Mediatore Europeo
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Sintesi della decisione sulla denuncia 899/2011/TN (riservata) contro la Commissione europea
La denuncia riguarda il diritto del denunciante di ricevere un doppio assegno familiare per figli a carico per il figlio gravemente disabile.
Lo statuto dei funzionari dell’UE prevede che l’assegno familiare per figli a carico si possa raddoppiare qualora si stabilisca che il minore soffre di una disabilità che ha costretto il funzionario a sostenere ingenti spese. Il figlio del denunciante è affetto da una grave disabilità congenita. La Commissione ha deciso di concedere al denunciante il doppio assegno familiare a partire dalla data alla quale ha presentato la richiesta per il doppio assegno familiare per figli a carico, vale a dire quasi due anni dopo essere entrato in servizio. Il denunciante ha affermato che, quando ha cominciato a lavorare per l’amministrazione UE, ha fornito un certificato medico attestante il fatto che suo figlio era disabile al 100 % dalla nascita. Tuttavia, a causa di un malinteso all’interno dell’amministrazione, è trascorsa una considerevole quantità di tempo prima che il denunciante fosse informato della possibilità di richiedere il doppio assegno. Il denunciante ritiene che la Commissione abbia sbagliato a negargli il doppio assegno familiare a partire dalla data in cui è entrato in servizio.
Nella lettera di apertura dell’indagine, diretta alla Commissione, il Mediatore ha rilevato di non essere convinto che, benché il doppio assegno familiare si possa concedere solo su richiesta, lo statuto dei funzionari stabilisca che il diritto agli assegni familiari debba entrare in vigore dalla data di presentazione della richiesta. Il Mediatore ha rilevato inoltre che le norme di attuazione concernenti il doppio assegno familiare per figli a carico erano state modificate nel dicembre 2007, prevedendo la concessione automatica del doppio assegno familiare, senza l’obbligo a carico del funzionario di dimostrare ingenti spese, in caso di disabilità pari o superiore al 50 %. Il Mediatore non era convinto che fosse una prassi equa o coerente basare il diritto a un doppio assegno familiare sulla data della richiesta in casi dove è possibile stabilire una data precisa, come la data di nascita, a partire dalla quale il minore soffre di una disabilità pari o superiore al 50 %.
Nel parere presentato al Mediatore, la Commissione ha concluso che, in considerazione della modifica alla normativa del dicembre 2007, avrebbe dovuto pagare al denunciante il doppio assegno familiare per figli a carico con effetto retroattivo, ossia dalla data alla quale il denunciante ha cominciato a lavorare come funzionario dell’UE. La Commissione ha assicurato al Mediatore che avrebbe preso le misure necessarie per pagare gli assegni familiari dal dicembre 2007 e procedere al riesame del fascicolo del denunciante per il periodo precedente al dicembre 2007.
Il denunciante ha ringraziato il Mediatore per il suo intervento, che a suo parere ha prodotto un risultato molto soddisfacente. Il Mediatore ha considerato il caso, così come lo ha risolto l’istituzione, concluso.