Metodo di calcolo dei salari di base e fattore di moltiplicazione applicabile ai funzionari assunti prima del 1 maggio 2004 e promossi dopo tale data

Teangacha ar fáil :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Cás :  1329/2010/MF
    Tosaithe an 2010 MFómh 1 - Cinneadh an 2011 Samh 10
  • Instituid áirithe :  Parlaimint na hEorpa
  • Abhar dlíthiúil :  Ábhair ghinearálta, airgeadais agus institiúide
  • An cineál drochriaracháin – (i) sáruithe, o (ii) sáruithe ar dhualgais maidir le: :  Cothroime [Airteagal 11 CEDIR]
  • Abhar :  Riarachán agus Rialacháin Foirne
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Cóipcheart: Stocklib © Ivan Mikhaylov

Sintesi della decisione sulla denuncia 1329/2010/MF contro il Parlamento europeo (riservato)

Il 1° maggio 2004 lo statuto dei funzionari dell’Unione europea (“statuto del personale”) ha introdotto una nuova struttura di carriere e nuovi livelli di retribuzione. Le disposizioni transitorie includevano un “fattore di moltiplicazione” per determinare la percentuale in base al livello della nuova retribuzione da corrispondere a ciascun funzionario assunto prima del 1° maggio 2004 e promosso dopo tale data.

Il denunciante, un funzionario del Parlamento, ritiene che il Parlamento abbia usato un metodo di calcolo della sua retribuzione diverso dal metodo utilizzato dalla Commissione europea e da tutte le altre istituzioni dell’UE.

Il Parlamento, nel suo parere sulla denuncia, ha sostenuto che il proprio metodo di calcolo era adeguato e non era in contrasto con alcuna disposizione giuridica o giurisprudenza dei tribunali dell’UE. Ha inoltre affermato che nonostante i diversi metodi di calcolo applicati, le differenze tra le retribuzioni dei funzionari del Parlamento e quelle degli altri funzionari dell’UE erano minime.

Il Mediatore ha concordato che il metodo di calcolo del Parlamento non era basato su un’interpretazione chiaramente erronea della disposizione pertinente. Ha affermato, tuttavia, che il principio dell’unità della funzione pubblica europea implica che tutte le istituzioni debbano interpretare e applicare gli statuti del personale in modo coerente. Si è rammaricato pertanto di constatare che le istituzioni dell’UE non erano in grado di applicare un approccio comune riguardo al metodo utilizzato per calcolare le retribuzioni dei funzionari dopo la promozione, nonostante l’esistenza di diversi organismi interistituzionali, istituiti con la precisa intenzione di assicurare l’applicazione uniforme dello statuto del personale. Ha riscontrato inoltre che i diversi metodi di calcolo hanno condotto a differenze di retribuzione inaccettabili che, contrariamente all’opinione del Parlamento, non potevano essere considerate di minima entità.

Il Mediatore ha chiuso il caso suggerendo alle istituzioni dell’UE di giungere a un accordo in merito a una metodologia comune per il calcolo delle nuove retribuzioni di base dei funzionari dopo la promozione e di porre fine alle disparità di trattamento che sono state individuate dalla presente indagine. Il Mediatore ha suggerito inoltre che prima della successiva revisione degli statuti del personale, le istituzioni dell’UE procedano all’attuazione di un meccanismo per individuare le difficoltà di interpretazione delle disposizioni riviste e raggiungano tempestivamente una posizione comune per evitare le divergenze che si verificano in pratica.