- Export to PDF
- Get the short link of this page
- Share this page onTwitterFacebookLinkedin
Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 120/99/(PD)IP contro la Commissione europea
Decision
Case 120/99/IP - Opened on Tuesday | 09 March 1999 - Decision on Tuesday | 28 March 2000
Strasburgo, 28 marzo 2000
Egregio Signor R.,
Il 6 febbraio 1999 Lei ha presentato al Mediatore europeo una denuncia contro la Commissione europea avente per oggetto la sua esclusione dal concorso EUR/B/136 poiché il suo diploma non soddisfaceva le condizioni di ammissione al concorso.
Il 9 marzo 1999 ho trasmesso la denuncia al Presidente della Commissione europea affinché l'istituzione potesse esprimere il proprio parere. Il 21 maggio 1999 la Commissione ha inviato la traduzione italiana del suo parere che Le è stato trasmesso con l'invito ad esprimere eventuali osservazioni. Il 26 luglio 1999 ho ricevuto le Sue osservazioni sul parere della Commissione.
Dal momento che a talune informazioni allegate al parere della Commissione era stato attribuito carattere di riservatezza, ho chiesto ulteriori informazioni alla Commissione, in data 9 giugno 1999, riguardo alla natura di tali informazioni e ai motivi per cui erano ritenute confidenziali. Ho ricevuto le osservazioni della Commissione in data 9 agosto 1999.
Con la presente mi pregio di comunicarLe i risultati delle indagini realizzate.
LA DENUNCIA
Il denunciante ha presentato la sua candidatura al concorso EUR/B/136 (GU C 146 A, pag. 1 del 1998) organizzato dalla Commissione europea per costituire un elenco di idonei per assistenti aggiunti (B5/B4) nel settore informatica/telecomunicazioni.
Il 13 novembre 1998 la commissione giudicatrice ha notificato al denunciante che la sua candidatura era stata respinta poiché i suoi titoli non soddisfacevano le condizioni del bando di concorso, vale a dire "aver seguito corsi di formazione complementare in informatica e/o telecomunicazioni della durata minima di due anni" secondo quanto stabilito al punto III. B. 2 del bando di concorso.
Il 4 dicembre 1999 il denunciante, che riteneva la sua esclusione iniqua e discriminante, ha chiesto alla commissione giudicatrice di riesaminare la sua candidatura. Egli ha argomentato che avendo frequentato un corso di istruzione secondaria della durata di cinque anni ed avendo quindi conseguito un Diploma di maturità tecnica industriale non era necessario o utile per lui seguire un corso di specializzazione di due anni per potersi candidare al concorso. Il denunciante contestava il fatto che a tutti i tipi di diplomi di istruzione secondaria venisse attribuita la stessa considerazione ai fini dell'ammissione al concorso. A suo parere si sarebbe dovuto tenere conto del fatto che alcuni tipi di diplomi di specializzazione, quale quello da lui conseguito, fornivano una conoscenza più approfondita della materia rispetto ad altri di carattere più generale.
Egli ha inoltre fatto presente che allorché aveva intrapreso i suoi studi non era possibile frequentare in Italia corsi dalle caratteristiche indicate nel bando di concorso. Inoltre il denunciante si è dichiarato sorpreso per il fatto che la sua esperienza di lavoro non fosse ritenuta sufficientemente pertinente da essere ammesso al concorso.
Con lettera del 25 gennaio 1999 la commissione giudicatrice ha informato il denunciante che dopo aver riesaminato la sua candidatura non aveva trovato motivi per revocare la sua decisione originaria.
Il denunciante ha successivamente presentato al Mediatore europeo una denuncia in cui ha sottolineato l'iniquità della sua mancata ammissione al concorso EUR/B/136 organizzato dalla Commissione europea.
L'INDAGINE
Il parere della Commissione
I commenti della Commissione europea sulla denuncia si possono riassumere come segue:
La Commissione ha fatto presente che il denunciante non era stato ammesso alle prove scritte poiché non possedeva il diploma richiesto secondo quanto indicato nel bando di concorso.
Tale bando stipulava al suo punto III. B. 2:
- "2. Titoli o diplomi richiesti
- I candidati devono aver frequentato un istituto di insegnamento secondario di secondo grado ed essere in possesso del relativo diploma; essi devono inoltre aver seguito corsi di formazione complementare in informatica e/o telecomunicazioni della durata minima di due anni ed essere in possesso del relativo diploma riconosciuto da un'autorità competente. I candidati devono avere altresì maturato un'esperienza professionale della durata di almeno due anni nei settori del concorso."
Per quanto riguarda l'asserita impossibilità di frequentare tali corsi in Italia, la Commissione ha indicato che ciò era in realtà possibile, fornendo vari esempi.
Inoltre, la Commissione ha sottolineato che l'esperienza professionale era certamente uno dei requisiti previsti dal bando di concorso, ma che non poteva sostituire i diplomi richiesti.
La Commissione aveva allegato separatamente alla sua risposta delle informazioni riservate destinate al Mediatore. Esse riguardavano il numero totale di candidature ricevute per il concorso EUR/B/136 e il numero di candidati ammessi alle prove, ripartiti per nazionalità.
Le osservazioni del denunciante
Il Mediatore ha trasmesso il parere della Commissione al denunciante con l'invito a esprimere delle osservazioni.
Per quanto riguarda il diploma richiesto, il denunciante ha sostenuto che secondo la sua interpretazione del bando di concorso il diploma di maggior peso era quello di istruzione secondaria, in quanto base della conoscenza, mentre i due anni di studi complementari non erano da considerarsi imprescindibili tenendo conto dei corsi completi che egli aveva già frequentato e della pertinente esperienza professionale.
ULTERIORI INDAGINI
Per chiarire i motivi che avevano indotto la Commissione ad attribuire un carattere riservato a parte del suo parere, il Mediatore ha scritto alla Commissione in data 9 giugno 1999.
La risposta dell'istituzione del 9 agosto 1999 spiegava che le informazioni di tipo statistico sui risultati del concorso cui era stato attribuito un carattere di riservatezza erano state trasmesse al Mediatore per fargli avere tutti gli elementi necessari per valutare il caso, secondo una prassi che vale anche per la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado.
La Commissione ha aggiunto che né i candidati né terzi hanno accesso a tali informazioni di natura statistica, poiché esse riguardano direttamente la procedura di selezione svolta dalla commissione giudicatrice, la quale deve essere riservata per evitare qualsiasi influenza esterna. Parte di queste informazioni statistiche vengono incluse nelle relazioni triennali che la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio in base a quanto richiesto dall'articolo 2 dell'allegato IX dello Statuto del personale.
LA DECISIONE
1 Asserita ingiusta esclusione dal concorso
1.1 Il denunciante ha asserito che l'esclusione da parte della commissione giudicatrice della sua candidatura a partecipare al concorso EUR/B/136, motivata con il fatto che egli non era in possesso dei diplomi richiesti dal bando di concorso, era da considerarsi ingiusta.
1.2 La Commissione ha dichiarato che la commissione giudicatrice aveva basato la sua decisione esclusivamente sui requisiti indispensabili menzionati nel bando di concorso. Dato che il denunciante non li soddisfaceva, la sua candidatura non poteva essere accettata.
1.3 Secondo una giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, benché la commissione giudicatrice di un concorso per titoli ed esami disponga di un potere di valutazione dei titoli e dell'esperienza pratica dei candidati, essa rimane nondimeno vincolata dal testo del bando di concorso. Infatti, la funzione essenziale che il bando di concorso ha, secondo lo Statuto del personale, consiste nell'informare gli interessati, nel modo più esatto possibile, circa la natura dei requisiti necessari per occupare il posto di cui trattasi, al fine di metterli in grado di valutare l'opportunità di presentare la propria candidatura e quali documenti giustificativi siano importanti per i lavori della commissione giudicatrice e, di conseguenza debbano essere allegati ai fascicoli di candidatura(1).
Inoltre, quando la commissione giudicatrice decide di non ammettere un candidato alle prove, essa è tenuta a indicare con precisione quali condizioni del bando di concorso essa ritiene che non siano state soddisfatte dal candidato(2).
1.4 Il bando di concorso EUR/B/136 indicava tutte le condizioni necessarie che i candidati dovevano soddisfare. Una delle condizioni previste al Titolo III. B. 2 del bando di concorso era di aver frequentato un istituto di insegnamento secondario di secondo grado, nonché di avere seguito corsi di formazione complementare in informatica e /o telecomunicazioni della durata minima di due anni ed essere in possesso del relativo diploma riconosciuto da un'autorità competente. Il denunciante non aveva dimostrato di essere in possesso di tali titoli.
1.5 Il Mediatore rileva che, dalle informazioni presentate dal denunciante e dalla Commissione, risulta che la commissione giudicatrice abbia agito in conformità con il bando di concorso allorché ha deciso che la candidatura del denunciante non poteva essere accettata poiché egli non soddisfaceva i requisiti richiesti.
1.6 Per quanto riguarda l'obbligo della commissione giudicatrice di indicare precisamente quali requisiti del bando di concorso ritenesse non fossero soddisfatti dal candidato, il Mediatore osserva che nelle sue lettere del 25 gennaio 1999 e del 2 marzo 1999 la commissione giudicatrice ha fatto specificamente riferimento al punto III. B. 2 e ha fornito al denunciante le ragioni della sua esclusione dal concorso.
2 Conclusione
Dalle indagini del Mediatore europeo in merito alla denuncia in questione, non è risultato che la Commissione delle Comunità europee si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.
ULTERIRI OSSERVAZIONI
Per chiarire i motivi che avevano indotto la Commissione ad attribuire un carattere riservato a parte del suo parere, il Mediatore ha scritto all'istituzione. Nella sua risposta la Commissione ha dichiarato che tutte le informazioni erano state trasmesse al Mediatore per fargli avere tutti gli elementi necessari per valutare il caso. La Commissione ha aggiunto che né i candidati né terzi hanno accesso a tali informazioni di natura statistica, poiché esse riguardano direttamente la procedura di selezione svolta dalla commissione giudicatrice, la quale deve essere riservata per evitare qualsiasi influenza esterna.
Come il Mediatore ha già dichiarato precedentemente, in merito alle denunce 1108/98/BB e 1276/98(PD)JMA, alla luce del contenuto delle informazioni fornite dalla Commissione, egli non riesce a comprendere i motivi che hanno indotto la Commissione a tale attribuzione di riservatezza. Il Mediatore non condivide l'opinione della Commissione che la divulgazione pubblica di informazioni statistiche sul numero di candidati ammessi ai concorsi o su quelli inclusi, una volta ultimata la procedura, nell'elenco degli idonei possa pregiudicare la segretezza dei lavori della commissione giudicatrice o possa influenzare in alcun modo la sua scelta dei candidati.
Il Presidente della Commissione europea verrà informato di tale decisione.
Distinti saluti,
Jacob SÖDERMAN
(1) Causa T - 158/89 Van Hecken / Comitato economico e sociale (Raccolta 1991, pag. II-1341)
(2) Cause riunite 4, 19 e 29/78 Salerno e altri / Commissione (Raccolta 1978, pag. 2403) Causa T-108/84 De Santis / Corte dei conti (Raccolta 1985, pag. 947)
- Export to PDF
- Get the short link of this page
- Share this page onTwitterFacebookLinkedin