Recupero delle spese

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  • Případ: 0053/2010/OV
    Otevřeno dne 29.1.2010 - Rozhodnutí ze dne 28.3.2012, 28.3.2012
  • Dotčená instituce (Dotčené instituce): Komise Evropských společenství
  • Oblast(i) práva: Právo usazování a volný pohyb služeb
  • Typy údajně nesprávného úředního postupu – i) porušení, nebo ii) porušení povinností týkajících se: Spravedlnost [Článek 11 EKRSP]
  • Předmět(y): Zadávání zakázek a udělování grantů
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Autor:
Autorská práva : Stocklib © Pavel Siamionau

Sintesi della decisione sulla denuncia 53/2010/OV contro la Commissione europea

Il denunciante è Vluchtelingenwerk Vlaanderen, una ONG fiamminga che assiste i rifugiati, la quale ha ottenuto dalla Commissione europea una sovvenzione per la realizzazione di un progetto nella Repubblica Democratica del Congo. Nel settembre 2004 il denunciante inviava un messaggio di posta elettronica e una lettera alla Commissione, con cui chiedeva alla stessa di approvare un metodo alternativo semplificato per la notifica dei costi del progetto, compresi quelli sostenuti dagli imprenditori locali che vi prendevano parte. Il referente della Commissione rispondeva per posta elettronica quanto segue: "Con la presente, …, Le comunico il nostro consenso...". In seguito a una verifica ex post, tuttavia, la Commissione decideva di recuperare dal denunciante una somma pari a 150 000 EUR, sostenendo che i relativi costi non erano stati notificati conformemente alle disposizioni di cui alla convenzione di sovvenzione. Secondo il denunciante, invece, tali costi erano stati notificati in base al metodo alternativo di notifica dei costi approvato dalla Commissione. Il denunciante presentava quindi denuncia dinanzi al Mediatore europeo sostenendo che la Commissione aveva violato il principio della legittima fiducia non avendo rispettato la metodologia concordata per la notifica dei costi.

Nel proprio parere, la Commissione sosteneva che il messaggio di posta elettronica inviato dal proprio referente non costituiva una modifica della convenzione di sovvenzione. Il Mediatore europeo tuttavia riteneva che il messaggio di posta elettronica in questione costituisse un’approvazione del metodo alternativo proposto dal denunciante ai fini della notifica dei costi; riteneva inoltre che si potesse quanto meno sostenere che la Commissione aveva consentito a una deroga delle norme pertinenti della convenzione di sovvenzione in vista del consenso all’utilizzo del metodo alternativo di notifica dei costi da parte del denunciante. Il Mediatore proponeva quindi alla Commissione una soluzione amichevole chiedendo alla stessa di valutare, in riferimento ai costi sostenuti dagli imprenditori locali, se e in quale misura il denunciante si fosse attenuto al metodo alternativo di presentazione delle pezze giustificative relative alle spese e, in base a ciò, di prendere in considerazione il pagamento dell’importo corrispondente al denunciante. La Commissione accettava la proposta di risoluzione amichevole e dichiarava che avrebbe considerato ammissibili i costi relativi ai progetti in cui il denunciante si era attenuto al metodo alternativo di notifica dei costi e avrebbe effettuato un ulteriore pagamento.

A maggio 2012 il denunciante informava il Mediatore europeo di avere ricevuto dalla Commissione un pagamento pari a 104 842 EUR e lo ringraziava per l’intervento.