European Ombudsman
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Sintesi della decisione sull’indagine di propria iniziativa OI/3/2009/MHZ relativa alla Commissione europea
Un’organizzazione non governativa (ONG) spagnola attiva in campo ambientale ha informato il Mediatore circa un’apparente prassi della Commissione secondo cui le comunicazioni scritte riguardanti presunte violazioni della normativa ambientale dell’UE non sarebbero registrate come denunce qualora (i) il contenuto della comunicazione non sia ritenuto tale da meritare un trattamento prioritario e (ii) la comunicazione scritta verta sull’accesso a informazioni di tipo ambientale, senza che siano state esperite tutte le vie alternative di ricorso a livello nazionale. Peraltro la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Mediatore europeo relativa ai rapporti con gli autori di denunce in materia di violazione del diritto comunitario (in prosieguo: la “comunicazione 2002”) dispone che ogni comunicazione scritta idonea a costituire una denuncia debba essere iscritta nel registro centrale delle denunce. Dal momento che le ipotesi summenzionate non rientrano fra le eccezioni alla norma previste dalla comunicazione medesima, il Mediatore ha avviato un’indagine di propria iniziativa.
Nel suo parere, la Commissione ha affermato che non è stata introdotta nessuna nuova eccezione alla regola suddetta e che soltanto le sei di cui alla comunicazione 2002 debbono ritenersi vincolanti. La Commissione ha precisato inoltre che “l’ordine delle priorità” non attiene alla registrazione delle comunicazioni scritte come denunce, bensì alla successiva fase amministrativa, allorquando la denuncia è già stata iscritta e trattata come tale. Tuttavia, con riferimento alle comunicazioni scritte riguardanti l’accesso a informazioni in campo ambientale, l’interpretazione seguita dalla Commissione riconduce tali comunicazioni al regime dell’eccezione “che non rechino alcun addebito” di cui alla comunicazione 2002.
Il Mediatore ha concluso che la definizione delle priorità in ordine al trattamento delle denunce rientra nel margine di discrezionalità della Commissione. Si è detto tuttavia perplesso del fatto che quest’ultima estenda l’eccezione de quo fino a comprendere le comunicazioni scritte relative al rifiuto di accesso a informazioni in campo ambientale, laddove non siano ancora state esperite tutte le vie di ricorso a livello nazionale. Il Mediatore ritiene, da un lato, che tale interpretazione potrebbe essere troppo estensiva e, dall’altro, che potrebbe essere controproducente rispetto all’obiettivo della Commissione di fornire una più ampia protezione degli interessi dei cittadini.
Il Mediatore ha manifestato le sue perplessità in una lettera separata alla Commissione. A sua volta, la Commissione ha accolto la raccomandazione di restringere la portata dell’interpretazione dell’eccezione “che non rechino alcun addebito” di cui alla comunicazione 2002. Essa ha inoltre dichiarato che, in futuro, non intende più avvalersi di detta eccezione per giustificare la mancata iscrizione nel nuovo registro centrale (CHAP) delle denunce relative all’accesso a informazioni in campo ambientale. Il Mediatore ha pertanto dichiarato conclusa l’indagine di propria iniziativa senza ravvisare un caso di cattiva amministrazione da parte della Commissione.