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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 974/99/GG contro la Commissione europea
Decision
Case 974/99/GG - Opened on Tuesday | 07 September 1999 - Decision on Monday | 27 March 2000
Strasburgo, 27 marzo 2000
Egregio Signor L.,
in data 20 luglio 1999 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro la Commissione europea, Sua esclusione dalle prove scritte nel concorso COM/A/10/98.
Il 7 settembre 1999 ho trasmesso la denuncia alla Commissione per un parere che ho ricevuto il 12 novembre 1999. Le ho inviato tale parere il 15 novembre 1999, con l'invito a formulare osservazioni, qualora lo ritenesse opportuno.
Il 23 novembre 1999 Lei mi ha inviato le Sue osservazioni sul parere della Commissione.
Con lettera del 2 dicembre 1999 ho chiesto alla Commissione ulteriori informazioni in merito alla Sua denuncia.
La Commissione ha risposto in data 24 gennaio 2000. Il 28 gennaio 2000 Le ho trasmesso detta risposta invitandoLa a formulare osservazioni, qualora lo ritenesse opportuno.
Il 15 febbraio 2000 Lei mi ha inviato le Sue osservazioni.
Con la presente mi pregio di comunicarLe i risultati delle indagini realizzate.
LA DENUNCIA
Il 20 luglio 1999 l'interessato denunciava il rifiuto della Commissione di consentirgli di partecipare alle prove scritte previste dal concorso COM/A/10/98 organizzato dalla Commissione, per il quale egli aveva presentato domanda. Con lettera del 27 aprile 1999, la commissione esaminatrice lo aveva informato che non poteva essere ammesso alle prove scritte poiché non aveva raggiunto il punteggio minimo in uno dei quattro test di preselezione. Secondo la Commissione, l'autore della denuncia aveva ottenuto 8,069 punti nel test c), mentre il punteggio minimo richiesto era di 10. Il 7 maggio 1999 l'interessato scriveva alla Commissione per chiedere chiarimenti su questo risultato e particolari riguardanti la valutazione dei test. Egli sottolineava che, in base al numero delle domande sottopostegli e ai punteggi attribuiti o dedotti a seconda che le risposte fossero esatte o errate, era impossibile pervenire al punteggio comunicatogli dalla Commissione. Nella sua risposta del 17 giugno 1999, la commissione esaminatrice sosteneva che il risultato comunicato al denunciante era riconducibile al fatto che alcune domande risultate ambigue erano state neutralizzate e che i punteggi attribuiti o dedotti per ciascuna risposta erano stati modificati di conseguenza. La commissione esaminatrice ha aggiunto che per motivi di confidenzialità non era possibile trasmettere una valutazione dettagliata dei test all'interessato.
L'interessato ha quindi presentato una denuncia al Mediatore europeo in cui sollevava varie questioni che possono essere sintetizzate nel modo seguente:
1) la decisione della Commissione di "neutralizzare alcune domande" ha alterato arbitrariamente i risultati dei test favorendo eventualmente alcuni candidati al posto di altri;
2) la Commissione ha rifiutato di trasmettere una valutazione dettagliata dei suoi test.
L'INDAGINE
Il parere della Commissione
Nel suo parere, la Commissione ha sottolineato che la commissione esaminatrice aveva deciso di eliminare la domanda n. 66 dal test di preselezione c) per tutti i candidati, dal momento che essa era risultata ambigua. A seguito di questa modifica, il punteggio attribuito a ciascuna risposta esatta era di 0,690 e il punteggio dedotto per ciascuna risposta errata di 0,228. La Commissione ha ritenuto che, nell'agire in tal modo, veniva rispettato il principio di parità di trattamento.
Con riferimento al secondo punto della denuncia, la Commissione ha fatto riferimento alla posizione da essa assunta al riguardo in casi precedenti e in base alla quale non era consuetudine consentire ai candidati di consultare le copie corrette delle proprie prove d'esame.
Le osservazioni del denunciante
Nelle sue osservazioni, l'interessato ha mantenuto la propria denuncia, sostenendo che, sulla base dei punteggi modificati per le risposte esatte o errate, indicati dalla Commissione nel suo parere, fosse aritmeticamente impossibile conseguire il risultato di 8,069 punti che gli erano stati attribuiti nel test c). Né, sulla base delle informazioni fornite dalla Commissione, si potevano spiegare i risultati che aveva ottenuto negli altri tre test. Il denunciante ha chiesto al Mediatore di esaminare il suo dossier. Egli ha colto inoltre l'occasione per ringraziare il Mediatore della relazione speciale sulle procedure di assunzione che quest'ultimo aveva presentato al Parlamento europeo, di cui gli era stata inviata una copia per informazione.
ULTERIORI INDAGINI
Dopo aver ricevuto le osservazioni del denunciante sul parere della Commissione, il Mediatore è giunto alla conclusione che aveva bisogno di ulteriori informazioni per poter esaminare la denuncia. Ha chiesto pertanto alla Commissione di spiegare esattamente come essa era pervenuta al punteggio di 8,069 per il test c). Il Mediatore ha inoltre chiesto alla Commissione di specificare se erano state eliminate ulteriori domande negli altri test di preselezione e, in caso affermativo, quante e in che modo ciò aveva inciso sul punteggio attribuito alle risposte esatte ed errate.
Nella sua risposta, la Commissione ha fornito una tabella in cui figuravano le informazioni richieste. In base a questa tabella, a seguito dell'eliminazione di una domanda dal test c) il punteggio attribuito a ciascuna risposta esatta era di 20/29, mentre il punteggio da dedurre per una risposta errata era pari a 1/3 di questa percentuale. E' inoltre risultato che tre delle quaranta domande erano state eliminate dal test b), mentre i test a) e d) erano rimasti inalterati.
Nelle sue osservazioni alla risposta della Commissione, il denunciante ha ammesso che le spiegazioni fornite chiarivano i suoi dubbi di ordine aritmetico. Egli ha tuttavia sottolineato che con l'eliminazione di una domanda dal test c) e con l'eliminazione di tre domande dal test b) i risultati di tutti i candidati erano stati arbitrariamente alterati.
LA DECISIONE
1 Eliminazione di una domanda da un test di preselezione
1.1 L'autore della denuncia sostiene che l'eliminazione della domanda n. 66 dal test di preselezione c) del concorso COM/A/10/98 ha alterato arbitrariamente i risultati dei test favorendo eventualmente alcuni candidati al posto di altri. Nel corso dell'iter procedurale egli ha esteso le sue critiche all'eliminazione delle domande dal test b).
1.2 La Commissione ha risposto che la commissione esaminatrice ha deciso di eliminare la domanda n. 66 dal test di preselezione c) per tutti i candidati, dal momento che essa era risultata ambigua. Essa ha espresso il parere che, nell'agire in tal modo, è stato rispettato il principio di parità di trattamento.
1.3 In base alle informazioni fornite al Mediatore, il test di preselezione, non superato dall'interessato, comprendeva 30 domande, di cui una risultava ambigua. Il Mediatore ritiene in tal caso ragionevole la decisione di eliminare questa domanda dal test, a condizione che tale eliminazione avvenga in modo da garantire che non siano danneggiati gli interessi dei candidati. In base alle prove fornitegli, il Mediatore è del parere che nulla lascia intendere che nella fattispecie tale condizione non sia stata soddisfatta, in quanto risulta che la Commissione abbia eliminato la domanda in questione per tutti i candidati. Il Mediatore ritiene che non vi siano prove sufficienti a suffragare le asserzioni del denunciante, ovvero che questo modo di procedere abbia comportato un'alterazione arbitraria dei punteggi di tutti i candidati in modo da favorirne eventualmente alcuni al posto di altri.
1.4 Nella denuncia e nelle osservazioni sul parere della Commissione, l'interessato sostiene che le informazioni fornite dalla Commissione non erano sufficienti a chiarire come essa fosse giunta al punteggio attribuitogli per il test c). Egli ha tuttavia informato il Mediatore che questi dubbi sono stati chiariti grazie alle informazioni fornite dalla Commissione in risposta alla richiesta di ulteriori informazioni da parte del Mediatore.
1.5 Sulla base di quanto precede, non risulta non vi sia stata una cattiva amministrazione da parte della Commissione per quanto riguarda la prima asserzione presentata dall'interessato.
2 Rifiuto di trasmettere la valutazione dettagliata del suo test
2.1 L'autore della denuncia sostiene che gli è stato rifiutato a torto l'accesso alle sue prove d'esame.
2.2 La Commissione ritiene che non sia consuetudine consentire ai candidati di accedere alle proprie prove di esame corrette.
2.3 Il 18 ottobre 1999 il Mediatore ha presentato al Parlamento europeo una relazione speciale(1), in cui egli ha espresso il parere che il rifiuto della Commissione di consentire ai candidati di controllare le loro prove d'esame corrette costituisca una cattiva amministrazione. Il Mediatore ritiene pertanto non sia necessario nella fattispecie svolgere ulteriori indagini in merito a quanto asserito dall'autore della denuncia(2).
3 Conclusione
Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore europeo per quanto concerne la presente denuncia, non risulta esservi stata una cattiva amministrazione da parte della Commissione. Il Mediatore decide pertanto di chiudere il caso.
Il Presidente della Commissione europea verrà informato di tale decisione.
Distinti saluti,
Jacob SÖDERMAN
(1) La relazione speciale a seguito dell'indagine di propria iniziativa sulla segretezza che costituisce parte delle procedure di assunzione della Commissione.
(2) La Commissione ha comunicato nel frattempo che consentirà ai candidati di accedere alle loro prove d'esame corrette a partire dal 1° luglio 2000 (cfr. comunicato stampa n. 16/99 del Mediatore del 15 dicembre 1999).
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