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Decisione nel caso 1543/2019/FP in merito al rifiuto da parte della Commissione europea di concedere l'accesso a un documento della sua indagine su un regime di compensazione per la "vendita impropria" da parte di banche in Italia

Il caso riguardava un rifiuto da parte della Commissione europea di rendere pubblico un documento relativo alla sua indagine su un regime italiano di compensazione degli azionisti legato alla vendita impropria da parte di banche italiane. La Commissione ha rifiutato l'accesso al documento sostenendo che il documento era coperto da una "presunzione generale" di non divulgazione volta a tutelare le finalità di un'indagine in corso.

Nel corso dell'indagine, la Commissione ha informato la Mediatrice che l'indagine relativa al regime di compensazione non era più in corso e che la lettera di notifica poteva quindi essere comunicata al denunciante. Il denunciante ha presentato una nuova richiesta di accesso pubblico e il documento è stato infine divulgato. Pertanto, avendo concluso che la Commissione ha risolto il reclamo, la Mediatrice ha chiuso l'indagine.

Antefatti della denuncia

1. Il 9 aprile 2019, la stampa internazionale e nazionale ha comunicato che l'8 aprile il governo italiano ha annunciato l'intenzione di introdurre un regime di compensazione per gli azionisti e i detentori di obbligazioni delle sei piccole banche fallite nel corso degli quattro anni precedenti.[1] Secondo le notizie tale regime doveva ancora ricevere l'autorizzazione formale da parte della Commissione europea. Il 9 aprile un portavoce della Commissione ha dichiarato che la Commissione era "in contatto costruttivo con le autorità italiane in merito alle misure proposte".

2. Il 9 aprile 2019 il denunciante, cittadino italiano, ha chiesto alla Commissione europea di avere accesso, ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001[2], a una lettera inviata al governo italiano in relazione al settore bancario italiano. La Commissione ha individuato una lettera inviata il 29 gennaio 2019 al ministero dell'Economia e delle Finanze in merito a presunti aiuti di Stato al settore bancario italiano e al rispetto delle norme del settore finanziario.

3. Il 20 maggio 2019 la Commissione ha rifiutato di divulgare la lettera, sostenendo che la divulgazione avrebbe pregiudicato l'obiettivo delle indagini[3] e la necessità di proteggere un processo decisionale in corso[4]. Ha sottolineato che l'indagine in questione era in corso e ha fatto riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che istituiva una "presunzione generale" di non divulgazione per i documenti relativi a indagini in corso in materia di aiuti di Stato[5] e a indagini per infrazione[6]. Ha affermato che non vi era alcun interesse pubblico prevalente alla divulgazione del documento.

4. Il 13 giugno 2019 il denunciante ha presentato una domanda di conferma.

5. Il 6 agosto 2019 la Commissione ha confermato il rifiuto iniziale a divulgare il documento richiesto.

6. Insoddisfatto della risposta della Commissione, il 9 agosto 2019 il denunciante si è rivolto alla Mediatrice europea.

L'indagine

7. La Mediatrice ha avviato un'indagine sulla denuncia secondo cui la Commissione avrebbe a torto rifiutato l'accesso del pubblico al documento in questione.

La valutazione della Mediatrice

8. Nel corso dell'indagine, la Mediatrice ha contattato la Commissione e ha chiesto copie del documento. Ha inoltre chiesto alla Commissione di chiarire se la procedura di accertamento della Commissione relativa alla conformità dell'Italia al diritto dell'UE in materia di regolamentazione del settore finanziario e/o delle norme sugli aiuti di Stato fosse ancora in corso.

9. Il 14 ottobre 2019 la Commissione ha trasmesso alla Mediatrice i documenti richiesti. Il 25 ottobre 2019 la Commissione ha informato la Mediatrice europea che "l'indagine relativa al regime di compensazione non era più da considerarsi in corso" e che la lettera di notifica poteva quindi essere comunicata al denunciante. La Commissione ha aggiunto che il denunciante poteva, alla luce di ciò, presentare una nuova richiesta di accesso al documento.

10. La Mediatrice ha informato il denunciante in merito ai nuovi sviluppi del caso. Il 30 ottobre 2019 il denunciante ha presentato alla Commissione una nuova richiesta di accesso.

11. Il 13 novembre 2019 la Commissione ha trasmesso il documento in questione al denunciante.

12. La Mediatrice ritiene che la denuncia sia stata ormai risolta dalla Commissione.

Conclusione

Alla luce dell'indagine, la Mediatrice archivia il caso sulla base delle seguenti risultanze:

La Mediatrice archivia il caso quale risolto dalla Commissione europea.

Il denunciante e la Commissione europea saranno informati della presente decisione.

 

Emily O'Reilly

Mediatrice europea

Strasburgo, 13/12/2019

 

[1] Secondo il piano, gli investitori sarebbero stati compensati, utilizzando denaro pubblico, fino al 30 % del valore di acquisto delle loro azioni mentre i detentori di obbligazioni avrebbero potuto recuperare il 95 % del loro investimento.

[2] Regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32001R1049].

[3] Articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001.

[4] Articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001.

[5] Sentenza del Tribunale del 13 novembre 2015, ClientEarth contro Commissione T-424/14, T-425/14, punto 64.

[6] Sentenza della Corte di giustizia del 29 giugno 2010 nella causa C-139/07 P, Commissione europea contro Technische Glaswerke Ilmenau Gmbh, paragrafi 54 e 55.