Evropský veřejný ochránce práv
Související dokumenty
Sintesi della decisione relativa alla denuncia 3373/2008//(BB)(BU)JF contro la Commissione europea
Il denunciante, un’organizzazione scientifica francese senza scopo di lucro, aveva attuato con buoni risultati tre progetti sponsorizzati dalla Commissione nell’ex Unione sovietica. Tuttavia, da un audit esterno condotto a posteriori presso i locali del denunciante emergeva che l’accordo raggiunto tra il denunciante e una società moscovita sul pagamento del personale era contrario alle norme applicabili. Riconoscendo il proprio errore, il denunciante spiegava che esso era dovuto a una comprensione limitata del contesto giuridico. Sosteneva tuttavia di aver sempre tenuto informato in merito alle sue pratiche di lavoro il funzionario della Commissione responsabile del progetto, che aveva oltretutto partecipato a una serie di eventi correlati ai progetti. Il funzionario era quindi al corrente del fatto che il denunciante non aveva dipendenti propri (poiché tutti i membri del personale erano volontari) e che, senza l’accordo siglato con la società moscovita, sarebbe stato impossibile per il denunciante portare a buon fine i progetti.
Il Mediatore avanzava dapprima una proposta di soluzione amichevole e, successivamente, formulava un progetto di raccomandazione, invitando la Commissione a rinunciare alla sua richiesta di rimborso. La Commissione si rifiutava di agire in tal senso. Il Mediatore faceva presente che un’organizzazione come quella del denunciante, dinanzi al silenzio dei funzionari responsabili di un progetto sulle attività progettuali svolte, può ragionevolmente essere indotta a credere che la propria condotta sia conforme alle norme applicabili. Se ciò non fosse, e non appena i funzionari responsabili di un progetto venissero a conoscenza di tali attività, spetterebbe a costoro impedire un’azione non conforme, pena l’applicazione di misure disciplinari nei loro confronti. Poiché tale circostanza sollevava un’importante questione di principio, il Mediatore riteneva giustificato redigere una relazione speciale da indirizzare al Parlamento europeo. Tuttavia, decideva di non trasmettere tale relazione al Parlamento prima di avviare un’indagine di propria iniziativa su taluni aspetti della condotta adottata dalla Commissione nella gestione dei progetti da essa stessa finanziati. Pertanto, il Mediatore ha informato la Commissione in merito alla propria intenzione di avviare un’indagine di questo genere e ha archiviato il caso riscontrando gli estremi di cattiva amministrazione a carico della Commissione, in ragione del recupero squilibrato e iniquo di talune somme di denaro dal denunciante.