European Ombudsman
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(ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, dello statuto del Mediatore europeo[1])
1. Il Mediatore ritiene che il presente caso sollevi un'importante questione di principio. Egli è del parere che la Commissione, imponendo un divieto assoluto all'assunzione di interpreti di conferenza ausiliari indipendenti di età superiore a 65 anni, violi il principio di non discriminazione fondata sull'età. Ciò costituisce un caso di cattiva amministrazione, la cui importanza giustifica la presentazione di una relazione speciale al Parlamento.
2. Il denunciante ha lavorato per le istituzioni europee per oltre 35 anni come interprete di conferenza ausiliario ("ACI") indipendente, traducendo dall'olandese, dall'inglese, dal tedesco, dall'italiano e dallo spagnolo al francese. Gli interpreti indipendenti sono assunti per singole conferenze e riunioni. Ciascun incarico specifico è di breve durata, in genere di non più di qualche giorno.
3. Il 13 luglio 1999 l'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo ha stabilito delle regole per l'assunzione degli interpreti ACI ("la regolamentazione del 1999"). Il 28 luglio 1999 la Commissione e il Parlamento hanno firmato una convenzione relativa alle condizioni di lavoro e al regime pecuniario degli interpreti ACI ("la convenzione del 1999"). Successivamente, il regolamento n. 628/2000 del Consiglio[2] ha disposto che gli interpreti ACI siano assunti in qualità di "agenti ausiliari".
4. In questo contesto, la Commissione europea e il Parlamento europeo hanno deciso di non assumere più interpreti ACI di età superiore a 65 anni. Hanno fondato le loro rispettive decisioni sull'articolo 74 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità ("il RAA").[3] In seguito, alcuni interpreti ACI[4] hanno avviato procedimenti legali dinanzi al Tribunale di primo grado contro la Commissione e il Parlamento (cause riunite T-153/01 e T-323/01,[5] causa T-275/01[6] e causa T-276/01[7]).
5. Nelle cause riunite T-153/01 e T-323/01, il Tribunale di primo grado ha dichiarato, tra l'altro, quanto segue:
"(...) i contratti di impiego per gli interpreti di conferenza (...) sono caratterizzati dal fatto che sono conclusi per certi giorni specifici, cosicché la data di inizio e la data di fine del contratto costituiscono elementi essenziali per quanto riguarda l'assunzione dei suddetti agenti ausiliari.
(...) poiché la risoluzione del contratto è sempre stabilita dall'indicazione, nel contratto, dei giorni specifici di lavoro, non è necessario applicare l'art. 74, n. 1, lett. b), del RAA per determinare la fine dell'impiego (...)
Ne consegue che l'art. 74 del RAA costituisce una delle disposizioni del titolo III del RAA da cui si è discostato il Parlamento quando ha adottato la regolamentazione del 1999.
Di conseguenza, la Commissione sbaglia nel ritenere che l'art. 74, n. 1, lett. b), del RAA sia applicabile al ricorrente (...)
(...) l'età dell'interprete non costituisce un elemento rilevante per quanto riguarda l'esecuzione dei compiti in questione. Ne consegue che la fissazione di un limite di età non costituisce un elemento essenziale del contratto di un interprete che richieda l'applicazione dell'art. 74 del RAA."[8] (la sottolineatura è aggiunta)
6. Il 27 agosto 2004 la Commissione ha proposto un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia (causa C-373/2004 P[9]) contro la sentenza del Tribunale di primo grado nelle cause riunite T-153/01 e T-323/01.
7. Il denunciante ha dichiarato che la Commissione, anche dopo la sentenza del Tribunale di primo grado, ha rifiutato di assumerlo come ACI. In questo contesto, ha affermato che la Commissione ha violato l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali[10] e l'articolo 5, paragrafo 3, del Codice europeo di buona condotta amministrativa, [11] che vietano, tra l'altro, la discriminazione fondata sull'età.
8. Il denunciante ha chiesto che la Commissione ponesse fine alla discriminazione che ha subito da quando ha raggiunto l'età di 65 anni. Ha chiesto inoltre alla Commissione un risarcimento di 14 619 EUR (di cui 10 932 EUR corrispondono alla perdita di reddito e 3 687 EUR corrispondono ai contributi alla "Caisse de prévoyance des interprètes de conférence") e ha valutato il danno morale subito a 20 000 EUR.
9. Il denunciante ha altresì sostenuto che la Commissione ha violato l'articolo 19 del Codice europeo di buona condotta amministrativa (riguardo all'indicazione delle possibilità di ricorso). Dato che questo aspetto della denuncia non solleva una questione di principio, il Mediatore lo esaminerà nella decisione di chiusura dell'indagine sulla presente denuncia, che sarà inviata al denunciante.
10. Il denunciante ha depositato la denuncia il 16 gennaio 2005. L'8 giugno 2005 la Commissione ha presentato il proprio parere, che è stato trasmesso al denunciante perché fornisse le sue osservazioni. Il 13 luglio 2005 il denunciante ha inviato le sue osservazioni.
11. Il 13 dicembre 2005 il Mediatore ha invitato la Commissione a fornire informazioni supplementari. Il 20 marzo 2006 la Commissione ha risposto a tale richiesta. Il 2 aprile 2006 e il 19 maggio 2006 il denunciante ha inviato le sue osservazioni.
12. Il 1° dicembre 2006 il Mediatore ha scritto al Presidente della Commissione al fine di trovare una soluzione amichevole alla denuncia. La Commissione ha inviato la sua risposta il 16 marzo 2007 e il denunciante ha trasmesso le sue osservazioni il 25 maggio 2007.
13. Il 31 marzo 2008 il Mediatore ha indirizzato un progetto di raccomandazione alla Commissione. Il 26 giugno 2008 la Commissione ha inviato il suo parere circostanziato relativo al progetto di raccomandazione. Il denunciante ha comunicato le sue osservazioni relative al parere della Commissione il 31 luglio 2008.
Argomenti presentati al Mediatore
14. La Commissione ha dichiarato che, prima dell'entrata in vigore della Convenzione del 1999 relativa alle condizioni di lavoro e al regime pecuniario degli interpreti ACI, non esisteva alcun limite formale di età per gli ACI. Tuttavia, la direzione generale per l'interpretazione (DG Interpretazione) seguiva una politica che consisteva nell'assumere interpreti ACI di età superiore a 65 anni soltanto quando si rendesse necessario per esigenze specifiche. Ciò avveniva per le cosiddette "missioni itineranti" o al fine di rispettare gli impegni di interpretazione per certe lingue. Lo scopo di questa politica era mantenere un'offerta di lavoro adeguata per i giovani interpreti appena qualificati e garantire così una riserva di nuovi professionisti.
15. La Commissione ha dichiarato che, con l'entrata in vigore della Convenzione del 1999, gli interpreti ACI rientravano nel campo di applicazione del RAA. Ha quindi ritenuto che fossero soggetti al limite di età stabilito all'articolo 74 del RAA.[12] Di conseguenza, il reclutamento degli interpreti ACI di età superiore a 65 anni è stato progressivamente abbandonato. Inoltre, è stato loro revocato l'accesso al sistema di reclutamento on line "Web Calendar".
16. L'interpretazione secondo cui gli ACI rientravano nel campo di applicazione del RAA è stata contestata nelle cause riunite T-153/01 e T-323/01 Alvarez Moreno / Commissione. Il Tribunale di primo grado ha concluso che il limite di età fissato nel RAA non era applicabile agli ACI. Di conseguenza, al fine di conformarsi alla sentenza del Tribunale di primo grado, la DG Interpretazione ha autorizzato l'accesso degli ACI di età superiore a 65 anni al sistema di reclutamento (su richiesta individuale). Gli ACI che avevano raggiunto l'età di 65 anni dopo la sentenza hanno mantenuto l'accesso al Web Calendar. La politica di reclutamento attuata dopo la sentenza del Tribunale di primo grado era identica a quella applicata prima del 1999. La Commissione ha dichiarato che avrebbe continuato a conformarsi a tale politica, in attesa della pronuncia della Corte di giustizia sul suo ricorso mirato a ribaltare la sentenza del Tribunale di primo grado.
17. Come risultato degli elementi sopra menzionati, la Commissione ha ricominciato ad assumere interpreti ACI secondo le "esigenze del servizio", tenendo conto della combinazione linguistica, della residenza e delle competenze generali. La politica della DG Interpretazione consisteva, come ha spiegato la Commissione, nel garantire il più possibile opportunità di assunzione per i giovani interpreti. Essa ha osservato che, considerati gli sviluppi demografici allarmanti nell'ambito della professione, erano state adottate misure volte a mantenere una riserva adeguata e qualificata di interpreti freelance quale fonte per un reclutamento costante a lungo termine. Per esempio, la Commissione ha indicato che l'età media degli interpreti delle tre cabine numericamente più importanti (inglese, francese e tedesco) era di circa 50 anni. La Commissione ha spiegato che esistevano anche altri argomenti a sostegno di tale politica. Tra questi:
(a) il sostegno finanziario di lunga data e diversificato concesso dalle istituzioni per la formazione dei giovani interpreti;
(b) la necessità per i giovani colleghi di acquisire sufficiente esperienza e pratica al fine di poter partecipare ai futuri concorsi con una ragionevole possibilità di superarli e, in tal modo, migliorare la piramide delle età;[13]
(c) la maggiore probabilità che i giovani interpreti siano in grado di aggiungere nuove lingue alle rispettive combinazioni linguistiche, rispondendo alle esigenze del servizio.
18. In seguito alla richiesta di informazioni formulata dal Mediatore, la Commissione ha fornito dati statistici relativi al numero di giorni contrattuali degli interpreti ACI di età superiore a 65 anni in termini assoluti e in percentuale del numero complessivo di giorni contrattuali degli ACI per ogni anno del periodo 1987-2006.
L'analisi preliminare del Mediatore in vista di una proposta di soluzione amichevole
19. Il Mediatore ha innanzitutto osservato che la Corte di giustizia ha dichiarato che il principio di non discriminazione fondata sull'età, sancito all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali, costituisce un principio generale del diritto comunitario.[14] Conformemente a tale principio, la Commissione non può, quando recluta interpreti ACI, riservare ai candidati trattamenti diversi in funzione della loro età, a meno che non dimostri che tale trattamento differenziato è adeguatamente giustificato in quanto permette di rispondere a un interesse comunitario legittimo e sufficientemente importante.
20. Nel quadro dell'indagine del Mediatore sulla presente denuncia, la Commissione ha ammesso chiaramente che, al momento di concludere contratti con interpreti ACI, tende a non selezionare interpreti di età superiore a 65 anni, riservando quindi a questi ultimi un trattamento diverso. Una disparità di trattamento in ragione dell'età costituisce una discriminazione fondata sull'età, a meno che tale differenza di trattamento sia oggettivamente giustificata. Di conseguenza, la Commissione è stata invitata a dimostrare che tale differenza di trattamento fosse adeguatamente giustificata.
21. Il Mediatore ha constatato che, nella sua risposta al Mediatore, la Commissione aveva posto l'accento sul fatto che l'evoluzione demografica nell'ambito della professione era allarmante. La Commissione ha quindi sostenuto che il trattamento diverso era giustificato dalla necessità di reclutare giovani interpreti e di formarli, allo scopo di mantenere una riserva adeguata e qualificata di interpreti freelance da cui attingere a lungo termine. Il trattamento diverso ha migliorato la piramide delle età dei funzionari interpreti. Inoltre, i giovani interpreti avevano la possibilità di acquisire sufficiente esperienza e pratica per vincere futuri concorsi.
In tale contesto, il Mediatore ha ammesso che l'interesse invocato dalla Commissione, vale a dire la creazione e la formazione di una nuova generazione di interpreti competenti, era un interesse comunitario legittimo. Tuttavia, il Mediatore ha sottolineato che la Commissione non gli aveva fornito dati e prove adeguati a sostegno della motivazione esposta.[15] Inoltre, la Commissione non ha stabilito il necessario equilibrio tra gli interessi degli interpreti di età superiore a 65 anni e l'interesse suddetto. Egli ha osservato che l'obiettivo di creare e formare una nuova generazione di interpreti competenti potrebbe essere realizzato impiegando mezzi notevolmente meno gravosi per gli interpreti di età superiore a 65 anni. Per esempio, si potrebbero ridurre in modo equilibrato i giorni contrattuali per tutti i candidati "non giovani", indipendentemente dal fatto che abbiano più o meno di 65 anni, al fine di creare maggiori possibilità per i "giovani" interpreti di maturare esperienza professionale.
22. Alla luce degli elementi sopra menzionati, il Mediatore ha ritenuto che la Commissione non avesse giustificato adeguatamente il trattamento riservato agli interpreti di età superiore a 65 anni, come il denunciante. Tale comportamento poteva costituire un caso di cattiva amministrazione. Di conseguenza, il Mediatore ha presentato una proposta di soluzione amichevole relativa a questo aspetto del caso, formulata come segue:
Il Mediatore ha dichiarato che la Commissione potrebbe:
Gli argomenti presentati al Mediatore dopo la proposta di soluzione amichevole
23. Nella sua risposta alla proposta di soluzione amichevole, la Commissione ha spiegato che occorreva prendere in considerazione un nuovo elemento. Ha fatto notare che la sentenza del Tribunale di primo grado nelle cause riunite T-153/01 e T-323/01 Alvarez Moreno / Commissione era stata di recente annullata dalla Corte di giustizia.[16] La Commissione ha quindi affermato che la sua interpretazione iniziale della regolamentazione, secondo cui non offriva alcun lavoro a nessun interprete ACI di età superiore a 65 anni, era corretta e tale rimaneva fino a che una decisione basata su tale interpretazione non venisse annullata da un giudice comunitario. La Commissione ha quindi dichiarato che non poteva accettare la proposta di soluzione amichevole del Mediatore.
24. Inoltre, la Commissione ha osservato che il Tribunale di primo grado aveva concluso quanto segue:
"la Commissione non aveva alcun obbligo di impiegare nuovamente [il richiedente]. Un'istituzione è libera di non offrire un nuovo contratto come agente ausiliario a un interprete impiegato in passato, indipendentemente dall'età e dai motivi di tale scelta."[17]
25. La Commissione ha inoltre sottolineato che essa seguiva una politica mirata al rinnovamento della professione degli interpreti. Tale politica promuoveva la formazione di giovani interpreti e garantiva a questi ultimi opportunità di lavoro.
26. Nelle sue osservazioni relative alla risposta della Commissione, il denunciante ha indicato che, alcuni giorni dopo aver respinto la proposta del Mediatore, la Commissione ha pubblicato una nota informativa, datata 29 marzo 2007, sull'assunzione di interpreti freelance di età superiore a 65 anni. La nota conteneva la seguente dichiarazione:
"La Commissione intende quindi ritornare alla sua posizione iniziale e non impiegare più interpreti ACI di età superiore a 65 anni."
L'analisi del Mediatore che ha condotto al progetto di raccomandazione
27. Il rifiuto da parte della Commissione della proposta di soluzione amichevole era fondato sulla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-373/04 P. Il Mediatore constata che la Corte di giustizia ha annullato la sentenza del Tribunale di primo grado per il motivo che quest'ultimo avrebbe dovuto considerare la domanda irricevibile. La Corte di giustizia non ha statuito sulla sostanza del caso e non si è quindi pronunciata sull'interpretazione giuridica stabilita nella sentenza del Tribunale di primo grado.
28. Il Tribunale di primo grado ha ritenuto che l'articolo 74 del RAA non fosse applicabile agli ACI, essenzialmente perché le regole riguardanti gli ACI sono state fissate nella regolamentazione specifica adottata dall'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo il 13 luglio 1999 e in una Convenzione firmata il 28 luglio 1999 (v. punto 3 della presente relazione speciale). Mentre la Commissione aveva ragione ad affermare che non era più giuridicamente vincolata dalla sentenza annullata del Tribunale di primo grado, il Mediatore è del parere che la Commissione non ha spiegato perché, sulla base dei fatti pertinenti e delle disposizioni giuridiche applicabili, non abbia scelto di pervenire alla stessa conclusione cui era giunto il Tribunale di primo grado in relazione alla sostanza dei casi.
29. Per quanto riguarda i fatti pertinenti, il Mediatore riconosce che, oltre ad affidarsi alla sentenza della Corte di giustizia, la Commissione ha nuovamente spiegato, nella sua risposta alla proposta di soluzione amichevole del Mediatore, che la sua politica mirava a garantire il "rinnovamento" della riserva di interpreti a sua disposizione. Ha altresì dichiarato che la sua politica in materia di assunzioni di ACI dà ai suoi servizi la possibilità di rispondere a un carico di lavoro variabile. Il Mediatore riconosce a tale riguardo che la Commissione beneficiava di un ampio margine di discrezionalità nel reclutamento di personale. In particolare, non si poteva imporre alla Commissione di continuare ad assumere determinati interpreti ACI solo perché li aveva impiegati in passato. Tuttavia, la Commissione non poteva esercitare il proprio ampio margine di discrezionalità violando il principio di non discriminazione, che vieta di trattare situazioni diverse in modo identico, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato.
30. Secondo la Corte di giustizia, il principio di non discriminazione fondata sull'età, sancito all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali, costituisce un principio generale del diritto comunitario.[18] Conformemente a tale principio, quando assume interpreti ACI, la Commissione non può riservare loro un trattamento diverso in funzione dell'età, a meno che non dimostri che tale trattamento sia oggettivamente giustificato.[19] Il Mediatore ha sottolineato che, per quanto riguarda l'età di pensionamento obbligatorio che comporta la revoca automatica di un contratto di lavoro, la Corte di giustizia ha altresì dichiarato quanto segue:
"(...) la promozione delle assunzioni [di giovani candidati] costituisce incontestabilmente un obiettivo legittimo di politica sociale (...). Pertanto, una [tale] finalità (...) va ritenuta, in principio, tale da giustificare oggettivamente e ragionevolmente (...) una disparità di trattamento in ragione dell'età (...). Occorre tuttavia ancora verificare (...) se i mezzi adottati per il conseguimento di tale finalità legittima siano appropriati e necessari".[20]
31. L'interesse invocato dalla Commissione nel suo parere presentato al Mediatore, vale a dire la necessità di creare possibilità di lavoro per i nuovi interpreti e di formarli, è stato considerato un "obiettivo legittimo". Tuttavia, il Mediatore non era convinto che i mezzi adottati dalla Commissione, cioè un divieto totale di impiegare interpreti ACI di età superiore a 65 anni, fossero "appropriati e necessari" per conseguire tale finalità legittima. Perché tale misura costituisca un mezzo "appropriato e necessario" per il conseguimento di tale finalità, la Commissione avrebbe dovuto quanto meno dimostrare, con dati e prove specifici, che fosse necessario riservare incarichi specifici di interpretazione ai nuovi interpreti. Tali dati e prove specifici dovrebbero comprendere, per esempio, il numero di ore necessarie per rendere efficace un programma per i nuovi interpreti. Inoltre, la Commissione avrebbe dovuto dimostrare che tale obiettivo non poteva essere conseguito con mezzi meno restrittivi, i cui effetti riguardassero gli interpreti già formati di tutte le età e non solo quelli di età superiore a 65 anni.
32. Di conseguenza, il Mediatore ha ritenuto che la Commissione non avesse giustificato in modo adeguato la sua decisione di non assumere interpreti di età superiore a 65 anni. Tale comportamento costituiva un caso di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha quindi redatto un progetto di raccomandazione.
33. Nel suo progetto di raccomandazione, il Mediatore ha rammentato che, se un'indagine conduce a rilevare gli estremi di cattiva amministrazione, egli può giudicare opportuno che l'istituzione offra un risarcimento al denunciante danneggiato in seguito alla cattiva amministrazione.
34. Il denunciante ha chiesto un risarcimento complessivo di 34 619 EUR. Il Mediatore ha osservato, tuttavia, che non si poteva presumere che il denunciante avrebbe ottenuto la stessa quantità di lavoro ottenuta in passato. Il Mediatore ha valutato che le perdite precise subite dal denunciante dipendessero da numerosi fattori, che potrebbero comprendere, tra l'altro: la compatibilità del profilo linguistico specifico del denunciante con le necessità specifiche del servizio durante il periodo considerato; il volume di lavoro di interpretazione assegnato a interpreti ACI con lo stesso profilo linguistico del denunciante durante il periodo considerato; il numero di candidati con lo stesso profilo linguistico del denunciante durante il periodo considerato e le relative competenze di tali candidati. Il Mediatore ha altresì riconosciuto che la Commissione gode di un ampio margine di discrezionalità nell'assunzione di personale. In particolare, non si poteva imporre alla Commissione di continuare ad assumere determinati interpreti ACI solo perché li aveva impiegati in passato. Tuttavia, la scelta della Commissione non poteva violare il principio di non discriminazione. Dato che la Commissione non aveva giustificato in modo adeguato la discriminazione contestata nei confronti degli interpreti di età superiore a 65 anni, il Mediatore ha ritenuto opportuno che la Commissione contattasse il denunciante per concordare un risarcimento adeguato per le perdite subite da quest'ultimo a causa dell'applicazione di una politica discriminatoria da parte della Commissione.
Gli argomenti presentati al Mediatore dopo il progetto di raccomandazione
35. La Commissione ha espresso il suo disaccordo con il parere del Mediatore secondo cui aveva violato il principio di non discriminazione per non aver impiegato interpreti ACI di età superiore a 65 anni. Essa ritiene che si debba applicare il RAA agli ACI. Ha sottolineato che, ai sensi dell'articolo 119 del RAA,[21] il contratto degli agenti contrattuali si risolve quando l'agente raggiunge l'età di 65 anni. Alla luce di tali circostanze, e per motivi prettamente giuridici, la Commissione non poteva modificare la propria politica di assunzione né poteva offrire un risarcimento al denunciante.
L'analisi del Mediatore dopo il progetto di raccomandazione
36. In virtù dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali, è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sull'età. Secondo la Corte di giustizia delle Comunità europee, il principio di non discriminazione fondata sull'età, sancito all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali, costituisce un principio generale del diritto comunitario.[22] Conformemente a tale principio, la Commissione non può riservare ai cittadini un trattamento diverso in funzione dell'età, a meno che non dimostri che tale trattamento sia oggettivamente giustificato e i mezzi adottati per conseguire l'obiettivo siano appropriati e necessari.[23] Per quanto riguarda l'età di pensionamento obbligatorio che comporta la revoca automatica di un contratto di lavoro, la Corte di giustizia ha altresì dichiarato quanto segue:
"(...) la promozione delle assunzioni [di giovani candidati] costituisce incontestabilmente un obiettivo legittimo di politica sociale (...). Pertanto, una [tale] finalità (...) va ritenuta, in principio, tale da giustificare oggettivamente e ragionevolmente (...) una disparità di trattamento in ragione dell'età (...). Occorre tuttavia ancora verificare (...) se i mezzi adottati per il conseguimento di tale finalità legittima siano appropriati e necessari".[24]
37. La Commissione mantiene la propria posizione secondo cui il limite di età fissato nel RAA si applica agli ACI. Inoltre, come spiegato nel progetto di raccomandazione, ha tentato di giustificare la disparità di trattamento imposta agli ACI di età superiore a 65 anni facendo riferimento alla necessità di creare opportunità di lavoro per i nuovi interpreti e di formarli. Sebbene il Mediatore non abbia escluso la possibilità che tale obiettivo costituisca una "finalità legittima", egli ha messo in dubbio che i mezzi adottati per conseguirla, cioè il divieto completo di assumere ACI di età superiore a 65 anni, fossero appropriati e necessari.
38. Il Mediatore non concorda con la Commissione quando afferma che, per ragioni giuridiche, non aveva altra scelta se non cessare l'impiego di ACI di età superiore a 65 anni. Egli è del parere che la Commissione non assuma interpreti ACI di età superiore a 65 anni per scelta.
39. Il Mediatore desidera sottolineare che non mette in discussione la sentenza della Corte di giustizia. A tale riguardo, egli pone fermamente l'accento sul fatto che la Corte di giustizia ha annullato la sentenza del Tribunale di primo grado[25] per una questione procedurale e non per la sostanza nella causa Alvarez Moreno / Commissione. Le conclusioni del Mediatore nel presente caso sono quindi pienamente coerenti con le sentenze del Tribunale di primo grado e della Corte di giustizia.
40. Inoltre, il Mediatore desidera altresì precisare che non mette in discussione le regole adottate dal legislatore (come lo Statuto dei funzionari e il RAA). Non spetta al Mediatore contestare il diritto del legislatore di stabilire una politica di reclutamento in cui si possa tenere conto dell'età. A tale riguardo, il Mediatore prende nota del fatto che lo Statuto dei funzionari e il RAA contengono regole che impongono ai funzionari (articolo 52 dello Statuto dei funzionari) e agli altri agenti (articoli 47, 74 e 119 del RAA) il collocamento a riposo a 65 anni di età (o, a titolo eccezionale, a 67 anni per i funzionari). Il Mediatore sottolinea che il presente caso non ignora l'articolo 74 del RAA. Si basa però sul parere, condiviso dal Tribunale di primo grado quando ha statuito sulla sostanza della causa Alvarez Moreno / Commissione, secondo cui l'articolo 74 del RAA non si applica agli interpreti ACI.
41. Il Mediatore riconosce che la Commissione non è giuridicamente obbligata a seguire una sentenza annullata del Tribunale di primo grado. Tuttavia, il Mediatore sottolinea che l'annullamento di una sentenza per una questione di procedura non significa che l'interpretazione avanzata dalla Commissione in relazione alla sostanza del caso sia automaticamente valida. Egli constata che la Commissione non ha presentato alcun argomento, nel contesto della presente indagine, riguardante il ragionamento del Tribunale di primo grado relativo alla sostanza del caso.
42. Il Mediatore si rammarica del fatto che, malgrado i propri sforzi per aiutare la Commissione a evitare di creare un caso di cattiva amministrazione causato dalla sua politica attuale, quest'ultima non abbia risposto positivamente a tali sforzi.
43. Il Mediatore ritiene che il presente caso di cattiva amministrazione sia sufficientemente importante da giustificare la presentazione di una relazione speciale al Parlamento.
44. Infine, il Mediatore rammenta che, nel quadro di un'indagine analoga da lui condotta sulle pratiche del Parlamento europeo relative all'assunzione di interpreti ACI di età superiore a 65 anni, aveva presentato un progetto di raccomandazione simile al Parlamento, il quale aveva accettato la posizione del Mediatore e aveva modificato le sue pratiche relative all'assunzione di ACI di età superiore a 65 anni. Il Parlamento è giunto a tale conclusione interpretando le regole applicabili - che, va sottolineato, sono le stesse che la Commissione considera alla base dell'obbligo di non assumere ACI di età superiore a 65 anni - in un modo che non comporta alcun divieto di assumere ACI di età superiore a 65 anni. Così facendo, il Parlamento ha eliminato la possibilità che il Mediatore rilevasse un caso di cattiva amministrazione.
Sulla base delle indagini sulla presente denuncia, il Mediatore riformula il suo progetto di raccomandazione riportato di seguito come raccomandazione alla Commissione.
La Commissione dovrebbe modificare la sua politica attuale che consiste nel vietare l'assunzione di interpreti ACI di età superiore a 65 anni e dovrebbe risarcire il denunciante per le perdite subite a causa dell'applicazione di tale politica al suo caso.
Il Parlamento europeo potrebbe esaminare l'opportunità di adottare di conseguenza una risoluzione.
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
Fatto a Strasburgo il 4 dicembre 2008
[1] Decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore (GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15).
[2] Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 628/2000 del Consiglio, del 20 marzo 2000, recante modifica del regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 259/68 che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (GU L 76 del 25.3.2000, pag. 1). L'articolo 1 del suddetto regolamento così recita:
"(...) (2) È pertanto opportuno che tutti gli interpreti di conferenza siano assunti in qualità di agenti ausiliari in base al titolo III del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (...)
All'articolo 78 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee è aggiunto il comma seguente:
Agli agenti ausiliari assunti dalla Commissione in qualità di interpreti di conferenza per conto delle istituzioni e degli organismi comunitari si applicano le medesime condizioni di assunzione e di retribuzione applicate agli interpreti di conferenza assunti dal Parlamento europeo."
[3] L'articolo 74 del RAA (nella versione applicabile in quel momento) stabiliva quanto segue: "Il contratto dell'agente ausiliario si risolve, oltre che per decesso: 1. per i contratti a tempo determinato: (...) (b) alla fine del mese in cui l'agente raggiunge l'età di 65 anni (...)"
[4] Il denunciante non era parte in questi procedimenti.
[5] Cause riunite T-153/01 e T-323/01 Alvarez Moreno / Commissione Racc. PI 2004, pagg. I-A-161 e II-719.
[6] Causa T-275/01 Alvarez Moreno / Parlamento, Racc. PI 2004, pagg. I-A-171 e II-765.
[7] Causa T-276/01 Garroni / Parlamento, Racc. PI 2004, pagg. I-A-177 e II-795.
[8] La sentenza è pubblicata solo in lingua francese. Le traduzioni qui utilizzate sono a cura dei servizi del Mediatore. I punti 84-89 della sentenza nelle cause riunite T-153/01 e T-323/01 sono formulati come segue in francese:
"84. Or, les contrats d'engagement des interprètes de conférence conclus en application du troisième alinéa, comme du premier alinéa, de l'article 78 du RAA se caractérisent par le fait qu'ils sont conclus pour certains jours spécifiques, de sorte que tant la date du début que celle de la fin de l'engagement constituent des éléments indispensables du recrutement des agents auxiliaires en question.
85. En effet, d'une part, étant donné que le terme du contrat d'engagement est toujours fixé par l'indication dans celui-ci, des jours spécifiques des prestations, aucun recours à l'article 74, paragraphe 1, sous b), du RAA n'est nécessaire pour déterminer la fin de l'engagement. D'autre part, dans le contexte de ce type de contrat, la prescription de cet article constitue une des "conditions de recrutement" visées à l'article 78 du RAA, dès lors que la durée précise de l'engagement est fixée, conformément à l'article 56 du RAA, en tant que condition d'engagement. En d'autres termes, s'agissant d'un contrat limité à des jours spécifiques, la fin de l'engagement constitue une condition caractéristique et indispensable du recrutement de l'interprète, inhérente à celui-ci.
86. Il s'ensuit que l'article 74 du RAA constitue une des dispositions du titre III du RAA auxquelles le Parlement a dérogé lorsqu'il a adopté la réglementation de 1999.
87. Par conséquent, c'est à tort que la Commission a considéré que l'article 74, paragraphe 1, sous b), du RAA était applicable à la requérante et qu'il ne s'agissait pas d'une condition de recrutement au sens de l'article 78 du RAA (...)
89. Il est vrai que l'article 8 de la réglementation de 1999 renvoie aux dispositions du RAA et aux règles applicables à l'ensemble du personnel pour toute question non prévue par ladite réglementation ou par la convention de 1999. Toutefois, étant donné que la raison d'être de la réglementation de 1999 est de permettre au Parlement d'engager les interprètes auxiliaires de session pour des jours spécifiques, la "fin de l'engagement" au sens de l'article 74 ne constitue par une question non prévue par la réglementation de 1999. En outre, au vu du caractère occasionnel de tels engagements et du fait que les institutions n'ont pas l'obligation d'engager un interprète particulier à un moment donné pour une période minimale, l'âge de l'interprète ne saurait constituer un élément pertinent pour ce qui est de l'exécution des services en question. Il s'ensuit que la stipulation d'une limite d'âge ne constitue pas une clause indispensable dans un contrat d'engagement d'un interprète et rend nécessaire le recours à l'article 74 du RAA."
[9] Causa C-373/04 P Commissione /Alvarez Moreno, Racc. 2006, pag. I-1.
[10] L'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali così recita: "È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale."
[11] L'articolo 5, paragrafo 3, del Codice europeo di buona condotta amministrativa è così formulato: "In particolare, il funzionario evita qualsiasi discriminazione ingiustificata tra membri del pubblico basata su nazionalità, sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, opinioni politiche o di qualunque altro tipo, appartenenza a una minoranza nazionale, proprietà, nascita, handicap, età od orientamento sessuale."
[12] V. nota 3.
[13] A questo scopo la DG Interpretazione ha creato un programma per i nuovi interpreti, che garantiva ai giovani ACI un certo numero di giornate di assunzione consecutive.
[14] V. causa C-144/04 Mangold, Racc. 2005, pag. I-9981, punto 75.
[15] Gli elementi di prova avrebbero potuto comprendere informazioni specifiche sul numero di giornate lavorative da assegnare ai "giovani interpreti".
[16] Causa C-373/04 P Commissione /Alvarez Moreno, Racc. 2006, pag. I-1.
[17] Cause riunite T-153/01 e T-323/01 Alvarez Moreno / Commissione Racc. PI 2004, pagg. I-A-161 e II-719. Il punto 105 è così formulato in francese: "la Commission n'avait, en tout été de cause, pas l'obligation de faire appel à nouveau à ses services. Il demeure en effet toujours loisible à l'administration de ne pas conclure de nouveau contrat d'agent auxiliaire avec un interprète auquel elle avait précédemment fait appel, et cela quels que soient l'âge de ce dernier et les motifs qui la conduisent à cette décision."
[18] V. nota 14.
[19] Causa C-344/04 International Air Transport and others, Racc. 2006, pag. I-403, punto 95.
[20] Causa C-411/05 Palacios de la Villa, Racc. 2007, pag. I-8531, punti 64-67.
[21] Versione applicabile dal 1° maggio 2004.
[22] V. nota 14.
[23] V. nota 20.
[24] V. nota 20.