle prove, ripartiti per nazionalità. Su un totale di 1375 candidati, 165 erano di nazionalità italiana.
La Commissione ha sottolineato che la commissione giudicatrice si era attenuta correttamente al bando di concorso, dalle cui condizioni non era possibile derogare. Inoltre, la Commissione ha sottolineato che pur riconoscendo l'esperienza professionale in materia del candidato, tale esperienza non poteva in alcun modo sostituire i diplomi richiesti.
Le osservazioni del denunziante
Il Mediatore ha trasmesso il parere della Commissione al denunciante con l'invito a esprimere delle osservazioni.
Per quanto riguarda la sua esclusione dal concorso, il denunciante ha manifestato la sua perplessità per il fatto di essere stato originariamente ammesso e solo in una fase successiva escluso dal concorso.
Il denunciante ha inoltre fatto presente che solo una parte della sua corrispondenza con la Commissione era stata menzionata dall'istituzione. In effetti la Commissione ha allegato al suo parere al Mediatore solo copie delle lettere che i suoi servizi avevano trasmesso al denunciante, ma non dei fax e delle lettere che quest'ultimo aveva inviato all'istituzione.
Inoltre, il denunciante aveva sostenuto che nella lettera del 20 settembre 1999 la Commissione non aveva risposto a tutti i punti svolti nella sua lettera del 14 settembre 1999. In effetti, la Commissione ha informato il denunciante sugli eventuali mezzi di ricorso contro una decisione negativa della commissione giudicatrice solo nella sua lettera del 7 dicembre, vale a dire dopo che il Mediatore aveva avviato un'inchiesta sul caso. In tale lettera la Commissione si riferiva alla lettera del denunciante in data 8 ottobre 1999, informandolo che il termine per la presentazione di un ricorso ai sensi dell'articolo 90 dello Statuto o al Tribunale di primo grado delle Comunità europee era già scaduto.
Egli ha ribadito di avere chiesto informazioni sui mezzi di ricorso per la prima volta il 14 settembre 1999, quando egli avrebbe ancora avuto la possibilità di ricorrere. Egli ha pertanto ritenuto che a causa della mancata risposta della Commissione alla sua richiesta di informazione gli sia stata negata la possibilità di esercitare i suoi diritti.

LA DECISIONE


1 Asserita ingiusta esclusione dal concorso
1.1 Il denunciante ha asserito che l'esclusione da parte della commissione giudicatrice della sua candidatura a partecipare al concorso EURO/B/136, motivata con il fatto che egli non era in possesso dei diplomi richiesti dal bando di concorso, era ingiusta.
1.2 La Commissione ha dichiarato che la commissione giudicatrice aveva basato la sua decisione esclusivamente sui requisiti menzionati nel bando di concorso. Dato che il denunciante non li soddisfaceva, la sua candidatura non poteva essere accettata.
1.3 Secondo una giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, benché la commissione giudicatrice di un concorso per titoli ed esami disponga di un potere di valutazione dei titoli e dell'esperienza pratica dei candidati, essa rimane nondimeno vincolata dal testo del bando di concorso. Infatti, la funzione essenziale che il bando di concorso ha, secondo lo Statuto del personale, consiste nell'informare gli interessati, nel modo più esatto possibile, circa la natura dei requisiti necessari per occupare il posto di cui trattasi, al fine di metterli in grado di valutare l'opportunità di presentare la propria candidatura e quali documenti giustificativi siano importanti per i lavori della commissione giudicatrice e, di conseguenza, debbano essere allegati ai fascicoli di candidatura(1).
Inoltre, quando la commissione giudicatrice decide di non ammettere un candidato alle prove, essa è tenuta a indicare con precisione quali condizioni del bando di concorso essa ritiene che non siano state soddisfatte dal candidato(2).
1.4 Il bando di concorso EUR/B/136 indicava tutte le condizioni necessarie che i candidati dovevano soddisfare. Una delle condizioni previste al Titolo III.B.2 del bando di concorso era di aver frequentato un istituto di insegnamento secondario di secondo grado, nonché di avere seguito corsi di formazione complementare in informatica e /o telecomunicazioni della durata minima di due anni ed essere in possesso del relativo diploma riconosciuto da un'autorità competente. Il denunciante non aveva dimostrato di essere in possesso di tali titoli.
1.5 Il Mediatore rileva che, dalle informazioni presentate dal denunciante e dalla Commissione, risulta che la commissione giudicatrice abbia agito in conformità con il bando di concorso allorché ha deciso che la candidatura del denunciante non poteva essere accettata poiché egli non soddisfaceva i requisiti richiesti.
1.6 Per quanto riguarda l'obbligo della commissione giudicatrice di indicare precisamente quali requisiti del bando di concorso ritenesse non fossero soddisfatti dal candidato, il Mediatore osserva che nelle sue lettere del 14 giugno, 3 e 20 settembre e 7 dicembre 1999, la commissione giudicatrice ha fatto specificamente riferimento al punto III.B.2 e ha fornito al denunciante le ragioni della sua esclusione dal concorso.
1.7 Inoltre, occorre tener presente che i candidati potrebbero essere esclusi da un concorso in ogni sua fase, in conformità con il punto IV.6 del bando di concorso EURO/B/136: "se in una fase successiva dei lavori della commissione esaminatrice si constata che le indicazioni fornite nell'atto di candidatura non rispondono a verità o non sono confermate dai documenti richiesti in appoggio a quest'ultima, l'ammissione viene considerata nulla e non avvenuta".
1.8 In considerazione di questi elementi, il Mediatore ritiene che la Commissione europea non si sia resa responsabile di cattiva amministrazione su tale aspetto del caso.
2 L'omissione da parte della Commissione di informare il denunciante su eventuali mezzi di ricorso
2.1 Il denunciante ha fatto presente che con lettera del 14 settembre 1999 egli aveva chiesto alla Commissione di essere informato su eventuali mezzi per impugnare la decisione della commissione giudicatrice di escluderlo dal concorso EUR/B/136. Tuttavia, nella sua risposta del 20 settembre 1999 la Commissione si era limitata a confermare la sua esclusione, senza alcun riferimento alla richiesta del denunciante concernente eventuali mezzi di ricorso contro la decisione della commissione giudicatrice.
2.2 Nel suo parere sulla denuncia al Mediatore la Commissione non ha preso in considerazione tale doglianza.
2.3 Il Mediatore ha attentamente esaminato tutta la corrispondenza tra la Commissione e il denunciante. Risulta dai documenti prodotti che nella lettera del 14 settembre 1999 (inviata per fax e per posta ordinaria), il denunciante abbia chiesto alla Commissione di essere informato sugli eventuali mezzi per impugnare la decisione della commissione giudicatrice, nell'intento di sporgere denuncia alle autorità competenti:
"fa presente che è intenzione del sottoscritto ricorrere ad un'autorità … in grado di esprimersi sull'oggetto del contenzioso. Il sottoscritto richiede quindi gentilmente che gli vengano fornite, nel più breve tempo possibile, informazioni il più possibile dettagliate sull'organo al quale presentare istanza, sulla procedura e tempestività dell'intervento".

2.4 Dato che nella sua lettera del 20 settembre 1999 la Commissione non aveva risposto alla richiesta del denunciante, egli ha scritto un'altra lettera all'istituzione (anch'essa inviata per fax e per posta ordinaria) lo stesso giorno, allorché sarebbe stato ancora possibile sporgere denuncia all'autorità competente. In effetti, come successivamente indicato dalla Commissione nella sua lettera dell'8 dicembre 1999, il termine scadeva il 28 settembre 1999.
2.5 I principi di buona condotta amministrativa richiedono che l'amministrazione risponda correttamente alle domande dei cittadini e fornisca a questi ultimi le informazioni più accurate. Nel caso presente è incontestabile che la Commissione non ha risposto alla richiesta specifica rivolta dal denunciante nelle due lettere del 14 e 20 settembre 1999, cui la Commissione avrebbe dovuto rispondere.
Coll'informare il denunciante dei mezzi di ricorso solo quando il termine era già scaduto, e nonostante due richieste, la Commissione non gli ha dato la possibilità di presentare, qualora volesse farlo, ricorso contro la decisione della commissione giudicatrice. Tale comportamento della Commissione costituisce pertanto un caso di cattiva amministrazione.
3 Conclusione
Sulla base delle indagini del Mediatore relativamente alla presente denuncia appare necessario esprimere la seguente osservazione critica:
I principi di buona condotta amministrativa richiedono che l'amministrazione risponda correttamente alle domande dei cittadini e fornisca a questi ultimi le informazioni più accurate. Nel caso presente è incontestabile che la Commissione non ha risposto alla richiesta specifica rivolta dal denunciante nelle due lettere del 14 e 20 settembre 1999, cui la Commissione avrebbe dovuto rispondere.
Con l'informare il denunciante dei mezzi di ricorso solo quando il termine era già scaduto, e nonostante due richieste, la Commissione non gli ha dato la possibilità di presentare, qualora volesse farlo, ricorso contro la decisione della commissione giudicatrice. Tale comportamento della Commissione costituisce pertanto un caso di cattiva amministrazione.

Il Presidente della Commissione europea verrà informato di tale decisione.
Distinti saluti,
Jacob SÖDERMAN

(1) Causa T - 158/89 Van Hecken / Comitato economico e sociale (Raccolta 1991, pag. II-1341).

(2) Cause riunite 4, 19 e 29/78 Salerno e altri / Commissione (Raccolta 1978, pag. 2403). Causa T-108/84 De Santis / Corte dei conti (Raccolta 1985, pag. 947).