Presunta mancanza di diligenza nella gestione di una denuncia di violazione

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  • Caso :  0930/2010/(ANA)CK
    Aperto(a) il 28-giu-2010 - Decisione del 27-apr-2012
  • Istituzione(i) interessata(e) :  Commissione delle Comunità europee
  • Ambito(i) giuridico(i) :  Affari fiscali
  • Tipi di presunta cattiva amministrazione – (i) violazione di, o (ii) violazione degli obblighi connessi a :  Obbligo di indicare i motivi delle decisioni e indicazione delle possibilità di appello [Articoli 18 e 19 CEBCA]
  • Oggetto(i) :  La Commissione nel suo ruolo di custode dei trattati: articolo 258 del TFUE (ex articolo 226 del trattato CE)
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Autore: European Ombudsman/Sambotte Arts Graphiques
Copyright: European Union

Sintesi della decisione relativa alla denuncia 930/2010/(ANA)CK contro la Commissione europea

Il denunciante si è rivolto al Mediatore europeo per denunciare il fatto che la Commissione europea non ha trattato nella maniera adeguata la sua denuncia di violazione, in cui ha sostenuto una presunta violazione della legge dell’UE da parte di Cipro, che gli ha richiesto il pagamento di due tasse durante l’importazione di un’automobile di seconda mano. Ha affermato che una delle tasse costituiva una "accisa".

Nel marzo 2011, il Mediatore ha avanzato una proposta per una soluzione amichevole, invitando la Commissione a riesaminare la denuncia di violazione del denunciante contro Cipro. Nella sua risposta alla proposta, la Commissione ha comunicato al Mediatore che in data 7 aprile 2011, aveva inviato una lettera di notifica formale a Cipro riguardante il fatto che una delle tasse non era interamente in linea con l’articolo 110 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Ha aggiunto che era stato avviato il processo di esame di un altro aspetto della legislazione cipriota sulla tassazione delle automobili nel quadro di una causa precedente (causa 2005/4093). La Commissione ha proseguito affermando che avrebbe mantenuto informato il denunciante in merito a qualsiasi altra azione intrapresa relativamente a queste cause.

Il Mediatore ha concluso che non erano giustificate ulteriori indagini, dal momento che le questioni sostanziali sollevate dal denunciante relativamente alla violazione stavano ricevendo l’attenzione adeguata da parte della Commissione. Al fine di assistere la Commissione nell’ulteriore miglioramento delle sue procedure, il Mediatore ha aggiunto due note.