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Decisione nel caso 1352/2018/LM sul rifiuto della Commissione europea a concedere l'accesso al fascicolo della procedura EU Pilot 8847/16/EMPL.
Decision
Case 1352/2018/LM - Opened on Wednesday | 19 September 2018 - Decision on Wednesday | 19 September 2018 - Institution concerned European Commission ( No maladministration found )
La denuncia alla Commissione europea
1. Il 20 maggio 2018 il denunciante ha chiesto alla Commissione di accedere al fascicolo della procedura EU-Pilot[1] (8847/16/EMPL) in corso contro l'Italia. Nello specifico ha chiesto di avere accesso alla corrispondenza scambiata tra la Commissione e l'Italia (in appresso "i documenti richiesti"). La procedura in questione riguardava la conformità dell'Italia a una serie di disposizioni della direttiva 89/391/CEE relativa a misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro[2].
2. Il 20 giugno 2018 la Commissione ha risposto alla denuncia e ha negato l'accesso ai documenti richiesti, facendo riferimento a un'eccezione stabilita nelle norme dell'UE sull'accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni dell'UE (regolamento (CE) n. 1049/2001) in virtù della quale l'accesso ai documenti può essere rifiutato per tutelare "gli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile"[3].
3. Il 22 giugno 2018 il denunciante ha chiesto alla Commissione di rivedere la sua decisione (presentando la cosiddetta "domanda di conferma" ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001), sostenendo che la Commissione non potesse ricorrere all'eccezione summenzionata in quanto aveva archiviato la sua denuncia in data 17 maggio 2018.
Risposta della Commissione al denunciante
4. La Commissione ha risposto in data 19 luglio 2018 confermando la sua precedente decisione. Ha indicato che l'esito di una procedura EU Pilot potrebbe essere l'apertura di un procedimento formale di inadempimento a norma dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Secondo una giurisprudenza consolidata, la Commissione può ricorrere a una presunzione generale che la divulgazione dei documenti relativi ad un procedimento di inadempimento durante la fase precontenziosa, in linea di principio, arrecherebbe pregiudizio alla tutela degli obiettivi dell'attività d'indagine[4].
5. Inoltre, dato che la Commissione era in contatto con le autorità italiane, sussisteva un rischio reale che la divulgazione dei documenti potesse pregiudicare il dialogo in corso. La Commissione ha fatto riferimento alla recente sentenza Spirlea[5], secondo la quale "nell’ambito di una procedura EU Pilot, doveva regnare un clima di fiducia reciproca tra la Commissione e lo Stato membro interessato che consentisse loro di avviare un processo di negoziazione e di compromesso ai fini di una composizione amichevole della controversia, senza che fosse necessario avviare un procedimento per inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE, che potesse condurre a un eventuale contenzioso dinanzi alla Corte". La Commissione ha inoltre sostenuto che il denunciante non aveva presentato alcun elemento che dimostrasse l'esistenza di un interesse pubblico prevalente nella divulgazione dei documenti richiesti.
6. Non essendo soddisfatto della risposta, il denunciante si è rivolto alla Mediatrice il 26 luglio 2018.
7. Il 14 agosto 2018, la Commissione ha comunicato al denunciante di aver archiviato la procedura EU Pilot 8847/16/EMPL e che l'archiviazione della procedura nel sistema aveva richiesto un certo tempo. Secondo il denunciante, questo aspetto dimostra che la Commissione non aveva il diritto di applicare la summenzionata eccezione.
Conclusioni del Mediatore europeo
8. La Mediatrice reputa del tutto ragionevoli e convincenti le argomentazioni fornite dalla Commissione per giustificare il suo rifiuto di divulgare i documenti richiesti. Dato che la procedura EU Pilot 8847/16/EMPL era effettivamente in corso al momento della richiesta, la Mediatrice accetta che fosse applicabile una presunzione generale di riservatezza ai documenti richiesti durante lo svolgimento della procedura. Il denunciante non ha presentato alcun elemento per confutare la presunzione generale che la divulgazione dei documenti avrebbe arrecato pregiudizio alla tutela degli obiettivi dell'attività d'indagine.
9. Visto che nel frattempo la Commissione ha archiviato la procedura EU Pilot 8847/16/EMPL, il denunciante può presentare una nuova richiesta di accesso al fascicolo della procedura.
10. Alla luce di quanto precede, non sembra configurarsi alcun caso di cattiva amministrazione da parte della Commissione nel non divulgare i documenti richiesti mentre era in corso la procedura EU Pilot 8847/16/EMPL[6].
Fergal Ó Regan
Capo dell´ Unità 2 - Coordinamento delle indagini
Strasburgo, 19/09/2018
[1] Maggiori informazioni su EU Pilot sono disponibili al seguente link: http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_by_governance_tool/eu_pilot/index_en.htm.
[2] Articolo 8, paragrafo 2, articolo 9, paragrafo 1, lettere c) e d) e articolo 11, paragrafo 2, lettere a) e c), della direttiva 89/931/CEE concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.
[3] Articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
[4] Cfr. la sentenza della Corte del 14 novembre 2013 nelle cause riunite C-514/11 P e C-605/11 P, LPN e Repubblica di Finlandia/Commissione europea, ECLI:EU:C:2013:738, punti 65, 66 e 68.
[5] Sentenza del Tribunale del 25 settembre 2014 nella causa T-306/12, Spirlea/Commissione, ECLI:EU:T:2014:816, punto 57.
[6] La denuncia è stata trattata nell’ambito della gestione delegata dei casi, conformemente all’articolo 11 della decisione del Mediatore europeo che adotta disposizioni di attuazione.
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