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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 985/99/IP contro il Parlamento europeo
Decision
Case 985/99/IP - Opened on Monday | 20 September 1999 - Decision on Wednesday | 18 October 2000
Strasburgo, 18 ottobre 2000
Egregio Signor D.,
il 27 luglio 1999 Lei ha presentato al Mediatore europeo una denuncia contro il Parlamento europeo. La denuncia riguardava la Sua partecipazione al concorso generale EUR/C/135 organizzato dall'istituzione.
Il 20 settembre 1999 ho trasmesso la denuncia al Parlamento europeo affinché esprimesse il suo parere. Il 27 gennaio 2000 il Parlamento ha inviato il suo parere, che Le ho trasmesso con l'invito a esprimere le Sue eventuali osservazioni. Il 2 maggio 2000 ho ricevuto le Sue osservazioni relative al parere del Parlamento.
Con la presente mi pregio di comunicarLe i risultati delle indagini realizzate.
LA DENUNCIA
Il denunciante ha partecipato al concorso generale EUR/C/135 avente per oggetto la costituzione di un elenco di riserva per l'assunzione di dattilografi di lingua italiana di categoria C.
Il 2 maggio 1999 la Presidente della commissione giudicatrice ha inviato una lettera al denunciante informandolo che il punteggio da lui ottenuto nella prova 3. a) era al di sotto del minimo richiesto. Egli è stato pertanto escluso dal prosieguo delle prove del concorso.
L'11 maggio 1999 il denunciante ha chiesto alla commissione giudicatrice di riesaminare la sua prova in considerazione di alcuni problemi tecnici che aveva incontrato durante la sua esecuzione a causa del cattivo funzionamento del suo computer.
Con lettera del 9 luglio 1999 i servizi del concorso hanno confermato la decisione della commissione giudicatrice di escludere il denunciante dal concorso. Nella sua lettera, la Presidente della commissione giudicatrice sottolineava che allorché si era accorto del cattivo funzionamento del suo computer il denunciante avrebbe dovuto informarne immediatamente i supervisori. Inoltre l'istituzione sottolineava che nessun altro candidato si era lamentato di tale inconveniente. Il Parlamento ha infine fatto presente che il denunciante aveva partecipato a un concorso e non aveva sostenuto un esame. La commissione giudicatrice aveva svolto una valutazione comparativa di tutti i candidati e solo i migliori erano stati ammessi alla fase successiva del concorso.
Pertanto il 27 luglio 1999 il denunciante ha presentato una denuncia al Mediatore. Nella sua lettera sollevava le seguenti questioni:
1) Benché nella lettera di convocazione la commissione giudicatrice avesse comunicato che per i candidati che avrebbero sostenuto le prove a Roma il software a disposizione sarebbe stato in italiano, alcuni di essi avevano dovuto lavorare con un software disponibile solo in inglese.
2) La prova 3. a) era stata organizzata nell'arco di più giorni. Taluni file non erano stati cancellati dai computer dopo il primo turno di prove. Di conseguenza, alcuni candidati che avevano sostenuto le prove successivamente avevano avuto accesso alle prove eseguite da candidati precedenti.
3) Il contenuto della prova 3. b) non era lo stesso per tutti i candidati.
L'INDAGINE
Il parere del Parlamento europeo
Nel suo parere sulla denuncia il Parlamento ha espresso i seguenti commenti.
Il bando di concorso stabiliva che i candidati potevano utilizzare in occasione delle prove soltanto una delle versioni linguistiche esistenti per il software. Nella lettera di convocazione, trasmessa a tutti i candidati, la commissione giudicatrice aveva comunicato che per coloro che avrebbero sostenuto le prove a Roma il software sarebbe stato disponibile in italiano. Tuttavia, in seguito a una serie di circostanze impreviste, per i candidati che avevano deciso di utilizzare il sistema Word Perfect era disponibile soltanto la versione inglese. Per compensare questo svantaggio era stato concesso ai candidati che dovevano lavorare con il software in inglese (circa il 10%) un tempo supplementare per familiarizzarsi con il sistema e chiedere dei chiarimenti. Inoltre il Parlamento ha fatto presente che il denunciante aveva chiesto di lavorare con il sistema Word, che era disponibile in italiano. Pertanto egli non era svantaggiato in alcun modo dalla situazione summenzionata.
Per quanto riguarda l'asserzione che alcuni candidati avevano avuto accesso alle prove dei candidati precedenti, il Parlamento non l'ha contestata. Nondimeno, secondo l'istituzione, ciò era successo soltanto in cinque casi. Inoltre il Parlamento ha sostenuto che data la natura della prova, consistente "nell'impaginazione e nella battitura di un testo manoscritto di lingua italiana", il fatto che qualcuno avesse avuto accesso alla prova di un altro candidato non poteva essere considerato come un vantaggio concreto. Si chiedeva infatti ai candidati di dimostrare la propria capacità di utilizzare gli strumenti a loro disposizione e non di rispondere a dei quesiti, nel qual caso avrebbe costituito un vantaggio conoscere le risposte.
Per quanto riguarda il fatto che il contenuto della prova 3. b) non fosse lo stesso per tutti i candidati, il Parlamento affermava che erano stati selezionati tre testi diversi dello stesso livello di difficoltà. Si chiedeva ai candidati di rispondere a una lettera sulla base di una serie di elementi forniti dalla commissione giudicatrice. Data la natura della prova, anche in questo caso i candidati dovevano dimostrare la propria capacità di utilizzare gli strumenti a loro disposizione e non veniva loro chiesto di rispondere a dei quesiti.
Le osservazioni del denunciante
Il Mediatore ha trasmesso il parere del Parlamento al denunciante con l'invito a esprimere delle osservazioni. Nella sua risposta il denunciante ha formulato in sintesi i seguenti commenti:
Il Parlamento ha violato il principio dell'uguaglianza di trattamento dei candidati di un concorso generale in quanto alcuni di essi avevano dovuto utilizzare un software in inglese benché avessero richiesto di lavorare su una versione italiana. Secondo il denunciante, concedere a questi candidati un tempo supplementare non poteva costituire una buona soluzione per superare tale svantaggio.
Il denunciante contestava l'asserzione del Parlamento che il fatto che taluni candidati avessero avuto accesso alla prova eseguita da altri candidati precedenti non costituiva un vantaggio in ragione della natura della prova. Il denunciante ha sottolineato che, se ciò fosse stato vero, i supervisori non avrebbero avuto alcun motivo di cancellare i file in questione non appena informati della cosa. Il denunciante era dell'avviso che ciò dimostra che i candidati che potevano vedere la soluzione della prova sul loro schermo avrebbero potuto molto probabilmente essere avvantaggiati.
Infine, anche il fatto che il contenuto della prova 3. b ) non fosse lo stesso per tutti i candidati violava il principio dell'uguaglianza di trattamento.
LA DECISIONE
1 Versione linguistica del software
1.1 Il denunciante ha asserito che, benché nella lettera di convocazione la commissione giudicatrice avesse comunicato che per i candidati che avrebbero sostenuto le prove a Roma sarebbe stato disponibile il software in italiano, alcuni di essi avevano dovuto lavorare con un software disponibile solo in inglese.
1.2 Il Parlamento ha fatto presente che, in seguito a una serie di circostanze impreviste, la versione inglese era l'unica versione linguistica disponibile per quei candidati che avevano scelto di utilizzare il sistema Word Perfect. Tuttavia, per superare tale svantaggio, era stato concesso ai candidati che dovevano lavorare con il software in inglese (circa il 10%) un tempo supplementare per familiarizzarsi con il sistema e chiedere chiarimenti.
1.3 Il fatto che ad alcuni candidati non sia stata offerta la possibilità di utilizzare un software in una lingua di loro scelta può apparire come discriminatorio. Tuttavia, il Mediatore prende atto degli sforzi compiuti dal Parlamento per risolvere tale inconveniente, intervenendo in maniera ragionevole per ridurre l'eventuale svantaggio dell'uso di un software in inglese. Non vi sono elementi per affermare che i candidati che avevano dovuto lavorare con la versione inglese del software abbiano risentito di conseguenze negative o che la commissione giudicatrice abbia violato il principio dell'uguaglianza di trattamento dei candidati. Non risulta pertanto che si sia trattato di cattiva amministrazione in relazione a questo aspetto del caso.
2 La presunta violazione del principio dell'uguaglianza di trattamento
2.1 Il denunciante ha lamentato che dal momento che la prova 3. a) era organizzata nell'arco di più giorni e dato che non tutti i file erano stati cancellati dai computer, taluni candidati che avevano sostenuto la prova successivamente avevano visto la prova eseguita da candidati precedenti.
2.2 Il Parlamento ha sottolineato che data la natura della prova, consistente "nell'impaginazione e nella battitura di un testo manoscritto di lingua italiana", il fatto che qualcuno avesse avuto accesso alla prova eseguita da un altro candidato non poteva essere considerato un vantaggio concreto. In effetti, ai candidati veniva richiesto di dimostrare la propria capacità di utilizzare gli strumenti a loro disposizione e non di rispondere a dei quesiti, nel qual caso avrebbe potuto costituire un vantaggio conoscere le risposte.
2.3 L'autorità che ha il potere di nomina dispone di un ampio potere discrezionale per determinare i criteri d'idoneità ai posti da coprire e per stabilire, in base a tali criteri e nell'interesse del servizio, le condizioni e le modalità del concorso. Come ha sostenuto il Tribunale di primo grado(1) le commissioni giudicatrici dispongono di un ampio potere discrezionale circa il preciso contenuto delle prove del concorso.
2.4 Il principio di uguaglianza impone che le prove scritte si svolgano nello stesso giorno per tutti i candidati. Il Tribunale(2) ha stabilito che tale condizione non può essere imposta con riferimento alle prove orali che, per loro stessa natura, non possono aver luogo nello stesso momento per tutti i candidati. Per quanto concerne il caso di cui trattasi, il Mediatore ritiene che, benché la prova 3. a) fosse una prova scritta, occorre tenere conto della sua natura. In considerazione del numero elevato di candidati, e della necessità di disporre di un computer per ciascuno di essi, la decisione del Parlamento di organizzare la prova nell'arco di vari giorni sembra essere ragionevole.
2.5 Gli organizzatori di concorsi generali devono garantire che tutti i partecipanti possano operare alle stesse condizioni. Il Mediatore giudica deplorevole che durante la prova 3. a) alcuni candidati abbiano avuto accesso alle prove effettuate da candidati precedenti dal momento che i file in questione non erano stati cancellati da tutti i computer. Risulta che il principio dell'uguaglianza tra i partecipanti a un concorso generale non sia stato garantito dal Parlamento in relazione a questo aspetto del caso. Verrà pertanto rivolta al Parlamento europeo un'osservazione critica.
3 Il contenuto della prova 3. b) non era lo stesso per tutti i candidati
3.1 Il denunciante ha sostenuto che il contenuto della prova 3. b) non era lo stesso per tutti i candidati.
3.2 Il Parlamento ha sottolineato che, per quanto riguarda il contenuto della prova 3. b), erano stati selezionati 3 testi diversi dello stesso livello di difficoltà. Era stato chiesto ai candidati di rispondere a una lettera, in base a una serie di elementi forniti dalla commissione giudicatrice. Data la natura della prova, i candidati dovevano dimostrare la propria capacità di utilizzare gli strumenti a loro disposizione e non veniva loro chiesto di rispondere dei quesiti.
3.3 In base al principio che disciplina l'attività dell'autorità che ha il potere di nomina e delle commissioni giudicatrici, ricordato al punto 2 della presente decisione, non vi sono prove che la commissione giudicatrice sia andata oltre la sua autorità giuridica nella valutazione della prova. Non risulta pertanto che si sia trattato di cattiva amministrazione in relazione a questo aspetto del caso.
4 Conclusione
Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore europeo relativamente alla presente denuncia, appare necessario esprimere la seguente osservazione critica:
- Gli organizzatori di concorsi generali devono garantire che tutti i partecipanti possano operare alle stesse condizioni. Il Mediatore giudica deplorevole che durante la prova 3. a) alcuni candidati abbiano avuto accesso alle prove effettuate da candidati precedenti dal momento che i file in questione non erano stati cancellati da tutti i computer. Risulta che il principio dell'uguaglianza tra i partecipanti a un concorso generale non sia stato garantito dal Parlamento in relazione questo aspetto del caso.
Della presente decisione verrà informato anche la Presidente del Parlamento europeo.
Distinti saluti,
Jacob SÖDERMAN
(1) Causa T - 132/89 Vincenzo Gallone / Consiglio delle Comunità europee, Raccolta [1990], pag. II - 0549.
(2) Vedi sopra.
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