Rifiuto di fornire informazioni sui diritti alla pensione

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  • Caso :  1711/2010/BEH
    Aperto(a) il 3-set-2010 - Decisione del 7-nov-2011
  • Istituzione(i) interessata(e) :  Commissione delle Comunità europee
  • Ambito(i) giuridico(i) :  Questioni generali, istituzionali e finanziarie
  • Tipi di presunta cattiva amministrazione – (i) violazione di, o (ii) violazione degli obblighi connessi a :  Richieste di informazioni [Articolo 22 CEBCA]
  • Oggetto(i) :  Richiesta di accesso a informazioni e documenti (trasparenza)
Focus on "Europe"
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Sintesi della decisione sulla denuncia 1711/2010/BEH contro la Commissione europea

La denuncia è stata presentata da un avvocato che agiva per conto del signor B, il quale era stato un membro del personale temporaneo della Commissione europea dal 1989 al 1994. Versando i contributi, il signor B aveva acquisito il diritto a ricevere una pensione appartenente al regime pensionistico dell’UE. Dato che il signor B aveva lasciato la Commissione prima di avere raggiunto i 10 anni di servizio minimo richiesti aveva perso il diritto a ricevere una pensione del regime pensionistico dell’UE, tuttavia, al termine del periodo di servizio, aveva ricevuto un’indennità di cessazione del servizio. Considerando che l’indennità consisteva di importi diversi, nel marzo 2010 il denunciante si è rivolto alla Commissione per chiederle di indicare l’importo dei diritti alla pensione acquisiti dal signor B durante il periodo in cui era aveva prestato servizio presso la Commissione. In risposta, la Commissione ha rinviato il denunciante a una sentenza del tribunale della funzione pubblica riguardante il signor B e ha dichiarato che non potevano essere fornite ulteriori informazioni.

In questa denuncia al Mediatore, il denunciante ha spiegato che al signor B occorrevano ulteriori informazioni da parte della Commissione allo scopo di stabilire l’importo corretto della pensione che doveva ricevere in Germania. Secondo il denunciante la Commissione non avrebbe fornito le informazioni richieste, in particolare per quanto riguarda l’ammontare dei diritti alla pensione che sarebbero potuti essere trasferiti al datore di lavoro del signor B se le norme attualmente in vigore fossero state applicate alla sua situazione. Il Mediatore ha affermato che la Commissione dovrebbe fornirgli le informazioni richieste.

Nel proprio parere, la Commissione ha affermato di non potere fornire ulteriori informazioni. Il Mediatore ha pertanto chiesto alla Commissione di specificare e giustificare le ragioni del suo rifiuto a fornire informazioni riguardanti l’ammontare dei diritti alla pensione del signor B o, qualora tali ragioni non sussistano, a fornire le informazioni richieste. Nella sua risposta, la Commissione ha affermato che spettava al denunciante eseguire da solo i calcoli pertinenti e ha spiegato la formula da utilizzare a tale scopo oltre a tutti gli importi da inserire in quella formula nel caso del signor B. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha ringraziato il Mediatore per l’impegno profuso per risolvere la questione.

Il Mediatore ha ritenuto che la Commissione avesse fornito le informazioni richieste nel corso dell’indagine. In funzione delle informazioni fornite e tenendo in considerazione le osservazioni del denunciante, il Mediatore ha concluso che la Commissione aveva risolto il caso in modo soddisfacente per il denunciante.