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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 991/98/IP contro la Commissione europea


Strasburgo, 6 luglio 1999

Egregio Dott. L.,
Il 24 settembre 1998 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo in relazione al rigetto, da parte della Commissione, della Sua candidatura a una borsa postuniversitaria di formazione alla ricerca nel quadro del programma TMR Marie Curie.
Il 29 ottobre 1998 ho inoltrato la Sua denuncia al Presidente della Commissione europea. La Commissione ha inviato il suo parere il 20 gennaio 1999; tale parere Le è stato inviato il 3 febbraio 1999, con un invito a presentare osservazioni, ove lo desiderasse. Il 18 febbraio 1999 mi sono pervenute le Sue osservazioni sul parere della Commissione.
Le scrivo ora per comunicarLe i risultati delle indagini svolte.

LA DENUNCIA


Tra il giugno 1996 e il giugno 1997 il denunziante, uno specialista in Geologia Planetaria, ha presentato alla Commissione europea tre progetti per ottenere una borsa postuniversitaria di formazione alla ricerca nel quadro del programma TMR Marie Curie.
Dopo aver valutato i progetti, i servizi della Commissione hanno comunicato al denunziante che i suoi progetti non avevano ottenuto parere favorevole. l'ultima decisione negativa è stata comunicata al ricorrente il 13 ottobre 1997.
A seguito del terzo rifiuto, il denunziante ha scritto a più riprese alla Commissione allo scopo di ottenere maggiori informazioni sulla decisione. Egli ha ritenuto che i suoi progetti fossero stati erroneamente valutati, data la qualità molto elevata delle sue proposte.
Dal 23 ottobre al 20 novembre 1997 ha avuto luogo un fitto scambio di corrispondenza tra il denunziante, il responsabile della commissione valutatrice per le Scienze della Terra della direzione Generale XII e il Capo Divisione.
Considerando insoddisfacenti le informazioni fornite dalla Commissione, il 24 settembre 1998 il sig. L. ha presentato denuncia al Mediatore europeo. In tale denuncia egli ha esposto sostanzialmente che: i) la procedura di selezione gestita dalla Commissione non era sufficientemente trasparente, e che i valutatori non erano esperti in materia; ii) la valutazione delle proposte dovrebbe essere svolta sia dai valutatori che dai candidati; iii) dovrebbe essere data una più attenta considerazione ai candidati provenienti da regioni meno favorite.

L'INDAGINE


Il parere della Commissione
I commenti della Commissione europea sulla denuncia sono sostanzialmente i seguenti:
Preliminarmente, la Commissione espone che il denunziante si è candidato a una borsa postuniversitaria di formazione alla ricerca nel quadro del programma TMR Marie Curie (in prosieguo: il programma TMR) il 12 giugno 1996, il 20 dicembre 1996 e il 18 giugno 1997. A seguito di ogni tornata di aggiudicazione, egli è stato debitamente informato sia dei risultati della valutazione della sua proposta, sia della percentuale di riuscite registrata nella categoria per la quale aveva proposto candidatura.
Per quanto riguarda l'asserita mancanza di trasparenza nelle procedure di selezione e la competenza dei valutatori, la Commissione fa rilevare che la valutazione delle proposte TMR è stata svolta dalla stessa comunità scientifica, utilizzando un sistema di valutazione paritetico regolarmente sottoposto al controllo di osservatori scientifici esterni di altro livello. Secondo quanto stabilito nella Guida alla valutazione sulla composizione delle commissioni di aggiudicazione: "Nella nomina dei membri, la Commissione assicura una ragionevole distribuzione di esperti tra le varie discipline secondarie" per ogni settore coperto dal programma. "La Commissione ricerca i nominativi dei potenziali membri tra i rappresentanti nazionali, mediante la commissione del programma, e tra enti scientifici e professionali, in particolare quelli che partecipano all'Assemblea europea della Scienza e della tecnologia".
La Commissione ha assicurato che la sua valutazione è avvenuta in piena indipendenza dei valutatori e si è basata esclusivamente sui criteri e sulle regole contenute nella guida, che è stata inviata al denunziante per posta elettronica.
Inoltre, la Commissione considera che sia stato compiuto uno sforzo, sia per aiutare il denunziante a capire le procedure applicate, sia per fornirgli ampie informazioni relative alla sua candidatura, mediante uno scambio di corrispondenza tra i funzionari della Commissione e lo stesso denunziante.
L'istituzione afferma anche di aver introdotto alcuni cambiamenti nella progettazione del Quinto Programma Quadro. Tali cambiamenti sono stati suggeriti dal denunziante nello scambio di corrispondenza con i servizi della Commissione, per migliorare il programma TMR.
Per quanto riguarda l'affermazione del denunziante secondo la quale la valutazione delle proposte dovrebbe avvenire con la collaborazione di valutatori e candidati, la Commissione ha rilevato che un simile suggerimento non è praticabile, a causa del grande numero di candidati.
In riferimento all'affermazione del denunziante per cui dovrebbero essere considerati con maggiore attenzione i candidati provenienti da regioni meno favorite, l'istituzione ha rilevato in primo luogo che la selezione deve avvenire solo sulla base del merito scientifico. Inoltre, la Commissione ha sottolineato che esistono due possibilità speciali per le regioni meno favorite all'interno del programma TMR: le categorie di borse "di reinserimento" fino al 10% dei fondi disponibili e "per ricercatori confermati", fino al 5% dei fondi disponibili. Come stabilito nella "Guida alla valutazione", alla fine della "short list" (corrispondente al 5% del bilancio) viene seguito un criterio speciale, per cui, nel caso di proposte di qualità scientifica paragonabile, dev'essere data la priorità a quelle che coinvolgono l'industria, o che prevedono un istituto ospitante situato in una regione meno favorita o un candidato proveniente da una regione meno favorita.
Tali proposte saranno preferite ad altre.
Osservazioni del denunziante
Il Mediatore ha inviato il parere della Commissione al denunziante, invitandolo a presentare osservazioni. Nella sua risposta il denunziante, che ha fondamentalmente mantenuto la sua denuncia originaria, ha formulato alcune osservazioni aggiuntive su alcuni aspetti del parere della Commissione.
Per quanto riguarda la trasparenza nella procedura di selezione, il denunziante espone che l'allegazione della Commissione secondo cui i suoi servizi sono sempre stati disponibili non è completamente vera. Sebbene il denunziante riconosca che il responsabile del processo di valutazione per le Scienze della Terra ha debitamente risposto ai suoi messaggi del 24 e del 30 ottobre 1997 e del 6, 13 e 18 novembre 1997, egli fa anche riferimento al fax del 20 novembre 1997 firmato dal Capo Divisione della direzione G della DG XII, in cui si afferma che al funzionario responsabile era stato richiesto di concentrarsi su"questioni urgenti di organizzazione" assegnateli, di modo che non sarebbe stato più in grado di continuare lo scambio di corrispondenza con il denunziante.
Poiché questa censura non era contenuta nella denunzia originale, e l'istituzione non ha avuto quindi alcuna occasione di esprimersi in merito, il Mediatore non ritiene opportuno prenderla in considerazione.
Per quanto riguarda le procedure di selezione del progetto, il denunziante afferma che la Commissione dovrebbe avere l'obbligo di rivelare i nomi dei valutatori e il numero di proposte che hanno avuto esito favorevole, per assicurare la trasparenza effettiva della selezione.

LA DECISIONE


1 Trasparenza nella procedura di selezione
1.1. Il denunziante ha affermato la mancanza di trasparenza nella procedura di valutazione della Commissione relativa alle candidature presentate per una borsa postuniversitaria di formazione alla ricerca nel quadro del programma TMR Marie Curie, nel quadro del Quarto Programma Quadro europeo. in particolare, egli sottolinea che i suoi progetti sono stati erroneamente giudicati dai valutatori, che non erano esperti in Geografia Planetaria, materia oggetto della sua proposta.
1.2. Deve richiamarsi che, secondo la giurisprudenza comunitaria, nell'esaminare i fattori rilevanti ai fini dell'aggiudicazione di un contratto in una gara, l'istituzione comunitaria responsabile gode di un ampio potere discrezionale(1). Tale potere non può giustificare tuttavia un abuso di potere o errori gravi e manifesti nella procedura di selezione(2).
1.3. Inoltre, un comportamento ispirato al principio di buona amministrazione vuole che l'amministrazione dia ragione della sua decisione e risponda prontamente alle richieste del cittadino.
1.4. Per quanto riguarda la trasparenza della procedura di selezione nel caso presente, la Commissione ha assicurato che la sua valutazione è avvenuta ad opera di valutatori esperti e indipendenti, che hanno basato la loro opinione esclusivamente sui criteri e sulle regole stabilite nella guida alla valutazione. La Guida indicava anche che "I nomi del presidente e dei membri delle commissioni di valutazione saranno pubblicati dalla Commissione, segnatamente nei rapporti annuali del programma TMR".
1.5. Il denunziante è stato inoltre informato del fatto che gli esperti che hanno valutato il suo ultimo progetto non erano gli stessi che avevano esaminato le sue proposte precedenti. Essi non erano al corrente del punteggio ottenuto nelle candidature precedenti, per assicurare l'imparzialità della decisione.
1.6 Il Mediatore rileva che, nella lettera 23 ottobre 1997, nella quale i servizi della Commissione hanno informato il denunziante della decisione negativa, sono indicati sia il punteggio assegnato dai valutatori al progetto sia le medie necessarie a un esito favorevole nella stessa categoria.. Il denunziante è stato anche informato che nella stessa categoria erano state presentate 47 candidature, di cui solo cinque sono state approvate, venendo così dimostrato che solo eccezionalmente delle buone proposte ottenevano fondi.
1.7 Risulta che nel presente caso il denunziante non ha apportato alcuna prova del fatto che la Commissione europea abbia agito contrariamente ai principi della buona amministrazione nella procedura di selezione. Dalle informazioni a disposizione sembra che i valutatori abbiano basato il loro giudizio su un certo numero di criteri prima facie obiettivi, e che i servizi della Commissione abbiano debitamente risposto alle lettere con cui il denunziante si è rivolto all'istituzione, al fine di aiutarlo a comprendere le procedure applicate.
1.8 Di conseguenza, il Mediatore considera che non vi sia alcun elemento da cui possa inferirsi che la Commissione abbia agito al di là dei limiti di competenza assegnatile nell'adottar la sua decisione di non accordare fondi al progetto del denunziante. Il Mediatore non trova quindi alcun indizio di cattiva amministrazione in relazione a questo aspetto del caso.
2 Partecipazione di candidati alla procedura di selezione
2.1. Il denunziante considera che la valutazione dei progetti presentati alla Commissione debba avvenire ad opera di una giuria composta da esperti e da candidati.
2.2. La Commissione ha spiegato che tale proposta non è praticabile, a causa del grande numero di candidature. Il Mediatore rileva che dalla corrispondenza inclusa nella denunzia sembra che nella nota del 5 novembre 1997 i servizi della Commissione abbiano indicato al denunziante che il contatto diretto tra candidati e valutatori comporterebbe una mole di lavoro per i valutatori considerevolmente maggiore, e che essi non ritenevano ciò possibile.
2.3. Dalle informazioni date al Mediatore, sembra che la Commissione abbia agito in conformità alle regole della procedura di selezione stabilite nella "Guida alla valutazione". Il Mediatore trova pertanto che non vi sia alcun esempio di cattiva amministrazione in relazione a questo aspetto del caso.
3 Candidati da regioni meno favorite
3.1. Il denunziante ha sostenuto che, a suo parere, i candidati provenienti da regioni meno favorite dovrebbero godere di maggiore attenzione.
3.2. Come dichiarato chiaramente dalla Commissione, deve considerarsi che la selezione deve avvenire solo sulla base dei meriti scientifici. Così, il luogo di origine del candidato non rileva nella selezione dei progetti.
3.3 Tuttavia, il Mediatore fa notare che la Commissione ha dichiarato nelle sue osservazioni che il programma TMR prevede criteri speciali per le regioni meno favorite. Inoltre, alla fine della "short list", un criterio speciale (corrispondente al 5% del bilancio) consente, in caso di proposte di qualità scientifica comparabile, di dare priorità alle proposte che coinvolgono l'industria, un istituto ospitante in una regione meno favorita o candidati provenienti da una regione meno favorita.
3.4 Considerato quanto precede, il Mediatore considera che non vi sia alcuna prova di cattiva amministrazione da parte della Commissione europea.
4 Conclusione
Sulla base delle indagini del Mediatore nel presente caso, non risulta esservi stata cattiva amministrazione da parte della Commissione europea.
Il Presidente della Commissione europea verrà informato di tale decisione.
Distinti saluti,
Jacob SÖDERMAN

(1) Causa 19/95, Adia InterimSA.Commissione (Racc. 1996, pag. II-321, punto 49)

(2) Causa 56/77, Agence Européenne d'Interims/Commissione (Racc. 1978, pag. 2215, punto 20).