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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 880/99/IP contro il Parlamento europeo
Decision
Case 880/99/IP - Opened on Wednesday | 21 July 1999 - Decision on Tuesday | 17 October 2000
Strasburgo, 17 ottobre 2000
Egregio Signor S.,
il 3 luglio 1999 Lei ha presentato al Mediatore europeo una denuncia contro il Parlamento europeo, relativa alla Sua partecipazione al concorso EUR/C/135 organizzato dall'istituzione.
Il 21 luglio 1999 ho trasmesso la denuncia al Parlamento europeo perché esprimesse il suo parere. Il 4 ottobre 1999 il Parlamento ha inviato il suo parere, che Le ho trasmesso invitandoLa eventuali osservazioni. Il 29 novembre 1999 ho ricevuto le Sue osservazioni relative al parere del Parlamento.
Con la presente mi pregio di comunicarLe i risultati delle indagini realizzate.
LA DENUNCIA
Il denunciante ha partecipato al concorso generale EUR/C/135 avente per oggetto la costituzione di un elenco di riserva per l'assunzione di dattilografi di lingua italiana.
Il 10 maggio 1999 il denunciante ha scritto al Presidente della commissione giudicatrice chiedendo l'annullamento della prova 3. a). Nella sua lettera il denunciante sosteneva che il contenuto della prova non corrispondeva ai requisiti del bando di concorso, che alcune funzioni del software utilizzato durante la prova erano state disattivate e che dal momento che la prova si svolgeva nell'arco di più giorni non era garantita la segretezza del testo d'esame.
Con lettera del 10 giugno 1999 la commissione giudicatrice aveva risposto al denunciante respingendo tutte le sue asserzioni. Il 30 giugno egli ha scritto una nuova lettera all'istituzione in cui manifestava la sua insoddisfazione per la risposta fornitagli e ribadiva la sua richiesta di annullamento della prova 3. a).
Il 16 luglio 1999 i servizi del Parlamento europeo hanno inviato un'ulteriore risposta al denunciante. L'istituzione faceva presente che non era possibile un riesame delle sue prove dal momento che la commissione giudicatrice aveva già concluso i propri lavori e che era stato compilato l'elenco dei 130 candidati vincitori.
Alla luce di quanto precede il denunciante aveva quindi presentato una denuncia al Mediatore in cui aveva formulato le seguenti asserzioni:
1) Difformità tra il contenuto della prova 3. a) rispetto a quanto indicato nel bando di concorso.
2) I candidati avrebbero dovuto essere informati in anticipo del fatto che durante le prove sarebbero state disattivate alcune funzioni del software utilizzato.
3) La prova 3. a) era stata organizzata nell'arco di più giorni. Pertanto non era stata garantita un'adeguata segretezza per quanto riguarda il contenuto delle prove ed erano stati favoriti i candidati che avevano affrontato le prove in un turno successivo.
L'INDAGINE
Il parere del Parlamento europeo
Nel suo parere sulla denuncia il Parlamento ha espresso i seguenti commenti.
Per quanto riguarda l'asserita difformità tra il contenuto delle prove e quanto richiesto dal bando di concorso, il Parlamento sottolineava che il Presidente della commissione giudicatrice aveva fornito una risposta circostanziata al denunciante nella sua lettera dell'8 giugno 1999. L'istituzione riaffermava che il bando di concorso indicava che la prova 3. a) sarebbe consistita "nell'impaginazione e nella battitura di un testo manoscritto di lingua italiana". La finalità della prova era di consentire alla commissione giudicatrice di valutare la competenza dei candidati nell'utilizzo delle funzioni di trattamento testi, ad esempio la creazione di una tabella nonché la padronanza della lingua in cui i funzionari avrebbero dovuto lavorare.
Per quanto riguarda l'asserzione che i candidati avrebbero dovuto essere informati in anticipo del fatto che durante le prove sarebbero state disattivate alcune funzioni del software utilizzato, il Parlamento faceva presente che il denunciante non aveva fornito dettagli sulle funzioni presumibilmente disattivate. Pertanto l'istituzione non poteva fornire una risposta esauriente su questo aspetto. Tuttavia il Parlamento dichiarava che l'unica funzione che era stata disattivata era la correzione ortografica e grammaticale, in modo da saggiare veramente la padronanza dell'ortografia da parte dei candidati, aspetto essenziale del lavoro di un dattilografo. Inoltre il Parlamento sottolineava che tutti i candidati avevano svolto le prove a eguali condizioni dato che disponevano degli stessi strumenti con i quali effettuare le prove di trattamento testi e che tutte le funzioni necessarie erano disponibili.
Per quanto riguarda l'asserzione relativa all'organizzazione delle prove su un arco di più giorni, il Parlamento ha fatto presente che è prassi normale, nella procedura di selezione dei dattilografi, organizzare le prove nell'arco di più giorni. Dato il gran numero di candidati rispetto ai computer disponibili per eseguire le prove, era impossibile farle svolgere contemporaneamente. Il Parlamento sottolineava inoltre che il denunciante aveva messo in evidenza che "qualsiasi concorrente che avesse sostenuto la prova dopo il primo turno poteva benissimo mettere al corrente del contenuto della prova stessa candidati dei turni successivi", senza fornire le prove che ciò fosse effettivamente accaduto.
Le osservazioni del denunciante sul parere del Parlamento europeo
Il Mediatore ha trasmesso il parere del Parlamento al denunciante con l'invito ad esprimere delle osservazioni.
Nella sua risposta il denunciante, che ha ribadito sostanzialmente le sue affermazioni, ha sostenuto che quando aveva scritto alla commissione giudicatrice il 10 maggio 1999 quest'ultima non aveva ancora concluso i propri lavori. Il denunciante riteneva pertanto che la spiegazione fornita dal Parlamento con lettera del 16 luglio 1999 fosse inaccettabile. In tale lettera il Parlamento aveva dichiarato che dal momento che era già stato compilato l'elenco di riserva non era più possibile riesaminare le prove del denunciante. Inoltre, il denunciante sosteneva di non aver mai chiesto un riesame delle sue prove, bensì l'annullamento della prova 3. a).
LA DECISIONE
1 Presunta difformità tra il contenuto della prova e il bando di concorso
1.1 Il denunciante ha dichiarato che il contenuto della prova 3. a) non era conforme a quanto indicato nel bando di concorso.
1.2 Il Parlamento ha respinto tale asserzione e ha sottolineato che la finalità della prova era di consentire alla commissione giudicatrice di valutare la competenza di ciascun candidato nell'utilizzo delle funzioni di trattamento testi nonché la padronanza della lingua nella quale i funzionari avrebbero dovuto lavorare.
1.3 La funzione essenziale che ha il bando di concorso consiste nell'informare gli interessati, nel modo più esatto possibile, circa la natura dei requisiti necessari per occupare il posto di cui trattasi, al fine di metterli in grado di valutare l'opportunità di presentare la propria candidatura. Occorre tuttavia tenere a mente che l'autorità che ha il potere di nomina dispone di un ampio potere discrezionale per determinare i criteri d'idoneità ai posti da coprire e per stabilire, in base a tali criteri e nell'interesse del servizio, le condizioni e le modalità del concorso. Come ha sostenuto il Tribunale di primo grado(1) anche la commissione giudicatrice dispone di un ampio potere discrezionale circa le modalità ed il preciso contenuto delle prove del concorso. Tuttavia, il contenuto delle prove non deve uscire dall'ambito stabilito dal bando di concorso o essere in conflitto con gli scopi dell'esame o del concorso. Inoltre l'articolo 27 dello Statuto del personale delle Comunità europee stabilisce che "le assunzioni debbono assicurare all'istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità (…)".
1.4 Il denunciante non ha fornito al Mediatore alcuna prova che induca a ritenere che il Parlamento europeo abbia violato le summenzionate norme vincolanti o che la commissione giudicatrice sia andata oltre la sua autorità giuridica. Inoltre, il Mediatore non ha alcun elemento per affermare che il contenuto della prova fosse in conflitto con gli scopi del concorso in questione. Non risulta pertanto che si sia trattato di cattiva amministrazione per quanto riguarda tale aspetto del caso.
2 Presunta mancanza d'informazione sulla disattivazione di talune funzioni del software
2.1 Il denunciante ha sollevato la questione che i candidati avrebbero dovuto essere informati in anticipo del fatto che alcune funzioni del software utilizzato durante le prove sarebbero state disattivate.
2.2 Il Parlamento ha fatto presente che il denunciante non aveva fornito dettagli sulle funzioni presumibilmente disattivate. Tuttavia ha dichiarato che l'unica funzione disattivata era la correzione ortografica e grammaticale, in modo da consentire di saggiare veramente la padronanza dell'ortografia da parte dei candidati, aspetto essenziale del lavoro di un dattilografo.
2.3 E' risultato dal parere del Parlamento che il denunciante non aveva confutato l'affermazione che tutti i candidati avevano svolto le prove in condizioni di eguaglianza dal momento che disponevano degli stessi strumenti per espletare le prove di trattamento testi. Il Mediatore non ha riscontrato prove tali da far dubitare che il Parlamento europeo abbia violato il principio della parità di trattamento dei candidati in un concorso generale. Non risulta pertanto che si sia trattato di cattiva amministrazione in relazione a tale aspetto del caso.
3 Organizzazione delle prove nell'arco di più giorni
3.1 Il denunciante ha sollevato la questione che dal momento che la prova 3. a) era organizzata nell'arco di più giorni non era garantita un'adeguata segretezza per quanto riguarda i contenuti delle prove ed erano stati favoriti i candidati che avevano svolto le prove in un turno successivo.
3.2 Il Parlamento ha fatto presente che data la natura dell'esame è prassi normale, nelle procedure di selezione per dattilografi, organizzare le prove nell'arco di più giorni. Inoltre, benché il candidato abbia prospettato che "qualsiasi concorrente del primo turno avrebbe potuto benissimo mettere al corrente del contenuto della prova stessa i candidati dei turni successivi", egli non ha fornito alcuna prova che ciò sia effettivamente successo.
3.3 La spiegazione fornita dal Parlamento del perché la prova 3.a) sia stata organizzata nell'arco di più giorni sembra essere ragionevole. Inoltre, il semplice fatto che i candidati che avevano sostenuto la prova al primo turno potessero informare i candidati dei turni successivi circa il contenuto della stessa, non costituisce una prova che ciò sia realmente avvenuto. In base alle informazioni a sua disposizione il Mediatore non può concludere che la segretezza della prova 3. a) sia stata violata dal Parlamento. Non risulta pertanto che si sia trattato di cattiva amministrazione in relazione a tale aspetto del caso.
4 Conclusione
Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore relativamente alla presente denuncia non risulta che il Parlamento europeo si sia reso responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.
Della presente decisione verrà informato anche la Presidente del Parlamento europeo.
Distinti saluti,
Jacob SÖDERMAN
(1) Causa T - 132/89 Vincenzo Gallone v. Council of the European Communities, Raccolta [1990], pag. II - 0549.
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