Mediatore Europeo
Documenti correlati
Sintesi della decisione relativa alla denuncia 849/2010/KM contro la Commissione europea
Il denunciante, un cittadino tedesco, trasmetteva al Parlamento europeo una petizione riguardante le elezioni del Parlamento europeo del 2009. La commissione per le petizioni del Parlamento europeo chiedeva un parere alla Commissione europea. Il 5 gennaio 2010 il denunciante rivolgeva alla Commissione una richiesta di accesso alle questioni che la commissione per le petizioni aveva sottoposto alla sua attenzione nonché alle informazioni successivamente raccolte dalla Commissione, per esempio dalla Germania. Tale richiesta era fondata sul regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all’accesso del pubblico ai documenti.
Il 16 marzo 2010, dopo che il denunciante aveva presentato una domanda di conferma per l’accesso ai documenti, la Commissione riferiva di aver inviato il proprio parere alla commissione per le petizioni, che a tempo debito avrebbe spiegato al denunciante l’esito delle proprie indagini.
Il 29 marzo 2010 il denunciante si rivolgeva al Mediatore, sostenendo che la Commissione avrebbe dovuto rispondere alla sua richiesta e criticando il ritardo nella gestione della stessa. Il Mediatore avviava un’indagine.
Nel suo parere la Commissione ammetteva di non aver correttamente gestito le lettere del denunciante in conformità con il regolamento (CE) n. 1049/2001 e sosteneva di essere intenzionata a rimediare all’errore. Il 17 gennaio 2011 autorizzava l’accesso ai relativi documenti, scusandosi per il ritardo.
Il denunciante era soddisfatto dei documenti ricevuti, ma manteneva un atteggiamento critico verso le modalità con cui la sua richiesta era stata gestita. Solitamente il Mediatore ritiene superfluo procedere con ulteriori indagini quando un’istituzione presenta a un cittadino le proprie scuse, come ha fatto la Commissione con il denunciante. Tuttavia, il Mediatore era del parere che, nel caso di specie, questo approccio potesse non essere sufficiente, per il fatto che il denunciante aveva dovuto rivolgersi al Mediatore ripetutamente per riferire ritardi continui nelle risposte a richieste di accesso ai documenti. Il Mediatore pertanto chiedeva alla Commissione di spiegare quali misure aveva adottato o intendeva adottare per garantire la conformità al regolamento (CE) n. 1049/2001.
Nella sua risposta la Commissione elencava una serie di provvedimenti che la direzione generale competente aveva adottato per migliorare l’ottemperanza alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1049/2001. Il denunciante, ritenendosi soddisfatto della dettagliata risposta ottenuta, ringraziava il Mediatore per il suo intervento.
Il Mediatore prendeva atto che, a giudicare dalle informazioni di cui era venuto in possesso, la Commissione aveva risolto gli aspetti sia sostanziali sia procedurali della denuncia, con piena soddisfazione del denunciante. Il Mediatore ha quindi archiviato il caso.