Presunta decisione iniqua di concedere al denunciante solo due giorni di congedo straordinario

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  • Caso:  2501/2009/(MF)RT
    Abierto el 09-nov-2009 - Proyecto de recomendación de 21-jun-2011 - Decisión de 13-mar-2012
  • Institución concernida :  Parlamento Europeo
  • Ámbito(s) jurídico(s) :  Asuntos generales, financieros e institucionales
  • Tipos de mala administración denunciados: (i) vulneraciones o ii) incumplimientos de las obligaciones relativas a:  Equidad [Artículo 11 CEBCA]
  • Objeto(s):  Administración y Estatuto de los funcionarios
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Autor:
Derechos de autor: Stocklib © Zdenek Rosenthaler

Sintesi della decisione sulla denuncia 2501/2009/(MF)RT contro il Parlamento europeo

Il denunciante è un funzionario del Parlamento. Nel 2008, il funzionario diventava padre di due gemelli e, considerato che lo statuto dispone la concessione di 10 giorni di congedo straordinario in seguito alla nascita di un figlio, riteneva di avere diritto a 20 giorni di congedo straordinario per la nascita di due gemelli. Il funzionario si richiamava alla procedura della Corte di Giustizia, che in casi analoghi prevede quanto sopra. Con la decisione di concedere al denunciante solo 12 giorni il Parlamento si appellava al proprio regolamento interno. Il denunciante, non soddisfatto, si rivolgeva al Mediatore europeo lamentando che la decisione del Parlamento di concedergli solo due giorni di congedo straordinario per la nascita del secondo di due gemelli era iniqua. Egli chiedeva che il Parlamento gli concedesse 20 giorni di congedo straordinario.

Nel parere emesso, il Parlamento spiegava in sintesi che lo statuto non stabilisce alcuna regola specifica in merito al congedo straordinario per i padri in caso di nascite multiple. Il Parlamento quindi prolungava il congedo straordinario di paternità del 20 % per un totale di 12 giorni, per analogia con le disposizioni che disciplinano il congedo di maternità. Inoltre, e a sostegno del proprio parere, il Parlamento adduceva l'argomento che non esisteva una prassi unitaria all'interno delle istituzioni europee in merito al numero di giorni di congedo straordinario per le nascite multiple.

Il Mediatore considerava ingiustificato il rifiuto da parte del Parlamento di sostituire la propria prassi corrente, in base alla quale ai funzionari divenuti padri di gemelli è concesso un totale di soli 12 giorni, con una nuova prassi che desse diritto a tale categoria di padri a 10 giorni supplementari di congedo straordinario. Il Mediatore adottava il parere che il congedo di maternità serva a uno scopo diverso da quello del congedo straordinario per i padri. Il congedo di maternità è concepito esclusivamente per funzionari di sesso femminile che hanno partorito o sono in procinto di partorire e consente alle madri di occuparsi dei figli durante i primi quattro mesi di vita. Il congedo straordinario è inteso a consentire ai funzionari diventati padri di assistere la madre del neonato/i durante il congedo di maternità della madre. Infine, faceva notare come la mancanza di un approccio comune non precluda al Parlamento la facoltà di modificare i propri regolamenti in futuro.

Il Mediatore avanzava all’indirizzo del Parlamento dapprima una proposta amichevole e, in seguito, formulava un progetto di raccomandazione.

Il parlamento respingeva sia la proposta di soluzione amichevole sia il progetto di raccomandazione. In dette circostanze, il Mediatore chiudeva il caso con un’osservazione critica.